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Documentazione   Inserito il 26-8-2007


 

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Antitrust

Segnalazione/Parere

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

ART. 10 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 21 FEBBRAIO 2007


DATI GENERALI

articolo (L.287/90)

22-Attività consultiva

rif

AS412

decisione

19/07/2007

invio

20/07/2007

PUBBLICAZIONE

bollettino n.

30/2007

SEGNALAZIONE/PARERE

mercato

(65) INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
(J) INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

destinatari

Ministro dello Sviluppo Economico


Testo Segnalazione/Parere
A seguito della corrispondenza intercorsa nelle more dell’emanazione della circolare di codesto Ministero del 21 febbraio 2007, volta ad offrire chiarimenti in merito a profili applicativi dell’articolo 10 della legge n. 248/2006 menzionato, la scrivente Autorità, nella sua adunanza del 19 luglio 2007, ha ritenuto opportuno rappresentare l’esito del procedimento, allora in corso, ed avente ad oggetto la circolare dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) contenente un primo commento all’articolo 10 del d.l. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), convertito con la legge n. 248/2006 e di svolgere le seguenti considerazioni.
Si fa presente innanzitutto che, la scrivente Autorità, nell’adunanza del 10 luglio 2007, ha deliberato il provvedimento finale del citato procedimento, accertando che la circolare dell’ABI costituisce un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell’articolo 81, par. 1 del Trattato dell’Unione europea. La suddetta, circolare, infatti, ha avuto un impatto potenzialmente significativo sull’assetto concorrenziale dei mercati dei servizi finanziari e bancari, agevolando un’uniformità da parte delle banche aderenti all’ABI su variabili strategiche, di modo da innalzare i costi di uscita della clientela e ostacolare la mobilità di quest’ultima. In particolare, la circolare è stata valutata costituire l’esito di un coordinamento, maturato tra le banche associate all’ABI anche nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro, al fine di evitare una piena efficacia alla innovazione normativa introdotta dall’articolo 10 della legge n. 248/2006.
Si ritiene opportuno evidenziare, di seguito, gli aspetti che nel corso del procedimento dell’Autorità hanno sollevato i maggiori problemi concorrenziali, soffermandosi, in particolare, sulla materia dello ius variandi e sull’eliminazione delle spese di chiusura dei rapporti di durata.
In merito al giustificato motivo, a cui è subordinato lo ius variandi, si deve rilevare che la circolare ABI risultava dare una lettura volta ad una definizione dei suoi “confini” interpretativi molto ampi, così indirizzando le banche aderenti a politiche commerciali dove, di fatto, qualunque variazione unilaterale da esse decisa sarebbe rientrata tra le cause che ne giustificano l’adozione. Tale lettura riduceva significativamente il pieno confronto competitivo tra banche nel fornire ai clienti servizi più concorrenziali in termini di certezza dell’invarianza delle condizioni contrattuali. Sempre con riferimento al giustificato motivo, rileva evidenziare che l’indirizzo dato nella circolare ABI – indirizzo volto non a circoscrivere lo ius variandi a motivazioni particolarmente fondate bensì a garantirne una definizione tale da rendere “giustificabile” qualunque variazione unilaterale peggiorativa -, emerge anche dalle esemplificazioni in essa contenute (ad esempio, mutamento delle caratteristiche gestionali delle banche e aumento dei costi industriali).
L’ampiezza attribuita alla nozione di giustificato motivo appena descritta svuota, nei fatti, tale nozione di qualsiasi idoneità a rappresentare un limite all’esercizio del potere di mercato delle banche, riducendo così significativamente il grado di stabilità delle condizioni economiche applicate al cliente al momento della conclusione del contratto. Stabilità che, occorre ricordarlo, può sempre venire meno per scelta della banca e mai per quella della clientela.
Passando, quindi, agli orientamenti forniti dall’ABI ai propri associati sull’azzeramento delle spese di chiusura dei rapporti di durata, si osserva che la circolare dell’ABI tendeva ad indicare le modalità con le quali garantire un’interpretazione minimale della disposizione in questione, con ciò favorendo un ingessamento delle strategie commerciali delle banche associate. In particolare, la circolare ABI adottava un’interpretazione restrittiva sia del novero dei contratti di durata interessati dall’articolo 10, comma 2 della legge n. 248/06 sia della nozione di spese di chiusura ivi delineata.
Sul primo aspetto, ossia i contratti di durata interessati dalla nuova normativa, si osserva che l’articolo 10 comma 2 della legge n. 248/06, diversamente dall’articolo 10 comma 1, non attua una mera modifica dell’articolo 118 del d.lgs. 385/93 (TUB) ma assume una valenza autonoma. Ciò potrebbe riflettersi nell’individuazione del campo di applicazione della disposizione che potrebbe superare i confini applicativi del d.lgs. n. 385/93, anche in considerazione del fatto che l’offerta dei servizi bancari in senso stretto, in primis il conto corrente, è associata alla prestazione di servizi finanziari di altra natura. L’applicazione o meno dell’articolo 10 comma 2 della legge n. 248/06 a taluni contratti bancari ed ai contratti relativi a tali ultimi servizi andrebbe rimessa ad una valutazione autonoma delle singole banche, sulla base della compatibilità delle caratteristiche specifiche del contratto con la ratio della nuova normativa.
Sul secondo aspetto, ovvero sulla nozione di spese di chiusura, si evidenzia che la circolare ABI ha fornito una chiara indicazione alle banche associate nel senso di escludere da tale nozione le spese di trasferimento titoli e ciò ha costituito uno degli aspetti restrittivi della concorrenza accertati nel provvedimento dell’Autorità, anche con riferimento al richiamo del rimborso delle spese sostenute per i servizi di terzi soggetti.
La scrivente Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte, in un contesto in cui le cui le apprezzabili potenzialità proconcorrenziali dell’articolo 10 della legge n. 248/2006 si sono attuate solo parzialmente, possano fornire elementi utili a Codesto Ministero nell’esercizio delle proprie funzioni, proprio alla luce della circolare del 21 febbraio 2007, sull’articolo 10 della legge n. 248/2006.
Ciò al fine di evitare che i problemi concorrenziali ravvisati dall’Autorità nella circolare ABI si ripropongano con riferimento alla citata circolare del 21 febbraio 2007, che costituisce oggi un importante punto di riferimento nelle scelte delle banche. Fatti salvi, ove ne ricorrano i presupposti, altri interventi dell’Autorità, tali rilievi sono mossi nella prospettiva di fornire un ulteriore contributo a che le banche siano indotte a maturare, in autonomia, scelte strategiche di rilievo nel rapporto banca/cliente e superare le resistenze ancora in essere allo sviluppo di dinamiche competitive piene nel settore bancario.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà