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Documentazione   Inserito il 28-5-2007


 

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ANTITRUST

OSTACOLI ALLO SVILUPPO CONCORRENZIALE

DEI MERCATI DEI SERVIZI BANCARI PER LA CLIENTELA RETAIL

Roma, 28 maggio 2007

 

 

COMUNICATO STAMPA DELL’ANTITRUST

BANCHE
: ANTITRUST, SERVE PIÙ TRASPARENZA NEI CONTI CORRENTI.

SENZA INIZIATIVE SPONTANEE DEL SISTEMA NECESSARIO UN INTERVENTO NORMATIVO.
BANCOMAT INDICHINO I COSTI AGGIUNTIVI


Lo sviluppo della concorrenza nel sistema bancario italiano deve determinare iniziative spontanee delle banche finalizzate alla massima trasparenza informativa per il consumatore. In caso contrario sarebbero necessari puntuali interventi normativi per promuovere una scelta più consapevole da parte della clientela.
Lo sottolinea l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una segnalazione inviata al Governo.
Nella segnalazione, approvata nella riunione del 24 maggio 2007, l’Autorità ricorda che presupposto per un aumento della concorrenza nel sistema bancario è la mobilità della clientela da un istituto all’altro. Per facilitare questo processo occorre che il consumatore possa avere il livello di informazione più ampio e più diffuso possibile sui prezzi, qualità e condizioni di fornitura dei servizi offerti. In questo modo potrà esercitare al meglio la propria scelta fra offerte diverse, con effetti positivi sulla competizione fra le imprese.
Per innescare questo processo virtuoso l’Autorità suggerisce l’introduzione, al momento della scelta del conto corrente, di un foglio informativo sintetico che indichi chiaramente tutte le spese di tenuta conto e le condizioni economiche dei servizi maggiormente usati (gestione assegni, domiciliazione o pagamento utenze, bonifici, bancomat, prelievo ATM e carta di credito). Andrebbe inoltre predisposto un indicatore di spesa complessiva di c/c stimato dalla banca per diversi profili di utilizzo del conto corrente stesso, che possa consentire all’utente una maggiore comparabilità fra le diverse offerte sul mercato in relazione al proprio profilo. I prezzi di ciascun servizio dovrebbero inoltre comprendere eventuali spese di scrittura.
Nel corso del rapporto contrattuale, inoltre, la banca dovrebbe informare il cliente, almeno annualmente, della spesa complessiva di conto corrente, del numero e del tipo di operazioni effettuate per l’anno in corso e per quello precedente, in modo da permettere la comparazione delle condizioni con quelle offerte dalle banche concorrenti.
Inoltre, gli sportelli per il prelievo Bancomat, all’avvio della procedura per il ritiro del denaro, dovrebbero informare che l’operazione, in quanto non effettuata presso il circuito della banca che ha emesso la carta, ha un costo aggiuntivo. Lo stesso sportello potrebbe inoltre fornire altre informazioni di rilievo sulle condizioni di conto corrente alla propria clientela.


Roma, 28 maggio 2007

 


Il Testo della segnalazione

 

AS394 - OSTACOLI ALLO SVILUPPO CONCORRENZIALE DEI MERCATI DEI SERVIZI BANCARI PER LA CLIENTELA RETAIL

 

 

Roma,  28 maggio 2007

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente Professor Romano Prodi

Ministro per lo Sviluppo Economico Onorevole Pierluigi Bersani

Ministro dell’Economia e delle Finanze Professor Tommaso Padoa Schioppa

 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a fronte della sussistenza di problematiche concorrenziali e di mercato connesse alle prevalenti modalità dei rapporti contrattuali applicate dalla generalità delle banche verso la propria clientela retail, ritiene necessario formulare, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni ai fini dell’eliminazione di possibili conseguenti ostacoli ad un funzionamento più competitivo nell’offerta dei relativi servizi. Nei mercati dei servizi bancari e finanziari, come ha anche sottolineato la Commissione Europea nella sua recente indagine conoscitiva di settore Sector Inquiry on retail banking, più che in altri mercati, appare esistere una correlazione secondo la quale mercati più concentrati e più profittevoli sono caratterizzati da bassi livelli di mobilità della domanda. Ne deriva che l’intensità complessiva della concorrenza nei mercati bancari è funzione di tale mobilità, che non può essere disgiunta da un adeguato sistema di informazioni.  L’Autorità ritiene che un fattore essenziale in questo senso sia la possibilità, per il consumatore, di fruire del livello di informazione più ampio e più diffuso possibile sui prezzi, qualità e condizioni di fornitura dei servizi offerti, in modo da garantire un pieno esercizio della propria sovranità di scelta fra offerte diverse, che a sua volta accresca il grado di competizione sul mercato fra le imprese. Già in occasione della presentazione dei risultati della propria indagine conoscitiva riguardante i prezzi alla clientela dei servizi bancari IC 32, conclusa il 1 febbraio u.s., quest’Autorità ha avuto modo di sottolineare l’importanza di un’adeguata informazione del consumatore ai fini della piena attivazione di un processo concorrenziale virtuoso. I servizi bancari e finanziari risultano, infatti, per propria natura particolarmente complessi e spesso sono caratterizzati da strutture tariffarie di non agevole comprensione oltre che soggette a modifiche frequenti nel tempo. Per il fatto di disporre di tutte le informazioni, il consumatore è messo in grado di confrontare le offerte di più imprese e scegliere quella che meglio soddisfi le proprie esigenze. Quanto più un simile atteggiamento critico del consumatore riesce ad operare, tanto più le imprese saranno indotte a competere tra loro, migliorando le proprie prestazioni in termini di qualità dei servizi e dei prezzi.  Nel rapporto banca-cliente vi sono due momenti topici: a) quello della scelta della banca presso cui accendere un rapporto di conto corrente; b) il periodo durante lo svolgimento del rapporto contrattuale già acceso. Connessa ai due momenti è la necessità per il consumatore di disporre di un adeguato livello di trasparenza informativa sulle condizioni applicate, sulle loro eventuali variazioni, sui costi effettivamente sostenuti o sull’applicazione di nuovi costi o di trasformazione delle modalità di offerta. In tal modo il consumatore avrà la possibilità di individuare, ove lo ritenga opportuno, condizioni migliorative  di offerta nell’ambito di un nuovo rapporto contrattuale.  In effetti, in relazione al rispetto dei requisiti di trasparenza informativa, vale ricordare che con riferimento al sistema italiano, l’indagine conoscitiva condotta dall’Autorità ha rilevato che nell’ambito dei rapporti contrattuali di conto corrente delle banche del campione utilizzato, il 66,6% dei fogli informativi non indica le condizioni riguardanti i bonifici, il 31,9% le condizioni del bancomat (quota annua e spese di emissione), il 67,8% dei fogli non riporta le spese del prelievo da ATM di banche diverse da quella di appartenenza, il 57% non indica le condizioni relative alla carta di credito, il 46,3% non riporta le condizioni relative alla gestione/emissione degli assegni, il 32,4% quelle circa le condizioni della domiciliazione o pagamento delle utenze. Non risulta cioè di norma un documento di sintesi contenente le voci di spesa per i servizi tipicamente utilizzati per la movimentazione del c/c.  