HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito il 28-5-2007 |
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ANTITRUST OSTACOLI
ALLO SVILUPPO CONCORRENZIALE DEI
MERCATI DEI SERVIZI BANCARI PER LA CLIENTELA RETAIL Roma, 28 maggio 2007 COMUNICATO
STAMPA DELL’ANTITRUST SENZA
INIZIATIVE SPONTANEE DEL SISTEMA NECESSARIO UN INTERVENTO NORMATIVO.
Il Testo della segnalazione AS394 - OSTACOLI ALLO SVILUPPO CONCORRENZIALE DEI MERCATI DEI
SERVIZI BANCARI PER LA CLIENTELA RETAIL Roma, 28 maggio 2007 Presidenza del Consiglio dei
Ministri Presidente Professor Romano Prodi Ministro per lo Sviluppo
Economico Onorevole Pierluigi Bersani Ministro dell’Economia e delle
Finanze Professor Tommaso Padoa Schioppa L’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, a fronte della sussistenza di problematiche
concorrenziali e di mercato connesse alle prevalenti modalità dei
rapporti contrattuali applicate dalla generalità delle banche verso la
propria clientela retail, ritiene necessario
formulare, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90, le seguenti
considerazioni ai fini dell’eliminazione di possibili conseguenti ostacoli ad
un funzionamento più competitivo nell’offerta dei relativi servizi. Nei
mercati dei servizi bancari e finanziari, come ha anche sottolineato la
Commissione Europea nella sua recente indagine conoscitiva di settore Sector Inquiry on retail banking, più che in altri mercati, appare
esistere una correlazione secondo la quale mercati più concentrati e
più profittevoli sono caratterizzati da bassi livelli di
mobilità della domanda. Ne deriva che l’intensità complessiva
della concorrenza nei mercati bancari è funzione di tale
mobilità, che non può essere disgiunta da un adeguato sistema
di informazioni. L’Autorità
ritiene che un fattore essenziale in questo senso sia la possibilità, per
il consumatore, di fruire del livello di
informazione più ampio e più diffuso possibile sui prezzi, qualità
e condizioni di fornitura dei servizi offerti, in modo da garantire un pieno
esercizio della propria sovranità di scelta fra offerte diverse, che a
sua volta accresca il grado di competizione sul mercato fra le imprese. Già
in occasione della presentazione dei risultati della propria indagine
conoscitiva riguardante i prezzi alla clientela dei servizi bancari IC 32, conclusa
il 1 febbraio u.s., quest’Autorità
ha avuto modo di sottolineare l’importanza di un’adeguata informazione del
consumatore ai fini della piena attivazione di un processo concorrenziale
virtuoso. I servizi bancari e finanziari risultano, infatti, per propria natura particolarmente complessi e spesso sono
caratterizzati da strutture tariffarie di non agevole comprensione oltre che
soggette a modifiche frequenti nel tempo. Per il fatto di disporre di tutte
le informazioni, il consumatore è messo in grado di confrontare le
offerte di più imprese e scegliere quella che meglio soddisfi le proprie esigenze. Quanto più un simile
atteggiamento critico del consumatore riesce ad operare, tanto più le
imprese saranno indotte a competere tra loro, migliorando le proprie
prestazioni in termini di qualità dei servizi e dei prezzi. Nel rapporto banca-cliente vi sono due
momenti topici: a) quello della scelta della banca presso cui
accendere un rapporto di conto corrente; b) il periodo durante lo svolgimento
del rapporto contrattuale già acceso. Connessa ai due momenti è
la necessità per il consumatore di disporre di un adeguato livello di trasparenza informativa sulle condizioni applicate, sulle
loro eventuali variazioni, sui costi effettivamente sostenuti o
sull’applicazione di nuovi costi o di trasformazione delle modalità di
offerta. In tal modo il consumatore avrà la possibilità di
individuare, ove lo ritenga opportuno, condizioni
migliorative di offerta
nell’ambito di un nuovo rapporto contrattuale. In effetti, in relazione al rispetto dei
requisiti di trasparenza informativa, vale ricordare che con riferimento al
sistema italiano, l’indagine conoscitiva condotta dall’Autorità ha
rilevato che nell’ambito dei rapporti contrattuali di conto corrente delle banche del campione utilizzato, il 66,6% dei fogli
informativi non indica le condizioni riguardanti i bonifici, il 31,9% le
condizioni del bancomat (quota annua e spese di emissione), il 67,8% dei
fogli non riporta le spese del prelievo da ATM di banche diverse da quella di
appartenenza, il 57% non indica le condizioni relative alla carta di credito,
il 46,3% non riporta le condizioni relative alla gestione/emissione degli
assegni, il 32,4% quelle circa le condizioni della domiciliazione o pagamento
delle utenze. Non risulta cioè di norma un documento di sintesi
contenente le voci di spesa per i servizi tipicamente utilizzati per la
movimentazione del c/c. A ciò
si aggiunga che la prassi per cui viene redatto un
