HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) Documentazione Documento inserito il 2-2-2009 |
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COMUNICATO
STAMPA DELL’ANTITRUST
È
mancata la reazione spontanea del sistema finanziario. In una segnalazione,
inviata anche a Consob e Banca d’Italia, l’Autorità chiede che
l’intervento pubblico a sostegno delle banche sia inserito in un quadro di
misure finalizzate a eliminare i conflitti di ruolo, a riformare assetti di governance ormai superati, a garantire la nozione di
indipendenza, e a introdurre maggiore trasparenza nel ruolo degli azionisti.
Necessari anche chiarimenti sulla normativa sui mutui per incentivare la
portabilità e garantire la massima confrontabilità
delle offerte. Introdurre un indice di costo sintetico per tassi e
commissione di massimo scoperto L’intervento
pubblico a sostegno delle banche va accompagnato da misure regolatorie volte a realizzare radicali cambiamenti nella
governance, a rendere più trasparente
l’operato delle fondazioni e a riformare le banche popolari quotate in borsa.
Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una
segnalazione inviata al Governo, al Parlamento, alla Banca d’Italia e alla
Consob nella quale si evidenzia anche la necessità di chiarimenti
nella nuova normativa sui mutui e l’introduzione di un indice sintetico di
costo comprensivo di tassi passivi e commissione di massimo scoperto. MISURE
SULLA CORPORATE GOVERNANCE Nonostante
le anomalie del sistema evidenziate dall’indagine conoscitiva svolta
dall’Antitrust, l’autoregolamentazione collettiva e individuale non ha
trovato rapidamente la forza di una spontanea reazione, sia pure a livello di
intento. Appare dunque inevitabile il ricorso a strumenti regolatori
più immediati, visto che i legami tra concorrenti, sia azionari che
personali, possono non solo determinare significativi effetti distorsivi della concorrenza ma incidere sulla stessa
stabilità e reputazione del sistema in termini estremamente negativi,
esponendolo a pericolosi effetti domino, anche e soprattutto alla luce
dell’attuale crisi in corso. FONDAZIONI
PIÙ TRASPARENTI Occorrono
interventi normativi anche sulle fondazioni: la loro centralità per la
stabilità, soprattutto nell’attuale fase, deve necessariamente essere
bilanciata da una nuova modalità d’azione. Le fondazioni devono
rendere chiaro il processo decisionale sulle modalità con le quali
esercitano i diritti di voto nelle società partecipate e definire i
criteri in base ai quali selezionano i candidati da proporre per le cariche
degli organi di governo delle società partecipate, anche alla luce
dell’esigenza di non candidare soggetti caratterizzati da conflitto di ruoli.
È indispensabile che la nomina degli stessi organi di governance delle fondazioni e la gestione del
patrimonio siano ispirata a criteri oggettivi e trasparenti. Anche la
trasparenza sui criteri di gestione del patrimonio e la completezza
informativa rendono auspicabile interventi normativi,
eventualmente di settore. RIFORMARE
LE BANCHE POPOLARI QUOTATE Le
banche popolari quotate sono sempre più assimilabili a S.p.A e quindi ormai prive di quelle caratteristiche che
ne giustificavano la forma assunta e le specificità in termini, ad
esempio, di voto capitario, di clausola di
gradimento, di limiti al possesso di partecipazioni azionarie e all’uso delle
deleghe. Occorre dunque un intervento normativo che adegui il regime legale
vigente, che rischia di essere solo uno strumento per evitare cambiamenti
efficienti negli assetti azionari e di governo societario, alla realtà
attuale. I diversi disegni di legge in Parlamento possono costituire un utile
punto di partenza per un tempestivo intervento normativo. MUTUI,
GARANTIRE UN CONFRONTO AGEVOLE Lo
stato di crisi e la necessità di evitare una contrazione del credito
meritano le misure regolatorie adottate dal Governo
e dal Parlamento. Appare però necessario che gli interventi normativi
sulla materia dei mutui immobiliari (ad es.
rinegoziazione/portabilità) siano attuati in modo da consentire ai
clienti di confrontare agevolmente le diverse opzioni e scegliere quella
più competitiva in termini di miglior prezzo (vale a dire, in termini
di minore tasso applicabile). Si tratta di un aspetto fondamentale per incentivare
la ripresa di dinamiche concorrenziali piene nell’offerta dei mutui, fondata
su un ruolo attivo nel rapporto domanda/offerta attraverso la
portabilità dei mutui e/o la spontanea rinegoziazione degli stessi,
anche al fine di evitare effetti distorsivi sugli spread.
INDICE
SINTETICO DI COSTO PER CHI VA IN
‘ROSSO’ Secondo
l’Autorità occorre introdurre un chiaro ed unico indicatore sintetico
che riunisca le diverse voci di spesa a carico del cliente che vada in
scoperto. La clientela avrebbe un’immediata e chiara percezione del prezzo
complessivo dei servizi bancari, necessaria per confrontare tra loro le
diverse offerte presenti sul mercato e per rapportare il prezzo rispetto al
livello dei tassi individuati come usurari. Si tratta di un cruciale aspetto
di trasparenza che non appare direttamente interessato dal nuovo testo
normativo. Per questo occorre un chiarimento legislativo che dia
un’indicazione precisa e tassativa dei criteri di calcolo del tasso usurario
e interventi regolatori che esplicitino un indicatore sintetico di tutte le
voci di spesa a carico dei clienti finali comprensivo delle commissioni di
massimo scoperto. In un’ottica concorrenziale si tratta di una misura che
appare necessaria non solo per il cliente/consumatore finale ma anche per il
cliente/piccola e media impresa. In proposito l’Autorità chiede che
sia colmata l’attuale lacuna normativa che in materia di pratiche commerciali
scorrette non le consente di tutelare le pmi. Roma,
2 febbraio 2009 AS496 - INTERVENTI DI REGOLAZIONE SULLA GOVERNANCE DI BANCHE E ASSICURAZIONI
Roma, 2 febbraio 2009 Presidente del Senato Presidente della Camera Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dell’Economia e delle Finanze Governatore della Banca d’Italia Presidente della CONSOB La crisi finanziaria e l’esigenza di una nuova
fase di regolazione Nell’attuale fase di crisi del settore
finanziario, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
condivide che priorità improrogabile del Governo e di tutte le Istituzioni sia
quella di predisporre misure che portino a risolvere la crisi, riducano al minimo gli effetti di quest’ultima sull’economia
reale e ripristinino la fiducia nel corretto funzionamento dei mercati finanziari. Al riguardo, il Governo, in coerenza con i
principi emersi nelle sedi internazionali e nell’ambito dell’Unione europea, ha già predisposto molteplici strumenti
finalizzati al sostegno dei mercati finanziari. In primo luogo, si tratta di misure che incidono sul capitale delle banche.
Inoltre, sono state emanate disposizioni a garanzia e sostegno del mercato interbancario, nonché misure che incidono sulla strategia
commerciale delle banche, prevedendo, tra l’altro, un limite massimo alle rate dei mutui immobiliari a tasso
variabile, fissando condizioni specifiche in materia di rinegoziazione/portabilità dei mutui e modificando la
disciplina della commissione di massimo scoperto. In questo quadro, la presente segnalazione
intende fornire alcune indicazioni operative finalizzate a garantire che le misure di breve periodo, ispirate all’obiettivo
di stabilità e superamento della crisi, siano inserite in una prospettiva di medio-lungo
termine, che deve guardare alla formazione di nuovi assetti di mercato in
grado di operare, essendo correttamente regolati, in modo concorrenziale. Le considerazioni e gli auspici che si intendono
fornire in questa sede dalla scrivente Autorità sono espresse anche alla luce delle evidenze emerse nel corso dell’indagine
conoscitiva IC36 “La corporate governance di
banche e assicurazioni”, conclusa dall’Autorità in data 23
dicembre 2008. La crisi in corso, diversamente da quanto da più parti sostenuto, richiede interventi in grado di affrontare
alcune distorsioni del mercato e del settore del credito, così da assicurare nel futuro il recupero della reputazione
collettiva e individuale del sistema bancario, oggi fortemente compromessa e causa della sfiducia diffusa sia dal lato
della domanda - risparmiatori/investitori -, sia dal lato dell’offerta a livello di sistema interbancario. La
capacità di rinnovamento non può che partire dall’affrontare
temi solo apparentemente poco urgenti, ed invece centrali, come gli
assetti di governance: l’ampia diffusione di
legami azionari e personali fra concorrenti - soprattutto laddove creano
nuclei stabili e intrecci non chiari tra soggetti finanziati e soggetti finanziatori -, la scarsa trasparenza nell’operato di alcuni
centrali azionisti – si veda il ruolo essenziale ma non sempre chiaro delle fondazioni-, il mancato adeguamento della
normativa sulle banche cooperative – in specie delle banche popolari quotate – la cui operatività concreta
è oramai largamente assimilabile alle s.p.a.; tutti questi temi, se correttamente affrontati, potrebbero innescare un
rinnovamento fondamentale per il settore bancario/finanziario in Italia. Interventi di sostegno finanziario alle banche In base ai decreti anticrisi recentemente
emanati, sono stati predisposti una pluralità di strumenti volti a iniettare, in presenza di specifici presupposti, capitale
pubblico nelle banche. Gli interventi ad oggi varati perseguono 2 tutti l’obiettivo di restituire stabilità e
assicurare che non sia compromessa la funzione principale delle banche di prestare credito alle imprese. Nello specifico, sono stati introdotti i
seguenti principali strumenti: l’entrata dello Stato nel capitale di banche in crisi attraverso la sottoscrizione o
prestazione di garanzie per gli aumenti di capitale1; la prestazione di garanzie da parte dello Stato a passività delle banche2; le forme di finanziamento da parte della Banca d’Italia (c.d. emergency liquidity assistance)3; e, infine, la sottoscrizione da parte dello
Stato di obbligazioni speciali bancarie convertibili, in talune circostanze, in azioni ordinarie4. I decreti anticrisi che introducono questi strumenti necessitano
poi di successiva attuazione per il tramite di decreti del Ministero dell’Economia
e delle Finanze5, nonché della specifica applicazione caso per caso, anche sulla base di protocolli da
stipulare con le banche interessate. Parrebbe opportuno che l’intervento pubblico sia
inserito, alla luce della specifica realtà italiana, nell’ambito di misure volte a realizzare radicali cambiamenti nella governance. Infatti, il disincentivo nel futuro a
comportamenti scorretti o anche solo inefficienti implica un intervento sulla
trasparenza nel governo societario, la corretta attribuzione di responsabilità, il rinnovamento in alcune strutture societarie
ed il ritorno, nel medio-lungo termine, alla
nozione di “contendibilità”
come strumento di efficienza in un mercato correttamente regolamentato. Interventi sulla governance
delle banche Un primo insieme di interventi potrebbero
investire la struttura stessa del sistema bancario/finanziario, in
particolare i suoi assetti di governance.
A questo fine meritano interventi le aree di analisi oggetto della citata
indagine conoscitiva IC 36: - i legami tra concorrenti, in particolare
quelli azionari, quelli derivanti da patti parasociali ed infine quelli
personali, c.d. interlocking
directorates, soprattutto laddove tali legami
si inseriscono in un rapporto ancora più complesso e non trasparente tra soggetti, al tempo stesso, finanziatori e
finanziati; - la figura “ambigua” del c.d. amministratore
indipendente; - le fondazioni bancarie anche alla luce della
loro funzione di ponte da assetti proprietari pubblici ad assetti
privatistici, e che ancora oggi rappresentano, soprattutto nel
mondo bancario, una figura di azionista di assoluto rilievo; - le banche popolari e le banche di credito
cooperativo (BCC), in quanto caratterizzate da una specifica normativa che, tra l’altro, deroga al principio generale one share/one vote. a) I legami fra concorrenti Con riferimento ai legami tra concorrenti, la
realtà italiana appare del tutto peculiare per la dimensione molto significativa del fenomeno che non trova riscontro a livello
internazionale6. Inoltre, questi legami si inseriscono in un quadro regolamentare e di autoregolamentazione
collettiva (codici emanati dalle associazioni di categoria) e individuale (singoli statuti di società quotate e non
quotate) scarsamente efficaci nella prospettiva di incentivare corrette
dinamiche competitive. Infatti, sia a livello normativo/regolamentare
che a livello di autoregolamentazione, i singoli istituti 3 giuridici che potrebbero valere o ad evitare l’insorgere
di legami fra concorrenti - si pensi ad esempio, al divieto di concorrenza fra gli amministratori7 -, oppure a neutralizzare, laddove il legame sia presente, gli
effetti distorsivi dello stesso - si pensi alle regole sul socio e/o all’amministratore
in conflitto di interessi -, appaiono ispirati a finalità diverse dalla piena tutela della concorrenza e non adeguati,
pertanto, allo scopo di ridurre significativamente la realtà del fenomeno. Al riguardo, l’Autorità ritiene che i
legami tra concorrenti, sia azionari che personali, possano determinare significativi effetti distorsivi della
concorrenza e possano incidere, soprattutto se si tratta di legami che
investono soggetti simultaneamente finanziatori (in quanto spesso azionisti in più
banche concorrenti) e finanziati, sulla stessa stabilità e reputazione del sistema in termini estremamente negativi,
esponendo a pericolosi effetti domino, anche e soprattutto alla luce dell’attuale crisi in corso. Al fine di ridurre
il fenomeno, sia dei legami azionari che personali, l’Autorità ha auspicato una tempestiva reazione da parte dell’autoregolamentazione
collettiva nonché a livello di singole imprese, anche attraverso l’adozione di efficaci regole
statutarie. Se il settore finanziario vuole dimostrare di “essere sano”, e, quindi, in grado di acquisire una nuova reputazione,
dovrebbe nascere proprio dalle singole imprese l’incentivo a differenziarsi innovando le regole statutarie in un quadro di:
(i) eliminazione dei conflitti di ruolo/incarico; (ii)
garanzia di trasparenza nel ruolo degli
azionisti/finanziatori rispetto ai soggetti finanziati. In considerazione del
fatto che l’autoregolamentazione collettiva e individuale
non ha trovato rapidamente la forza di una spontanea reazione, sia pure a livello di intento, appare inevitabile il
ricorso a strumenti regolatori più immediati. Sempre nella prospettiva
di rendere trasparente e ridurre il fenomeno dei legami
azionari, potrebbe essere auspicabile un intervento regolatorio
che riduca la soglia del 2% oltre la quale devono essere dichiarate
le partecipazioni rilevanti. Una menzione a parte, sebbene tema strettamente
legato alla trasparenza e al recupero di credibilità, merita la nozione di amministratore indipendente che, così
come configurata sia a livello normativo che di autoregolamentazione (Codice di Autodisciplina), consente il verificarsi di
situazioni non trasparenti nelle quali il medesimo soggetto assomma cariche diverse in società concorrenti. Una radicale
innovazione normativa sul punto appare necessaria: la previsione di archi temporali molto limitati per alternare le cariche, nonché
la facilità di assumere la nozione di indipendenza nonostante il permanere di molteplici rapporti, di fatto e indiretti,
in più società o ambiti professionali sono profili da
affrontare e superare. b) Le fondazioni bancarie Su questo tema, la natura di alcuni azionisti,
è indubbio che le fondazioni sono ancora oggi un
azionista determinante in molte banche8. A sua volta, il
ruolo di azionista è centrale per molte fondazioni: l’investimento
nella banca rappresenta anche il 90% del valore a bilancio della
partecipazione di varie fondazioni e non mancano casi dove una fondazione
è azionista comune a più banche concorrenti. Per
altro verso, si verifica talvolta che più fondazioni siano simultaneamente azioniste di rilievo in una stessa banca. La
loro centralità per la stabilità, soprattutto nell’attuale
fase, deve, quindi, necessariamente essere bilanciata da
una nuova e trasparente modalità d’azione, sotto un duplice profilo: la loro modalità di azione come azionisti e
la loro stessa struttura di governance. E’ infatti necessario che le fondazioni rendano trasparente il processo decisionale sulle
modalità con le quali esercitano i diritti di voto nelle
società partecipate, nonché definiscano i criteri in base ai quali
le stesse fondazioni - anche unitamente ad altri azionisti - selezionano i candidati da proporre per le cariche degli
organi di governo delle società partecipate, in quest’ultimo caso anche alla luce dell’esigenza di non candidare
soggetti caratterizzati da conflitto di ruoli. Proprio alla luce del ruolo che le fondazioni
bancarie svolgono nell’azionariato delle principali banche italiane, appare altresì indispensabile che la nomina degli stessi organi
di governance delle fondazioni sia
ispirata a criteri oggettivi e trasparenti, tenendo adeguatamente in considerazione il
fenomeno dei legami tra concorrenti sopra segnalato (ad esempio, non inserendo negli organi delle fondazioni
soggetti con incarichi in società attive nel settore finanziario, anche diverse dalla banca conferitaria).
Parimenti, anche alla luce dell’attuale crisi in corso, appare necessaria la diffusione di una maggiore trasparenza sui criteri di
gestione del patrimonio delle fondazioni, anche attraverso l’adozione di indicatori di riferimento per
valutare l’andamento degli investimenti effettuati. Interventi normativi,
anche eventualmente di settore, sarebbero in quest’ottica
auspicabili al fine di dettare linee guida volte ad innescare quella trasparenza e completezza informativa ancora scarse. c) Le banche cooperative L’ultimo tema meritevole di un richiamo, in
vista di un cambiamento normativo, sono le banche cooperative, sia banche popolari (quotate e non quotate) sia le banche di
credito cooperativo (BCC). Le evidenze empiriche riscontrate nel corso della citata indagine dell’Autorità mostrano
come le popolari quotate appaiono sempre più assimilabili a S.p.A, come tali ormai prive delle peculiarità - di
legame con il territorio, di circoscrizione dell’attività a livello
locale e con attività rivolta ai soci -, che ne giustificavano la forma
assunta e le specificità in termini, ad esempio, di voto capitario, di clausola di gradimento,
di limiti al possesso di partecipazioni azionarie, di limiti all’suo delle
deleghe9. Nella misura in cui una banca popolare quotata è il mero
vertice di strutture complesse formate da piramidi di società per
azioni, le specificità normative sopra riportate si traducono,
infatti, in ostacoli alla partecipazione alla vita societaria e alla positiva contendibilità
dell’impresa. In quest’ambito, l’Autorità sollecita, quindi, un
intervento normativo che innovi adeguando il regime legale alla realtà attuale di
strutture che hanno perso la loro originaria vocazione mutualistica (le banche popolari quotate), regime che rischia,
quindi, di essere solo strumento per evitare cambiamenti efficienti negli assetti azionari e di governo societario. A questi
fini, vi sono in Parlamento diversi disegni di legge che possono costituire un utile punto di partenza per un tempestivo
intervento normativo10. Per contro, l’analisi sulle BCC ha mostrato che
le stesse rappresentano effettivamente una realtà radicata territorialmente, connessa con l’attività di erogazione
dei finanziamenti ai soci e ispirata a criteri di mutualità. L’operatività concreta delle
BCC appare, quindi, coerente con la loro specifica regolazione;
tuttavia, le BCC pongono un problema, per così dire, “a monte”. Tali
banche, infatti, risultano sempre più legate a livello federativo e associativo sul piano nazionale e regionale in un’ottica di
concorrenza inter-bancaria e non intra-BCC. E’
quindi meritevole di approfondimento il tema circa la coerenza dei criteri fissati a
livello regolatorio, in merito all’area di
operatività delle BCC – così come previsto dall’art. 35 TUB
-, con quanto previsto statutariamente dalle BCC e dalle rispettive federazioni locali e nazionali sul tipo di attività
svolta e omogeneità di condotta/servizi erogati. Alla luce dei dati esaminati nel corso dell’indagine
dell’Autorità, emerge, quindi, l’esigenza di un nuovo processo regolatorio - mancando, allo stato, tempestivi interventi
di autoregolamentazione - che innovi, ad esempio, sotto il profilo della (i) trasparenza nei processi decisionali,
(ii) chiarezza nella attribuzione delle funzioni e
responsabilità dei vari organi/comitati, (iii)
eliminazione dei cumuli di ruoli e incarichi tra concorrenti, nonché dei
doppi ruoli di soggetti finanziati/soggetti finanziatori spesso con legami
azionari multipli, (iv) definizione più
puntuale dei requisiti per figure rilevanti come gli amministratori indipendenti, (v)
completa informazione sull’assetto dell’azionariato, soprattutto laddove caratterizzato da partecipazioni tra
concorrenti (sotto l’attuale limite CONSOB del 2% per le partecipazioni di rilievo), (vi) chiarezza nella modalità di
azione (nei processi di nomina, stesura dei bilanci, scelte di investimento)
da parte di azionisti essenziali quali le fondazioni, (vii) incentivi allo sviluppo di investitori istituzionali
veri come i fondi comuni, (viii) modifiche
normative per la figura giuridica delle popolari, in particolare con
riferimento a quelle quotate, in merito ai diritti di voto, alle clausole di
gradimento, ai limiti al possesso azionario e all’uso delle deleghe. Interventi sull’offerta dei servizi finanziari Con specifico riferimento al settore
finanziario, il d.l. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, nella
prospettiva di intervenire a sostegno della domanda e contenere gli oneri
finanziari sostenuti dai clienti, introduce significative modifiche alla disciplina dei mutui immobiliari e delle
commissioni di massimo scoperto11. In termini generali, l’Autorità condivide
gli obiettivi perseguiti, in termini di interventi straordinari di aiuto e tutela del lato debole della domanda, ma pone in
evidenza la necessità di evitare il rischio che interventi regolatori, talvolta anche ripetuti su medesimi profili, possano
condurre ad una disciplina di non agevole e immediata 5 comprensione, così compromettendo la finalità
per la quale la stessa è stata emanata. In questa prospettiva, nell’immediato prosieguo ci si soffermerà
sulla recente disciplina dei mutui e sulle commissioni di massimo scoperto. a) I mutui immobiliari Con riferimento ai mutui prima casa, l’art. 2
del d.l. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, introduce disposizioni di varia natura a cui si rinvia12. In merito a tali profili, l’Autorità rileva che lo stato di
crisi e la necessità di evitare una contrazione del credito meritino le misure regolatorie. Appare necessario che gli interventi normativi
sulla materia dei mutui immobiliari (ad es.
rinegoziazione/portabilità) siano attuati in modo da consentire all’interessato
di confrontare agevolmente le diverse opzioni e scegliere quella più competitiva in termini di miglior prezzo (vale a dire, in
termini di minore tasso applicabile). Al riguardo, per la portabilità dei mutui l’azzeramento per la clientela di
tutti i costi diretti e indiretti (ivi inclusi, i costi notarili) è
previsto dal vigente art. 8 del d.l. 7/2007 e ribadito dall’art.
2 del d.l 185/2008, convertito con legge n. 2/2009,
mentre non altrettanto chiara potrebbe apparire la disciplina sui
costi applicabili (o non applicabili) agli altri strumenti, anche alla luce della normativa di cui al citato art. 2 d.l.
185/2008. Quanto sopra evidenziato appare rilevante nella
prospettiva di incentivare la ripresa di dinamiche concorrenziali piene nell’offerta dei mutui, fondata su un ruolo attivo
nel rapporto domanda/offerta attraverso la portabilità dei mutui e/o
la spontanea rinegoziazione degli stessi, anche al fine di
evitare effetti distorsivi sugli spread. b) La commissione di massimo scoperto In relazione al rispetto dei requisiti di
trasparenza informativa nel rapporto banca/cliente, l’Autorità ha
più volte rilevato la necessità, in un’ottica di sviluppo
sempre più concorrenziale del settore, di un contesto più
trasparente in grado di permettere alla domanda di conoscere e, quindi, acquistare
agevolmente i servizi offerti. In questa direzione, risulta necessario che alcune voci di spesa, quale la commissione
di massimo scoperto, di non agevole determinazione per il cliente bancario e spesso aggiunta ad altre commissioni
per l’erogazione di fatto del medesimo servizio, siano oggetto di revisione da parte del sistema, al di là
della pur significativa misura di azzeramento della commissione nei casi in
cui lo scoperto permanga per un periodo di tempo
inferiore ai trenta giorni. Infatti, la trasparenza dal lato della domanda
richiede un’attenta analisi di come le commissioni applicate in presenza della mera disponibilità di somme di denaro
e/o effettivo uso di queste ultime, anche alla luce dei cambiamenti derivanti dall’art. 2 bis del d.l. 185/2008, così come
convertito dalla legge n. 2/2009, incidano nella definizione degli effettivi costi a carico dei clienti in termini di tassi
effettivi applicati. Per altro verso, appare apprezzabile che l’art. 2 bis
del d.l. 185/2008 introduca una disciplina di raccordo,
computando le commissioni ivi disciplinate anche ai fini della determinazione dei tassi usurari. L’incidenza della nuova
disciplina sui costi effettivi sostenuti dalla clientela e sulla definizione dei tassi usurari rende ancora più
importante l’introduzione di un chiaro ed unico indicatore sintetico che riunisca le diverse voci di spesa a carico del cliente
che vada in scoperto. Ciò al fine di consentire alla clientela un’immediata e chiara percezione del prezzo complessivo
dei servizi bancari, necessaria per confrontare tra loro le diverse offerte presenti sul mercato, nonché per
rapportare il prezzo rispetto al livello dei tassi individuati come usurari. Questo cruciale aspetto di trasparenza non
appare direttamente interessato dal nuovo testo normativo. Alla luce di quanto appena esposto, l’Autorità
ritiene opportuno sollecitare un intervento chiarificatore del legislatore al fine di pervenire ad un’indicazione precisa e
tassativa dei criteri di calcolo del tasso usurario, nonché interventi regolatori che esplicitino un indicatore sintetico di
tutte le voci di spesa a carico dei clienti finali comprensivo delle commissioni di cui all’art. 2 bis del d.l. 185/2008. In un’ottica
concorrenziale, quanto sopra rilevato, appare
necessario non solo per il cliente/consumatore finale ma anche
per il cliente/piccola e media impresa. 6 Non può infine tacersi l’attuale lacuna
normativa che in materia di pratiche commerciali scorrette esclude dalla
tutela di questa Autorità le piccole e medie imprese,
riservandola ai soli consumatori. Ciò, solo per fare un esempio, ha comportato che in sede di accoglimento di impegni da parte
dei principali gruppi bancari in tema di commissioni di massimo scoperto, a seguito della procedura
istruttoria aperta dall’Autorità, si sia dovuto
constatare l’incompetenza dell’Istituto di garanzia a chiedere l’estensione
degli impegni alle piccole e medie imprese più direttamente colpite
dalla clausola di quanto non lo siano le famiglie e i singoli
consumatori. V. CONCLUSIONI Gli argomenti oggetto della presente
segnalazione evidenziano dei profili critici da un punto di vista
concorrenziale, i cui effetti distorsivi
rischiano di essere accentuati dall’attuale crisi finanziaria in corso e
ciò accresce l’urgenza di farvi fronte. Appare infatti senz’altro
necessario l’intervento normativo e/o regolatorio,
soprattutto laddove le misure di autoregolamentazione siano inadeguate o carenti. L’obiettivo da
perseguire è, infatti, avere mercati correttamente regolati, nei quali deve essere rigoroso, da parte delle
imprese, il rispetto della legalità. Questo è il primo
essenziale presupposto per il ripristino della fiducia nel sistema. IL PRESIDENTE Antonio Catricalà NOTE 1 Cfr. art. 1 del d.l. 9 ottobre 2008, n. 155 – Misure urgente per
garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità
nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale
situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, convertito in legge, con modifiche, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 190. 2 Cfr. art. 1 bis del d.l. 9 ottobre 2008, n. 155 – Misure urgente
per garantire la stabilità del sistema creditizio e la
continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale
situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190. 3 Cfr. art. 3 del d.l. 9 ottobre 2008, n. 155 – Misure urgente per
garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità
nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale
situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, convertito in legge, con modifiche, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 190. 4 Cfr. art. 12 del d.l. del 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, recentemente oggetto di conversione, con
modifiche, con legge del 28 gennaio 2009, n. 2. 5 Cfr. il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27
novembre 2008, contenente Ulteriori misure urgenti per garantire la
stabilità del sistema creditizio. 6 L’analisi effettuata nel corso dell’indagine indica come l’80% dei
gruppi esaminati (pari al 96% dell’attivo totale del campione oggetto di
indagine) presentino nei propri organismi di governance
soggetti con incarichi in concorrenti. Inoltre, tale condizione non
riguarda 1 o 2 esponenti della governance ma può arrivare a coinvolgere anche un numero notevole di
individui, fino a 16. Tra l’altro, tale fenomeno appare essere una peculiarità italiana: è inesistente per le imprese quotate sulla
borsa spagnola e su Euronext-Amsterdam, interessa
solo il 26,7% delle società quotate su Euronext- Parigi, il 43,8% di quelle su Deutsche Borse e il 47,1% di quelle su London Stock
Exchange. Il corrispondente dato per le società italiane quotate su Borsa Italiana si attesta, come detto, intorno
all’80%. Anche i legami attraverso partecipazioni azionarie mostrano
criticità non irrilevanti laddove emerge la presenza di competitors
nell’azionariato di varie società del settore finanziario per
circa il 42,3% dell’attivo totale del campione considerato. Il fenomeno dei legami azionari può
assumere rilevanza anche quando si presentano in forme
indiretta (ad esempio, un azionista comune in più società tra loro
concorrenti). 7 Cfr. art. 2390 c.c., limiti ai cumuli di incarichi di cui all’art.
148 bis TUF. 8 Dall’indagine IC 36 risulta che le fondazioni sono presenti in 26
banche sulle 83 esaminate; talvolta con un ruolo di controllo, almeno di fatto, altre volte con quote del capitale tali da assicurare la
maggioranza relativa o comunque una posizione di assoluto rilievo, sebbene di
minoranza. A ciò si aggiunga che la loro funzione appare sempre più
strategica, sia in termini di partecipazione alle nomine, anche attraverso la
presentazione delle liste di candidati risultate spesso vincitrici, sia nell’adesione
a patti parasociali. 9 Cfr. artt. 29 e ss. del d.lgs. 385/1993 (c.d. TUB). 10 Cfr. disegno di legge n. 709, comunicato alla Presidenza il 28 maggio
2008 (di iniziativa dei senatori Barbolini e Pegorer); disegno di legge n. 799, comunicato alla Presidenza il 18 giugno 2008 (di
iniziativa del sen. Costa), disegno di legge n. 940, comunicato alla
Presidenza il 23 luglio 2008 (di iniziativa dei sen. Germontani, Bettanio, Conti e altri); disegno di legge n. 1084
comunicato alla Presidenza il 7 ottobre 2008 (di iniziativa dei sen. Franco, Vaccai, Bricolo
e Mauro). 11 Sui mutui e sulle commissioni di massimo scoperto, cfr.
rispettivamente l’art. 2 e l’art. 2 bis, del d.l. n. 185/2008, così
come convertito con legge n. 2/2009. complesso meccanismo in base al quale le rate da versare,
nel corso del 2009, che superino, in applicazione delle condizioni
contrattuali, il tasso di interesse del 4%, sono, oltre, questa soglia, a carico
dello Stato; questo meccanismo è esplicitamente previsto anche per i
mutui che siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del d.l. 27
maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2008. Per
altro verso, per i nuovi mutui, è previsto che le banche offrano al
mercato mutui a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale della BCE. Inoltre, l’art. comma 1-bis interviene
nuovamente sulla materia dei costi, ivi inclusi quelli notarili, che le
banche possono/non possono applicare ai mutui oggetto di “rinegoziazione obbligatoria”
e ribadisce la non applicabilità “di alcun genere” di costi nei
casi di portabilità dei mutui di cui all’art. 8 del d.l. n. 7/2007, modificato dalla
legge di conversione n. 40/2007. Cfr. al riguardo anche le segnalazioni dell’Autorità,
rispettivamente, del 23 novembre 2007 AS 431 PROCEDURA PER LA
PORTABILITÀ DELL’IPOTECA NEI CONTRATTI DI
MUTUO (in Boll. 40/2007) e del 27 maggio 2008 AS452 MISURE URGENTI PER
AUMENTARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E
PER LO SVILUPPO (Boll. 16/2008). |