A ciò si aggiunga che la prassi per cui viene redatto un “foglio informativo” per ogni servizio acquistato e si rinvia alle voci di spesa contenute in diversi “fogli” comporta di fatto che il cliente debba processare un’eccessiva quantità di dati e non riesca a selezionare le informazioni effettivamente rilevanti per una scelta consapevole. L’indagine conoscitiva ha constatato in sintesi che, allo stato attuale, l’informativa che viene fornita ai consumatori nel mercato dei servizi bancari non raggiunge quel livello di adeguatezza, in termini di quantità e qualità, che sarebbe necessario per consentire una scelta critica, sia prima che inizi il rapporto contrattuale che nel corso del suo svolgimento.  Quanto detto suggerisce l’opportunità di interventi anche di natura regolamentare volti a definire meccanismi che rendano l’informazione rilevante più facilmente accessibile all’utente dei servizi bancari.  Tali interventi, in particolare, varranno, come già accaduto con riferimento alle previsioni in materia di costi di chiusura del conto corrente, a definire la correttezza di modalità contrattuali che garantiscano la riduzione, per quanto più possibile, di switching costs ostativi alla mobilità della domanda. A questo riguardo, con riferimento al momento della scelta del conto corrente, potrebbero rientrare in tali modalità forme contrattuali che prevedano una redazione sintetica dei “fogli informativi”, idonei ad essere facilmente confrontabili, i quali dovrebbero chiaramente indicare tutte le spese di tenuta conto e le condizioni economiche dei servizi maggiormente usati (gestione assegni, domiciliazione o pagamento utenze, bonifici, bancomat, prelievo ATM e carta di credito), accanto ad un indicatore di spesa complessiva di c/c stimato dalla banca per diversi profili di utilizzo del conto corrente stesso, che possa consentire all’utente una maggiore comparabilità fra le diverse offerte sul mercato in relazione al proprio profilo. Sarebbe altresì una modalità contrattuale caratterizzata da adeguata trasparenza informativa quella che prevedesse l’indicazione dei prezzi complessivi di ciascun servizio, vale a dire comprensivi dell’eventuale spesa per scrittura. Nel corso del rapporto contrattuale, normalmente oggetto di informativa trimestrale, garanzia di una maggiore consapevolezza del consumatore ai fini di una sua possibile decisione di cambiamento di tale rapporto può essere ottenuta prevedendo che lo stesso consumatore sia informato dalla banca, almeno annualmente, della sua spesa complessiva di conto corrente, del numero e del tipo di operazioni effettuate per l’anno in corso e per quello precedente, in modo da poter comparare le condizioni utilizzate con quelle offerte dalle banche concorrenti.  Inoltre, con riferimento ad un servizio estremamente utilizzato come quello del prelievo Bancomat, appare necessaria a garantire una maggiore trasparenza per il consumatore la previsione secondo la quale il terminale ATM di volta in volta utilizzato indichi, all’atto dell’avvio della procedura, la circostanza che chi sta effettuando la transazione, in quanto cliente di banca diversa da quella proprietaria dell’ATM, sarà assoggettato dalla propria banca al pagamento di costi aggiuntivi. In questo modo, attraverso uno strumento a larghissima diffusione, si richiamerebbe l’attenzione del consumatore all’esercizio di una vigilanza continua sul rapporto contrattuale con la propria banca.  In contesti concorrenziali più accentuati, la fornitura di questa e di altre informazioni di rilievo sulle condizioni di conto corrente alla clientela, ad esempio attraverso l’utilizzo della carta Bancomat sul circuito della propria banca, potrebbe essere utilizzata da ciascun operatore come una variabile competitiva, in particolare laddove il costo del prelievo da altro sportello venisse anch’esso concepito come un reale elemento di concorrenza fra le banche. L’Autorità auspica che lo sviluppo della concorrenza nel sistema bancario italiano determini autonomamente iniziative dei soggetti bancari miranti ad adottare modalità contrattuali verso i propri clienti che valgano a garantire la massima trasparenza informativa per il consumatore, nel senso indicato. Tale diverso approccio nei rapporti contrattuali con i clienti avrebbe di per sé un innegabile benefico effetto reputazionale per l’intero sistema bancario e consentirebbe di suscitare un maggior atteggiamento critico nel consumatore, che è una condizione imprescindibile per l’istaurarsi di un più vivace processo concorrenziale. Viceversa, il mantenimento delle attuali prassi, in quanto impedisce scelte consapevoli del consumatore e l’attivazione di un benefico atteggiamento critico, indurrebbe la necessità di puntuali interventi normativi volti ad imporre regole di comunicazione quali quelle qui suggerite.

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 IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà