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Documentazione   Documento inserito il 2-2-2009


 

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COMUNICATO STAMPA DELL’ANTITRUST  

 

 

Il Testo della segnalazione

 


CRISI FINANZIARIA: ANTITRUST A GOVERNO E PARLAMENTO, INEVITABILI E URGENTI INTERVENTI DI REGOLAZIONE SULLA GOVERNANCE DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER RIPRISTINARE LA FIDUCIA NEL SISTEMA

È mancata la reazione spontanea del sistema finanziario. In una segnalazione, inviata anche a Consob e Banca d’Italia, l’Autorità chiede che l’intervento pubblico a sostegno delle banche sia inserito in un quadro di misure finalizzate a eliminare i conflitti di ruolo, a riformare assetti di governance ormai superati, a garantire la nozione di indipendenza, e a introdurre maggiore trasparenza nel ruolo degli azionisti. Necessari anche chiarimenti sulla normativa sui mutui per incentivare la portabilità e garantire la massima confrontabilità delle offerte. Introdurre un indice di costo sintetico per tassi e commissione di massimo scoperto

L’intervento pubblico a sostegno delle banche va accompagnato da misure regolatorie volte a realizzare radicali cambiamenti nella governance, a rendere più trasparente l’operato delle fondazioni e a riformare le banche popolari quotate in borsa. Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una segnalazione inviata al Governo, al Parlamento, alla Banca d’Italia e alla Consob nella quale si evidenzia anche la necessità di chiarimenti nella nuova normativa sui mutui e l’introduzione di un indice sintetico di costo comprensivo di tassi passivi e commissione di massimo scoperto.

MISURE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

Nonostante le anomalie del sistema evidenziate dall’indagine conoscitiva svolta dall’Antitrust, l’autoregolamentazione collettiva e individuale non ha trovato rapidamente la forza di una spontanea reazione, sia pure a livello di intento. Appare dunque inevitabile il ricorso a strumenti regolatori più immediati, visto che i legami tra concorrenti, sia azionari che personali, possono non solo determinare significativi effetti distorsivi della concorrenza ma incidere sulla stessa stabilità e reputazione del sistema in termini estremamente negativi, esponendolo a pericolosi effetti domino, anche e soprattutto alla luce dell’attuale crisi in corso.
Per questo un primo insieme di interventi normativi/regolatori (del Parlamento o delle Autorità di settore) dovrebbe investire la struttura stessa del sistema bancario/finanziario, eliminando i conflitti di ruolo/incarico e garantendo la trasparenza nel ruolo degli azionisti/finanziatori rispetto ai soggetti finanziati. Sempre nella prospettiva di rendere chiaro e ridurre il fenomeno dei legami azionari, potrebbe essere auspicabile un intervento regolatorio che riduca la soglia del 2% oltre la quale devono essere dichiarate le partecipazioni rilevanti.
Va inoltre radicalmente rivista la normativa sull’amministratore indipendente che oggi consente il verificarsi di situazioni non limpide nelle quali il medesimo soggetto assomma cariche diverse in società concorrenti.

FONDAZIONI PIÙ TRASPARENTI

Occorrono interventi normativi anche sulle fondazioni: la loro centralità per la stabilità, soprattutto nell’attuale fase, deve necessariamente essere bilanciata da una nuova modalità d’azione. Le fondazioni devono rendere chiaro il processo decisionale sulle modalità con le quali esercitano i diritti di voto nelle società partecipate e definire i criteri in base ai quali selezionano i candidati da proporre per le cariche degli organi di governo delle società partecipate, anche alla luce dell’esigenza di non candidare soggetti caratterizzati da conflitto di ruoli. È indispensabile che la nomina degli stessi organi di governance delle fondazioni e la gestione del patrimonio siano ispirata a criteri oggettivi e trasparenti. Anche la trasparenza sui criteri di gestione del patrimonio e la completezza informativa rendono auspicabile interventi normativi, eventualmente di settore.

RIFORMARE LE BANCHE POPOLARI QUOTATE

Le banche popolari quotate sono sempre più assimilabili a S.p.A e quindi ormai prive di quelle caratteristiche che ne giustificavano la forma assunta e le specificità in termini, ad esempio, di voto capitario, di clausola di gradimento, di limiti al possesso di partecipazioni azionarie e all’uso delle deleghe. Occorre dunque un intervento normativo che adegui il regime legale vigente, che rischia di essere solo uno strumento per evitare cambiamenti efficienti negli assetti azionari e di governo societario, alla realtà attuale. I diversi disegni di legge in Parlamento possono costituire un utile punto di partenza per un tempestivo intervento normativo.

MUTUI, GARANTIRE UN CONFRONTO AGEVOLE

Lo stato di crisi e la necessità di evitare una contrazione del credito meritano le misure regolatorie adottate dal Governo e dal Parlamento. Appare però necessario che gli interventi normativi sulla materia dei mutui immobiliari (ad es. rinegoziazione/portabilità) siano attuati in modo da consentire ai clienti di confrontare agevolmente le diverse opzioni e scegliere quella più competitiva in termini di miglior prezzo (vale a dire, in termini di minore tasso applicabile). Si tratta di un aspetto fondamentale per incentivare la ripresa di dinamiche concorrenziali piene nell’offerta dei mutui, fondata su un ruolo attivo nel rapporto domanda/offerta attraverso la portabilità dei mutui e/o la spontanea rinegoziazione degli stessi, anche al fine di evitare effetti distorsivi sugli spread.

INDICE SINTETICO DI COSTO PER CHI VA INROSSO’

Secondo l’Autorità occorre introdurre un chiaro ed unico indicatore sintetico che riunisca le diverse voci di spesa a carico del cliente che vada in scoperto. La clientela avrebbe un’immediata e chiara percezione del prezzo complessivo dei servizi bancari, necessaria per confrontare tra loro le diverse offerte presenti sul mercato e per rapportare il prezzo rispetto al livello dei tassi individuati come usurari. Si tratta di un cruciale aspetto di trasparenza che non appare direttamente interessato dal nuovo testo normativo. Per questo occorre un chiarimento legislativo che dia un’indicazione precisa e tassativa dei criteri di calcolo del tasso usurario e interventi regolatori che esplicitino un indicatore sintetico di tutte le voci di spesa a carico dei clienti finali comprensivo delle commissioni di massimo scoperto. In un’ottica concorrenziale si tratta di una misura che appare necessaria non solo per il cliente/consumatore finale ma anche per il cliente/piccola e media impresa. In proposito l’Autorità chiede che sia colmata l’attuale lacuna normativa che in materia di pratiche commerciali scorrette non le consente di tutelare le pmi.

Roma, 2 febbraio 2009


 

 

 

 

AS496 - INTERVENTI DI REGOLAZIONE SULLA GOVERNANCE DI BANCHE E ASSICURAZIONI

Roma, 2 febbraio 2009

Presidente del Senato

Presidente della Camera

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell’Economia e delle Finanze

Governatore della Banca d’Italia

Presidente della CONSOB

La crisi finanziaria e l’esigenza di una nuova fase di regolazione

Nell’attuale fase di crisi del settore finanziario, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato condivide che priorità

improrogabile del Governo e di tutte le Istituzioni sia quella di predisporre misure che portino a risolvere la crisi,

riducano al minimo gli effetti di quest’ultima sull’economia reale e ripristinino la fiducia nel corretto funzionamento dei

mercati finanziari.

Al riguardo, il Governo, in coerenza con i principi emersi nelle sedi internazionali e nell’ambito dell’Unione

europea, ha già predisposto molteplici strumenti finalizzati al sostegno dei mercati finanziari. In primo luogo, si tratta di

misure che incidono sul capitale delle banche. Inoltre, sono state emanate disposizioni a garanzia e sostegno del mercato

interbancario, nonché misure che incidono sulla strategia commerciale delle banche, prevedendo, tra l’altro, un limite

massimo alle rate dei mutui immobiliari a tasso variabile, fissando condizioni specifiche in materia di

rinegoziazione/portabilità dei mutui e modificando la disciplina della commissione di massimo scoperto.

In questo quadro, la presente segnalazione intende fornire alcune indicazioni operative finalizzate a garantire

che le misure di breve periodo, ispirate all’obiettivo di stabilità e superamento della crisi, siano inserite in una

prospettiva di medio-lungo termine, che deve guardare alla formazione di nuovi assetti di mercato in grado di operare,

essendo correttamente regolati, in modo concorrenziale.

Le considerazioni e gli auspici che si intendono fornire in questa sede dalla scrivente Autorità sono espresse

anche alla luce delle evidenze emerse nel corso dell’indagine conoscitiva IC36 “La corporate governance di banche e

assicurazioni”, conclusa dall’Autorità in data 23 dicembre 2008. La crisi in corso, diversamente da quanto da più parti

sostenuto, richiede interventi in grado di affrontare alcune distorsioni del mercato e del settore del credito, così da

assicurare nel futuro il recupero della reputazione collettiva e individuale del sistema bancario, oggi fortemente

compromessa e causa della sfiducia diffusa sia dal lato della domanda - risparmiatori/investitori -, sia dal lato

dell’offerta a livello di sistema interbancario. La capacità di rinnovamento non può che partire dall’affrontare temi solo

apparentemente poco urgenti, ed invece centrali, come gli assetti di governance: l’ampia diffusione di legami azionari e

personali fra concorrenti - soprattutto laddove creano nuclei stabili e intrecci non chiari tra soggetti finanziati e soggetti

finanziatori -, la scarsa trasparenza nell’operato di alcuni centrali azionisti – si veda il ruolo essenziale ma non sempre

chiaro delle fondazioni-, il mancato adeguamento della normativa sulle banche cooperative – in specie delle banche

popolari quotate – la cui operatività concreta è oramai largamente assimilabile alle s.p.a.; tutti questi temi, se

correttamente affrontati, potrebbero innescare un rinnovamento fondamentale per il settore bancario/finanziario in Italia.

Interventi di sostegno finanziario alle banche

In base ai decreti anticrisi recentemente emanati, sono stati predisposti una pluralità di strumenti volti a

iniettare, in presenza di specifici presupposti, capitale pubblico nelle banche. Gli interventi ad oggi varati perseguono

2

tutti l’obiettivo di restituire stabilità e assicurare che non sia compromessa la funzione principale delle banche di

prestare credito alle imprese.

Nello specifico, sono stati introdotti i seguenti principali strumenti: l’entrata dello Stato nel capitale di banche

in crisi attraverso la sottoscrizione o prestazione di garanzie per gli aumenti di capitale1; la prestazione di garanzie da

parte dello Stato a passività delle banche2; le forme di finanziamento da parte della Banca d’Italia (c.d. emergency

liquidity assistance)3; e, infine, la sottoscrizione da parte dello Stato di obbligazioni speciali bancarie convertibili, in

talune circostanze, in azioni ordinarie4. I decreti anticrisi che introducono questi strumenti necessitano poi di successiva

attuazione per il tramite di decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze5, nonché della specifica applicazione

caso per caso, anche sulla base di protocolli da stipulare con le banche interessate.

Parrebbe opportuno che l’intervento pubblico sia inserito, alla luce della specifica realtà italiana, nell’ambito di misure

volte a realizzare radicali cambiamenti nella governance. Infatti, il disincentivo nel futuro a comportamenti scorretti o

anche solo inefficienti implica un intervento sulla trasparenza nel governo societario, la corretta attribuzione di

responsabilità, il rinnovamento in alcune strutture societarie ed il ritorno, nel medio-lungo termine, alla nozione di

contendibilità” come strumento di efficienza in un mercato correttamente regolamentato.

Interventi sulla governance delle banche

Un primo insieme di interventi potrebbero investire la struttura stessa del sistema bancario/finanziario, in particolare i

suoi assetti di governance. A questo fine meritano interventi le aree di analisi oggetto della citata indagine conoscitiva

IC 36:

- i legami tra concorrenti, in particolare quelli azionari, quelli derivanti da patti parasociali ed infine quelli personali,

c.d. interlocking directorates, soprattutto laddove tali legami si inseriscono in un rapporto ancora più complesso e non

trasparente tra soggetti, al tempo stesso, finanziatori e finanziati;

- la figura “ambigua” del c.d. amministratore indipendente;

- le fondazioni bancarie anche alla luce della loro funzione di ponte da assetti proprietari pubblici ad assetti privatistici,

e che ancora oggi rappresentano, soprattutto nel mondo bancario, una figura di azionista di assoluto rilievo;

- le banche popolari e le banche di credito cooperativo (BCC), in quanto caratterizzate da una specifica normativa che,

tra l’altro, deroga al principio generale one share/one vote.

a) I legami fra concorrenti

Con riferimento ai legami tra concorrenti, la realtà italiana appare del tutto peculiare per la dimensione molto

significativa del fenomeno che non trova riscontro a livello internazionale6. Inoltre, questi legami si inseriscono in un

quadro regolamentare e di autoregolamentazione collettiva (codici emanati dalle associazioni di categoria) e individuale

(singoli statuti di società quotate e non quotate) scarsamente efficaci nella prospettiva di incentivare corrette dinamiche

competitive. Infatti, sia a livello normativo/regolamentare che a livello di autoregolamentazione, i singoli istituti

3

giuridici che potrebbero valere o ad evitare l’insorgere di legami fra concorrenti - si pensi ad esempio, al divieto di

concorrenza fra gli amministratori7 -, oppure a neutralizzare, laddove il legame sia presente, gli effetti distorsivi dello

stesso - si pensi alle regole sul socio e/o all’amministratore in conflitto di interessi -, appaiono ispirati a finalità diverse

dalla piena tutela della concorrenza e non adeguati, pertanto, allo scopo di ridurre significativamente la realtà del

fenomeno.

Al riguardo, l’Autorità ritiene che i legami tra concorrenti, sia azionari che personali, possano determinare significativi

effetti distorsivi della concorrenza e possano incidere, soprattutto se si tratta di legami che investono soggetti

simultaneamente finanziatori (in quanto spesso azionisti in più banche concorrenti) e finanziati, sulla stessa stabilità e

reputazione del sistema in termini estremamente negativi, esponendo a pericolosi effetti domino, anche e soprattutto alla

luce dell’attuale crisi in corso. Al fine di ridurre il fenomeno, sia dei legami azionari che personali, l’Autorità ha

auspicato una tempestiva reazione da parte dell’autoregolamentazione collettiva nonché a livello di singole imprese,

anche attraverso l’adozione di efficaci regole statutarie. Se il settore finanziario vuole dimostrare di “essere sano”, e,

quindi, in grado di acquisire una nuova reputazione, dovrebbe nascere proprio dalle singole imprese l’incentivo a

differenziarsi innovando le regole statutarie in un quadro di: (i) eliminazione dei conflitti di ruolo/incarico; (ii) garanzia

di trasparenza nel ruolo degli azionisti/finanziatori rispetto ai soggetti finanziati. In considerazione del fatto che

l’autoregolamentazione collettiva e individuale non ha trovato rapidamente la forza di una spontanea reazione, sia pure

a livello di intento, appare inevitabile il ricorso a strumenti regolatori più immediati. Sempre nella prospettiva di rendere

trasparente e ridurre il fenomeno dei legami azionari, potrebbe essere auspicabile un intervento regolatorio che riduca la

soglia del 2% oltre la quale devono essere dichiarate le partecipazioni rilevanti.

Una menzione a parte, sebbene tema strettamente legato alla trasparenza e al recupero di credibilità, merita la nozione

di amministratore indipendente che, così come configurata sia a livello normativo che di autoregolamentazione (Codice

di Autodisciplina), consente il verificarsi di situazioni non trasparenti nelle quali il medesimo soggetto assomma cariche

diverse in società concorrenti. Una radicale innovazione normativa sul punto appare necessaria: la previsione di archi

temporali molto limitati per alternare le cariche, nonché la facilità di assumere la nozione di indipendenza nonostante il

permanere di molteplici rapporti, di fatto e indiretti, in più società o ambiti professionali sono profili da affrontare e

superare.

b) Le fondazioni bancarie

Su questo tema, la natura di alcuni azionisti, è indubbio che le fondazioni sono ancora oggi un azionista determinante in

molte banche8. A sua volta, il ruolo di azionista è centrale per molte fondazioni: l’investimento nella banca rappresenta

anche il 90% del valore a bilancio della partecipazione di varie fondazioni e non mancano casi dove una fondazione è

azionista comune a più banche concorrenti. Per altro verso, si verifica talvolta che più fondazioni siano

simultaneamente azioniste di rilievo in una stessa banca. La loro centralità per la stabilità, soprattutto nell’attuale fase,

deve, quindi, necessariamente essere bilanciata da una nuova e trasparente modalità d’azione, sotto un duplice profilo:

la loro modalità di azione come azionisti e la loro stessa struttura di governance. E’ infatti necessario che le fondazioni

rendano trasparente il processo decisionale sulle modalità con le quali esercitano i diritti di voto nelle società

partecipate, nonché definiscano i criteri in base ai quali le stesse fondazioni - anche unitamente ad altri azionisti -

selezionano i candidati da proporre per le cariche degli organi di governo delle società partecipate, in quest’ultimo caso

anche alla luce dell’esigenza di non candidare soggetti caratterizzati da conflitto di ruoli.

Proprio alla luce del ruolo che le fondazioni bancarie svolgono nell’azionariato delle principali banche italiane, appare

altresì indispensabile che la nomina degli stessi organi di governance delle fondazioni sia ispirata a criteri oggettivi e

trasparenti, tenendo adeguatamente in considerazione il fenomeno dei legami tra concorrenti sopra segnalato (ad

esempio, non inserendo negli organi delle fondazioni soggetti con incarichi in società attive nel settore finanziario,

anche diverse dalla banca conferitaria). Parimenti, anche alla luce dell’attuale crisi in corso, appare necessaria la

diffusione di una maggiore trasparenza sui criteri di gestione del patrimonio delle fondazioni, anche attraverso

l’adozione di indicatori di riferimento per valutare l’andamento degli investimenti effettuati. Interventi normativi, anche

eventualmente di settore, sarebbero in quest’ottica auspicabili al fine di dettare linee guida volte ad innescare quella

trasparenza e completezza informativa ancora scarse.

c) Le banche cooperative

L’ultimo tema meritevole di un richiamo, in vista di un cambiamento normativo, sono le banche cooperative, sia banche

popolari (quotate e non quotate) sia le banche di credito cooperativo (BCC). Le evidenze empiriche riscontrate nel corso

della citata indagine dell’Autorità mostrano come le popolari quotate appaiono sempre più assimilabili a S.p.A, come

tali ormai prive delle peculiarità - di legame con il territorio, di circoscrizione dell’attività a livello locale e con attività

rivolta ai soci -, che ne giustificavano la forma assunta e le specificità in termini, ad esempio, di voto capitario, di

clausola di gradimento, di limiti al possesso di partecipazioni azionarie, di limiti all’suo delle deleghe9. Nella misura in

cui una banca popolare quotata è il mero vertice di strutture complesse formate da piramidi di società per azioni, le

specificità normative sopra riportate si traducono, infatti, in ostacoli alla partecipazione alla vita societaria e alla

positiva contendibilità dell’impresa. In quest’ambito, l’Autorità sollecita, quindi, un intervento normativo che innovi

adeguando il regime legale alla realtà attuale di strutture che hanno perso la loro originaria vocazione mutualistica (le

banche popolari quotate), regime che rischia, quindi, di essere solo strumento per evitare cambiamenti efficienti negli

assetti azionari e di governo societario. A questi fini, vi sono in Parlamento diversi disegni di legge che possono

costituire un utile punto di partenza per un tempestivo intervento normativo10.

Per contro, l’analisi sulle BCC ha mostrato che le stesse rappresentano effettivamente una realtà radicata

territorialmente, connessa con l’attività di erogazione dei finanziamenti ai soci e ispirata a criteri di mutualità.

L’operatività concreta delle BCC appare, quindi, coerente con la loro specifica regolazione; tuttavia, le BCC pongono

un problema, per così dire, “a monte”. Tali banche, infatti, risultano sempre più legate a livello federativo e associativo

sul piano nazionale e regionale in un’ottica di concorrenza inter-bancaria e non intra-BCC. E’ quindi meritevole di

approfondimento il tema circa la coerenza dei criteri fissati a livello regolatorio, in merito all’area di operatività delle

BCC – così come previsto dall’art. 35 TUB -, con quanto previsto statutariamente dalle BCC e dalle rispettive

federazioni locali e nazionali sul tipo di attività svolta e omogeneità di condotta/servizi erogati.

Alla luce dei dati esaminati nel corso dell’indagine dell’Autorità, emerge, quindi, l’esigenza di un nuovo processo

regolatorio - mancando, allo stato, tempestivi interventi di autoregolamentazione - che innovi, ad esempio, sotto il

profilo della (i) trasparenza nei processi decisionali, (ii) chiarezza nella attribuzione delle funzioni e responsabilità dei

vari organi/comitati, (iii) eliminazione dei cumuli di ruoli e incarichi tra concorrenti, nonché dei doppi ruoli di soggetti

finanziati/soggetti finanziatori spesso con legami azionari multipli, (iv) definizione più puntuale dei requisiti per figure

rilevanti come gli amministratori indipendenti, (v) completa informazione sull’assetto dell’azionariato, soprattutto

laddove caratterizzato da partecipazioni tra concorrenti (sotto l’attuale limite CONSOB del 2% per le partecipazioni di

rilievo), (vi) chiarezza nella modalità di azione (nei processi di nomina, stesura dei bilanci, scelte di investimento) da

parte di azionisti essenziali quali le fondazioni, (vii) incentivi allo sviluppo di investitori istituzionali veri come i fondi

comuni, (viii) modifiche normative per la figura giuridica delle popolari, in particolare con riferimento a quelle quotate,

in merito ai diritti di voto, alle clausole di gradimento, ai limiti al possesso azionario e all’uso delle deleghe.

Interventi sull’offerta dei servizi finanziari

Con specifico riferimento al settore finanziario, il d.l. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, nella prospettiva di

intervenire a sostegno della domanda e contenere gli oneri finanziari sostenuti dai clienti, introduce significative

modifiche alla disciplina dei mutui immobiliari e delle commissioni di massimo scoperto11.

In termini generali, l’Autorità condivide gli obiettivi perseguiti, in termini di interventi straordinari di aiuto e

tutela del lato debole della domanda, ma pone in evidenza la necessità di evitare il rischio che interventi regolatori,

talvolta anche ripetuti su medesimi profili, possano condurre ad una disciplina di non agevole e immediata

5

comprensione, così compromettendo la finalità per la quale la stessa è stata emanata. In questa prospettiva,

nell’immediato prosieguo ci si soffermerà sulla recente disciplina dei mutui e sulle commissioni di massimo scoperto.

a) I mutui immobiliari

Con riferimento ai mutui prima casa, l’art. 2 del d.l. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, introduce disposizioni

di varia natura a cui si rinvia12. In merito a tali profili, l’Autorità rileva che lo stato di crisi e la necessità di evitare una

contrazione del credito meritino le misure regolatorie.

Appare necessario che gli interventi normativi sulla materia dei mutui immobiliari (ad es. rinegoziazione/portabilità)

siano attuati in modo da consentire all’interessato di confrontare agevolmente le diverse opzioni e scegliere quella più

competitiva in termini di miglior prezzo (vale a dire, in termini di minore tasso applicabile). Al riguardo, per la

portabilità dei mutui l’azzeramento per la clientela di tutti i costi diretti e indiretti (ivi inclusi, i costi notarili) è previsto

dal vigente art. 8 del d.l. 7/2007 e ribadito dall’art. 2 del d.l 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, mentre non

altrettanto chiara potrebbe apparire la disciplina sui costi applicabili (o non applicabili) agli altri strumenti, anche alla

luce della normativa di cui al citato art. 2 d.l. 185/2008.

Quanto sopra evidenziato appare rilevante nella prospettiva di incentivare la ripresa di dinamiche concorrenziali piene

nell’offerta dei mutui, fondata su un ruolo attivo nel rapporto domanda/offerta attraverso la portabilità dei mutui e/o la

spontanea rinegoziazione degli stessi, anche al fine di evitare effetti distorsivi sugli spread.

b) La commissione di massimo scoperto

In relazione al rispetto dei requisiti di trasparenza informativa nel rapporto banca/cliente, l’Autorità ha più volte rilevato

la necessità, in un’ottica di sviluppo sempre più concorrenziale del settore, di un contesto più trasparente in grado di

permettere alla domanda di conoscere e, quindi, acquistare agevolmente i servizi offerti. In questa direzione, risulta

necessario che alcune voci di spesa, quale la commissione di massimo scoperto, di non agevole determinazione per il

cliente bancario e spesso aggiunta ad altre commissioni per l’erogazione di fatto del medesimo servizio, siano oggetto

di revisione da parte del sistema, al di là della pur significativa misura di azzeramento della commissione nei casi in cui

lo scoperto permanga per un periodo di tempo inferiore ai trenta giorni.

Infatti, la trasparenza dal lato della domanda richiede un’attenta analisi di come le commissioni applicate in presenza

della mera disponibilità di somme di denaro e/o effettivo uso di queste ultime, anche alla luce dei cambiamenti derivanti

dall’art. 2 bis del d.l. 185/2008, così come convertito dalla legge n. 2/2009, incidano nella definizione degli effettivi

costi a carico dei clienti in termini di tassi effettivi applicati. Per altro verso, appare apprezzabile che l’art. 2 bis del d.l.

185/2008 introduca una disciplina di raccordo, computando le commissioni ivi disciplinate anche ai fini della

determinazione dei tassi usurari. L’incidenza della nuova disciplina sui costi effettivi sostenuti dalla clientela e sulla

definizione dei tassi usurari rende ancora più importante l’introduzione di un chiaro ed unico indicatore sintetico che

riunisca le diverse voci di spesa a carico del cliente che vada in scoperto. Ciò al fine di consentire alla clientela

un’immediata e chiara percezione del prezzo complessivo dei servizi bancari, necessaria per confrontare tra loro le

diverse offerte presenti sul mercato, nonché per rapportare il prezzo rispetto al livello dei tassi individuati come usurari.

Questo cruciale aspetto di trasparenza non appare direttamente interessato dal nuovo testo normativo.

Alla luce di quanto appena esposto, l’Autorità ritiene opportuno sollecitare un intervento chiarificatore del legislatore al

fine di pervenire ad un’indicazione precisa e tassativa dei criteri di calcolo del tasso usurario, nonché interventi

regolatori che esplicitino un indicatore sintetico di tutte le voci di spesa a carico dei clienti finali comprensivo delle

commissioni di cui all’art. 2 bis del d.l. 185/2008. In un’ottica concorrenziale, quanto sopra rilevato, appare necessario

non solo per il cliente/consumatore finale ma anche per il cliente/piccola e media impresa.

6

Non può infine tacersi l’attuale lacuna normativa che in materia di pratiche commerciali scorrette esclude dalla tutela di

questa Autorità le piccole e medie imprese, riservandola ai soli consumatori. Ciò, solo per fare un esempio, ha

comportato che in sede di accoglimento di impegni da parte dei principali gruppi bancari in tema di commissioni di

massimo scoperto, a seguito della procedura istruttoria aperta dall’Autorità, si sia dovuto constatare l’incompetenza

dell’Istituto di garanzia a chiedere l’estensione degli impegni alle piccole e medie imprese più direttamente colpite dalla

clausola di quanto non lo siano le famiglie e i singoli consumatori.

V. CONCLUSIONI

Gli argomenti oggetto della presente segnalazione evidenziano dei profili critici da un punto di vista concorrenziale, i

cui effetti distorsivi rischiano di essere accentuati dall’attuale crisi finanziaria in corso e ciò accresce l’urgenza di farvi

fronte.

Appare infatti senz’altro necessario l’intervento normativo e/o regolatorio, soprattutto laddove le misure di

autoregolamentazione siano inadeguate o carenti. L’obiettivo da perseguire è, infatti, avere mercati correttamente

regolati, nei quali deve essere rigoroso, da parte delle imprese, il rispetto della legalità. Questo è il primo essenziale

presupposto per il ripristino della fiducia nel sistema.

 

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

 

 

NOTE

1 Cfr. art. 1 del d.l. 9 ottobre 2008, n. 155 – Misure urgente per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito

alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 190.

2 Cfr. art. 1 bis del d.l. 9 ottobre 2008, n. 155 – Misure urgente per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del

credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, convertito in legge, con modifiche, dalla

legge 4 dicembre 2008, n. 190.

3 Cfr. art. 3 del d.l. 9 ottobre 2008, n. 155 – Misure urgente per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito

alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 190.

4 Cfr. art. 12 del d.l. del 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in

funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, recentemente oggetto di conversione, con modifiche, con legge del 28 gennaio 2009, n. 2.

5 Cfr. il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 novembre 2008, contenente Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del

sistema creditizio.

6 L’analisi effettuata nel corso dell’indagine indica come l’80% dei gruppi esaminati (pari al 96% dell’attivo totale del campione oggetto di indagine)

presentino nei propri organismi di governance soggetti con incarichi in concorrenti. Inoltre, tale condizione non riguarda 1 o 2 esponenti della

governance ma può arrivare a coinvolgere anche un numero notevole di individui, fino a 16. Tra l’altro, tale fenomeno appare essere una peculiarità

italiana: è inesistente per le imprese quotate sulla borsa spagnola e su Euronext-Amsterdam, interessa solo il 26,7% delle società quotate su Euronext-

Parigi, il 43,8% di quelle su Deutsche Borse e il 47,1% di quelle su London Stock Exchange. Il corrispondente dato per le società italiane quotate su

Borsa Italiana si attesta, come detto, intorno all’80%. Anche i legami attraverso partecipazioni azionarie mostrano criticità non irrilevanti laddove

emerge la presenza di competitors nell’azionariato di varie società del settore finanziario per circa il 42,3% dell’attivo totale del campione

considerato. Il fenomeno dei legami azionari può assumere rilevanza anche quando si presentano in forme indiretta (ad esempio, un azionista comune

in più società tra loro concorrenti).

7 Cfr. art. 2390 c.c., limiti ai cumuli di incarichi di cui all’art. 148 bis TUF.

8 Dall’indagine IC 36 risulta che le fondazioni sono presenti in 26 banche sulle 83 esaminate; talvolta con un ruolo di controllo, almeno di fatto, altre

volte con quote del capitale tali da assicurare la maggioranza relativa o comunque una posizione di assoluto rilievo, sebbene di minoranza. A ciò si

aggiunga che la loro funzione appare sempre più strategica, sia in termini di partecipazione alle nomine, anche attraverso la presentazione delle liste

di candidati risultate spesso vincitrici, sia nell’adesione a patti parasociali.

9 Cfr. artt. 29 e ss. del d.lgs. 385/1993 (c.d. TUB).

10 Cfr. disegno di legge n. 709, comunicato alla Presidenza il 28 maggio 2008 (di iniziativa dei senatori Barbolini e Pegorer); disegno di legge n. 799,

comunicato alla Presidenza il 18 giugno 2008 (di iniziativa del sen. Costa), disegno di legge n. 940, comunicato alla Presidenza il 23 luglio 2008 (di

iniziativa dei sen. Germontani, Bettanio, Conti e altri); disegno di legge n. 1084 comunicato alla Presidenza il 7 ottobre 2008 (di iniziativa dei sen.

Franco, Vaccai, Bricolo e Mauro).

11 Sui mutui e sulle commissioni di massimo scoperto, cfr. rispettivamente l’art. 2 e l’art. 2 bis, del d.l. n. 185/2008, così come convertito con legge n.

2/2009.

12 In particolare, l’art. 2 comma 1 bis del d.l. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Ad esempio, per i mutui a tasso variabile, è previsto un

complesso meccanismo in base al quale le rate da versare, nel corso del 2009, che superino, in applicazione delle condizioni contrattuali, il tasso di

interesse del 4%, sono, oltre, questa soglia, a carico dello Stato; questo meccanismo è esplicitamente previsto anche per i mutui che siano stati oggetto

di rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2008. Per altro verso, per i nuovi

mutui, è previsto che le banche offrano al mercato mutui a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della

BCE. Inoltre, l’art. comma 1-bis interviene nuovamente sulla materia dei costi, ivi inclusi quelli notarili, che le banche possono/non possono applicare

ai mutui oggetto di “rinegoziazione obbligatoria” e ribadisce la non applicabilità “di alcun genere” di costi nei casi di portabilità dei mutui di cui

all’art. 8 del d.l. n. 7/2007, modificato dalla legge di conversione n. 40/2007. Cfr. al riguardo anche le segnalazioni dell’Autorità, rispettivamente, del

23 novembre 2007 AS 431 PROCEDURA PER LA PORTABILITÀ DELL’IPOTECA NEI CONTRATTI DI MUTUO (in Boll. 40/2007) e del 27

maggio 2008 AS452 MISURE URGENTI PER AUMENTARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E PER LO SVILUPPO (Boll.

16/2008).