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Documentazione   Documento inserito il 27-10-2008


 

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Provvedimento del 16 ottobre 2008 TRENITALIA - CONDIZIONI DI TRASPORTO E CAMBIO TITOLO DI VIAGGIO

 

COMUNICATO STAMPA ANTITRUST

 

TRASPORTI: ANTITRUST SANZIONA TRENITALIA S.p.A. PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Multe per complessivi 845mila euro.



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 ottobre 2008, ha deciso di sanzionare per pratiche commerciali scorrette la società Trenitalia S.p.A., con multe complessive di 845 mila euro.

Secondo l’Antitrust, Trenitalia S.p.A. ha messo in atto una pluralità di condotte distinte, configurabili come pratiche commerciali contrarie alla diligenza del professionista, consistenti in:

limitazione delle modalità di riconoscimento e corresponsione del bonus in caso di ritardo dei treni (sanzione di 200mila euro). Secondo l’Autorità l’elenco delle cause che escludono la responsabilità del ritardo da parte di Trenitalia (eventi accidentali, cause meteo o naturali, ordini dell’autorità pubblica) risulta molto ampio e non sufficientemente definito, tale da permettere alla stessa Trenitalia di esercitare una grande discrezionalità nel riconoscimento del diritto al bonus. Anche la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere il bonus stesso presenta profili di onerosità non del tutto giustificati: occorre infatti reperire un apposito modulo in stazione o sul sito internet e inoltrare la richiesta entro il termine di 30 giorni, la fruibilità è limitata ad un periodo di sei mesi e soltanto per l’acquisto di un altro titolo di viaggio;

limitazione dei posti per le tariffe Amica e Familia (sanzione di 280mila euro). Trenitalia non ha fornito informazioni esaustive, o le ha rese non facilmente accessibili, sulla effettiva disponibilità delle tariffe Amica e Familia, che sono presentate all’utenza come opzioni tariffarie normali e ampiamente disponibili, mentre invece sono offerti posti limitati sulla base di criteri di natura commerciale e promozionale a seconda delle tratte e del quoziente di riempimento dei treni;

denominazione scorretta delle tipologie di treni (sanzione di 280mila euro). Appare scorretta, in quanto idonea ad ingenerare confusione nel cliente, la denominazione utilizzata per indicare la categoria di treni Eurostar City. In particolare, le caratteristiche di tali treni, sia con riferimento alle prestazioni dei servizi di trasporto, sia ai tempi di percorrenza e alle fermate, sono similari e analoghi alla categoria Intercity, e non alla categoria superiore di treni Eurostar;

omissioni informative sul programma di fidelizzazione Cartaviaggio (sanzione di 80mila euro). Il programma prevede, mediante acquisto di titoli di viaggio e presentazione del codice personale, l’accredito di 50 punti per ogni euro speso. In virtù dei punti accumulati, i clienti possono richiedere dei premi. Con riferimento ad una brochure promozionale riportante le caratteristiche del programma di fidelizzazione, appare scorretta l’omissione di informazioni rilevanti, quali la data di scadenza dei punti;

offerta di alcuni servizi solamente attraverso il call center (sanzione 5mila euro, pari al minimo edittale). Il cliente, per accedere ad alcune tipologie di servizi, deve necessariamente ricorrere al call center con telefonata a pagamento, senza la possibilità di ricorrere ad altri canali di accesso privi di oneri aggiuntivi, quali stazioni e agenzie di viaggio. Con riferimento al servizio di cambio della prenotazione del biglietto acquistato in modalità ticketless dopo la partenza del treno, Trenitalia, in corso di procedimento ha, peraltro, modificato tale procedura consentendo che il cambio possa essere effettuato anche nella stazione di partenza. In questo contesto l’Autorità ha deciso di comminare la sanzione minima prevista dalla legge.

Nell’ambito del provvedimento l’Autorità ha ritenuto rilevante, ai fini anche di una significativa riduzione delle sanzioni, le condotte spontaneamente assunte da Trenitalia a vantaggio dei consumatori. Infatti, Trenitalia si è impegnata a modificare le modalità di corresponsione del bonus attraverso procedure semplificate con l’utilizzo dello stesso biglietto, a offrire i servizi del call center contestati a costo della tariffa ordinaria e a fornire maggiori informazioni sulla scadenza del programma di fidelizzazione Cartaviaggio.

L’Autorità ha inoltre giudicato non scorretta le modalità con cui la società ha informato la clientela sulle sanzioni e penalità per le diverse irregolarità a bordo del treno: a fronte dell’incremento dell’ammontare delle sanzioni, avvenuto nel settembre 2007, da 25 a 200 euro, l’attività di informazione svolta dal professionista è risultata infatti sufficiente e adeguata per portare a conoscenza dei consumatori il nuovo regime.

Roma, 27 ottobre 2008