“foglio informativo” per ogni servizio acquistato e si rinvia alle voci di
spesa contenute in diversi “fogli” comporta di fatto che il cliente debba
processare un’eccessiva quantità di dati e non riesca a selezionare le
informazioni effettivamente rilevanti per una scelta consapevole. L’indagine
conoscitiva ha constatato in sintesi che, allo stato attuale, l’informativa
che viene fornita ai consumatori nel mercato dei
servizi bancari non raggiunge quel livello di adeguatezza, in termini di
quantità e qualità, che sarebbe necessario per consentire una
scelta critica, sia prima che inizi il rapporto contrattuale che nel corso
del suo svolgimento. Quanto detto
suggerisce l’opportunità di interventi anche di natura regolamentare
volti a definire meccanismi che rendano l’informazione rilevante più
facilmente accessibile all’utente dei servizi bancari. Tali interventi, in particolare, varranno, come
già accaduto con riferimento alle previsioni in materia di costi di
chiusura del conto corrente, a definire la correttezza di modalità
contrattuali che garantiscano la riduzione, per
quanto più possibile, di switching
costs ostativi alla mobilità della
domanda. A questo riguardo, con riferimento al momento della scelta del conto
corrente, potrebbero rientrare in tali modalità forme contrattuali che
prevedano una redazione sintetica dei “fogli
informativi”, idonei ad essere facilmente confrontabili, i quali dovrebbero
chiaramente indicare tutte le spese di tenuta conto e le condizioni
economiche dei servizi maggiormente usati (gestione assegni, domiciliazione o
pagamento utenze, bonifici, bancomat, prelievo ATM e carta di credito), accanto
ad un indicatore di spesa complessiva di c/c stimato dalla banca per diversi
profili di utilizzo del conto corrente stesso, che possa consentire
all’utente una maggiore comparabilità fra le diverse offerte sul
mercato in relazione al proprio profilo. Sarebbe altresì una
modalità contrattuale caratterizzata da adeguata trasparenza
informativa quella che prevedesse l’indicazione dei prezzi complessivi di
ciascun servizio, vale a dire comprensivi dell’eventuale spesa per scrittura.
Nel corso del rapporto contrattuale, normalmente oggetto di informativa
trimestrale, garanzia di una maggiore consapevolezza del consumatore ai fini
di una sua possibile decisione di cambiamento di tale rapporto può
essere ottenuta prevedendo che lo stesso consumatore sia informato dalla
banca, almeno annualmente, della sua spesa complessiva di conto corrente, del
numero e del tipo di operazioni effettuate per l’anno in corso e per quello
precedente, in modo da poter comparare le condizioni utilizzate con quelle
offerte dalle banche concorrenti. Inoltre,
con riferimento ad un servizio estremamente utilizzato come quello del
prelievo Bancomat, appare necessaria a garantire una maggiore trasparenza per
il consumatore la previsione secondo la quale il terminale ATM di volta in
volta utilizzato indichi, all’atto dell’avvio della procedura, la circostanza
che chi sta effettuando la transazione, in quanto cliente di banca diversa da
quella proprietaria dell’ATM, sarà assoggettato dalla propria banca al
pagamento di costi aggiuntivi. In questo modo, attraverso uno strumento a
larghissima diffusione, si richiamerebbe l’attenzione del consumatore
all’esercizio di una vigilanza continua sul rapporto contrattuale con la
propria banca. In contesti
concorrenziali più accentuati, la fornitura di questa e di altre
informazioni di rilievo sulle condizioni di conto
corrente alla clientela, ad esempio attraverso l’utilizzo della carta
Bancomat sul circuito della propria banca, potrebbe essere utilizzata da
ciascun operatore come una variabile competitiva, in particolare laddove il
costo del prelievo da altro sportello venisse anch’esso concepito come un
reale elemento di concorrenza fra le banche. L’Autorità auspica che lo
sviluppo della concorrenza nel sistema bancario italiano determini autonomamente
iniziative dei soggetti bancari miranti ad adottare
modalità contrattuali verso i propri clienti che valgano a garantire
la massima trasparenza informativa per il consumatore, nel senso indicato. Tale
diverso approccio nei rapporti contrattuali con i clienti avrebbe di per sé
un innegabile benefico effetto reputazionale per
l’intero sistema bancario e consentirebbe di suscitare un maggior
atteggiamento critico nel consumatore, che è una condizione
imprescindibile per l’istaurarsi di un più vivace processo
concorrenziale. Viceversa, il mantenimento delle attuali prassi, in quanto
impedisce scelte consapevoli del consumatore e l’attivazione di un benefico
atteggiamento critico, indurrebbe la necessità di puntuali interventi
normativi volti ad imporre regole di comunicazione quali quelle qui suggerite.
1 IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |