HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) Documentazione Documento inserito il 27-10-2008 |
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Provvedimento del 16 ottobre
2008 COMUNICATO
STAMPA ANTITRUST TRASPORTI:
ANTITRUST SANZIONA TRENITALIA S.p.A. PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE Multe per complessivi 845mila euro.
Secondo
l’Antitrust, Trenitalia S.p.A. ha messo in atto una pluralità di
condotte distinte, configurabili come pratiche commerciali contrarie alla
diligenza del professionista, consistenti in: limitazione delle modalità di riconoscimento
e corresponsione del bonus in caso di ritardo dei treni (sanzione di 200mila
euro). Secondo l’Autorità l’elenco
delle cause che escludono la responsabilità del ritardo da parte di
Trenitalia (eventi accidentali, cause meteo o naturali, ordini
dell’autorità pubblica) risulta molto ampio e non sufficientemente
definito, tale da permettere alla stessa Trenitalia di esercitare una grande discrezionalità
nel riconoscimento del diritto al bonus. Anche la procedura che il
consumatore deve seguire per ottenere il bonus stesso presenta profili di
onerosità non del tutto giustificati: occorre
infatti reperire un apposito modulo in stazione o sul sito internet e
inoltrare la richiesta entro il termine di 30 giorni, la fruibilità
è limitata ad un periodo di sei mesi e soltanto per l’acquisto di un
altro titolo di viaggio; limitazione dei posti per le tariffe Amica e Familia (sanzione di 280mila euro).
Trenitalia non ha fornito informazioni esaustive, o le ha rese non facilmente
accessibili, sulla effettiva disponibilità
delle tariffe Amica e Familia, che sono presentate
all’utenza come opzioni tariffarie normali e ampiamente disponibili, mentre
invece sono offerti posti limitati sulla base di criteri di natura
commerciale e promozionale a seconda delle tratte e del quoziente di
riempimento dei treni; denominazione scorretta delle tipologie di
treni (sanzione di 280mila euro). Appare scorretta, in quanto
idonea ad ingenerare confusione nel cliente, la denominazione utilizzata per
indicare la categoria di treni Eurostar City. In
particolare, le caratteristiche di tali treni, sia con riferimento alle
prestazioni dei servizi di trasporto, sia ai tempi di percorrenza e alle
fermate, sono similari e analoghi alla categoria Intercity, e non alla
categoria superiore di treni Eurostar; omissioni informative sul programma di
fidelizzazione Cartaviaggio (sanzione di 80mila
euro). Il programma prevede, mediante acquisto
di titoli di viaggio e presentazione del codice personale, l’accredito di 50
punti per ogni euro speso. In virtù dei punti accumulati, i clienti
possono richiedere dei premi. Con riferimento ad una brochure promozionale
riportante le caratteristiche del programma di fidelizzazione, appare
scorretta l’omissione di informazioni rilevanti, quali la data di scadenza
dei punti; offerta di alcuni servizi solamente
attraverso il call center (sanzione
5mila euro, pari al minimo edittale). Il cliente, per accedere ad
alcune tipologie di servizi, deve necessariamente ricorrere al call center con telefonata a pagamento,
senza la possibilità di ricorrere ad altri canali di accesso privi di
oneri aggiuntivi, quali stazioni e agenzie di viaggio. Con riferimento al
servizio di cambio della prenotazione del biglietto acquistato in
modalità ticketless dopo la partenza del
treno, Trenitalia, in corso di procedimento ha, peraltro, modificato tale
procedura consentendo che il cambio possa essere effettuato anche nella
stazione di partenza. In questo contesto l’Autorità ha deciso di
comminare la sanzione minima prevista dalla legge. Nell’ambito
del provvedimento l’Autorità ha ritenuto rilevante, ai fini anche di
una significativa riduzione delle sanzioni, le condotte spontaneamente assunte
da Trenitalia a vantaggio dei consumatori. Infatti, Trenitalia si è
impegnata a modificare le modalità di corresponsione del bonus
attraverso procedure semplificate con l’utilizzo dello stesso biglietto, a
offrire i servizi del call center contestati a
costo della tariffa ordinaria e a fornire maggiori informazioni sulla
scadenza del programma di fidelizzazione Cartaviaggio.
L’Autorità
ha inoltre giudicato non scorretta le modalità con cui la
società ha informato la clientela sulle sanzioni e penalità per
le diverse irregolarità a bordo del treno: a fronte dell’incremento
dell’ammontare delle sanzioni, avvenuto nel settembre 2007, da Roma, 27
ottobre 2008 |