Antitrust
Segnalazione/Parere
INTERMEDIAZIONE MONETARIA
E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
ART. 10 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. CIRCOLARE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 21 FEBBRAIO 2007
DATI GENERALI
articolo (L.287/90)
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22-Attività consultiva
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rif
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AS412
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decisione
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19/07/2007
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invio
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20/07/2007
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PUBBLICAZIONE
bollettino n.
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30/2007
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SEGNALAZIONE/PARERE
mercato
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(65) INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE
ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
(J) INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
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destinatari
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Ministro dello Sviluppo
Economico
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Testo Segnalazione/Parere
A seguito della corrispondenza intercorsa
nelle more dell’emanazione della circolare di
codesto Ministero del 21 febbraio 2007, volta ad offrire chiarimenti in
merito a profili applicativi dell’articolo 10 della legge n. 248/2006
menzionato, la scrivente Autorità, nella sua adunanza del 19 luglio
2007, ha ritenuto opportuno rappresentare l’esito del procedimento, allora in
corso, ed avente ad oggetto la circolare dell’Associazione Bancaria Italiana
(ABI) contenente un primo commento all’articolo 10 del d.l. 223/2006 (c.d.
decreto Bersani), convertito con la legge n. 248/2006 e di svolgere le
seguenti considerazioni.
Si fa presente innanzitutto che, la scrivente
Autorità, nell’adunanza del 10 luglio 2007, ha deliberato il
provvedimento finale del citato procedimento, accertando che la circolare
dell’ABI costituisce un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi
dell’articolo 81, par. 1 del Trattato dell’Unione europea. La suddetta,
circolare, infatti, ha avuto un impatto potenzialmente significativo
sull’assetto concorrenziale dei mercati dei servizi finanziari e bancari,
agevolando un’uniformità da parte delle banche aderenti all’ABI su
variabili strategiche, di modo da innalzare i costi di uscita della clientela
e ostacolare la mobilità di quest’ultima. In particolare, la circolare
è stata valutata costituire l’esito di un coordinamento, maturato tra
le banche associate all’ABI anche nell’ambito di un apposito gruppo di
lavoro, al fine di evitare una piena efficacia alla
innovazione normativa introdotta dall’articolo 10 della legge n.
248/2006.
Si ritiene opportuno evidenziare, di seguito,
gli aspetti che nel corso del procedimento dell’Autorità hanno
sollevato i maggiori problemi concorrenziali, soffermandosi, in particolare,
sulla materia dello ius variandi e
sull’eliminazione delle spese di chiusura dei rapporti di durata.
In merito al giustificato motivo, a cui è subordinato lo ius
variandi, si deve rilevare che la circolare ABI risultava dare una
lettura volta ad una definizione dei suoi “confini” interpretativi molto
ampi, così indirizzando le banche aderenti a politiche commerciali
dove, di fatto, qualunque variazione unilaterale da esse decisa sarebbe
rientrata tra le cause che ne giustificano l’adozione. Tale lettura riduceva
significativamente il pieno confronto competitivo tra banche nel fornire ai
clienti servizi più concorrenziali in termini di certezza dell’invarianza delle condizioni
contrattuali. Sempre con riferimento al giustificato motivo, rileva
evidenziare che l’indirizzo dato nella circolare ABI – indirizzo volto non a
circoscrivere lo ius variandi a motivazioni
particolarmente fondate bensì a garantirne una definizione tale da
rendere “giustificabile” qualunque variazione unilaterale peggiorativa -,
emerge anche dalle esemplificazioni in essa
contenute (ad esempio, mutamento delle caratteristiche gestionali delle
banche e aumento dei costi industriali).
L’ampiezza attribuita alla nozione di
giustificato motivo appena descritta svuota, nei fatti, tale nozione di
qualsiasi idoneità a rappresentare un limite all’esercizio del potere
di mercato delle banche, riducendo così significativamente il grado di
stabilità delle condizioni economiche applicate al cliente al momento
della conclusione del contratto. Stabilità che, occorre ricordarlo,
può sempre venire meno per scelta della banca e mai per quella della clientela.
Passando, quindi, agli orientamenti forniti
dall’ABI ai propri associati sull’azzeramento delle spese di chiusura dei rapporti di durata, si osserva che la circolare
dell’ABI tendeva ad indicare le modalità con le quali garantire
un’interpretazione minimale della disposizione in questione, con ciò
favorendo un ingessamento delle strategie
commerciali delle banche associate. In particolare, la circolare ABI adottava
un’interpretazione restrittiva sia del novero dei contratti di durata interessati dall’articolo 10, comma 2 della
legge n. 248/06 sia della nozione di spese di chiusura ivi delineata.
Sul primo aspetto, ossia i contratti di durata
interessati dalla nuova normativa, si osserva che l’articolo 10 comma 2 della
legge n. 248/06, diversamente dall’articolo 10 comma 1, non attua una mera
modifica dell’articolo 118 del d.lgs. 385/93 (TUB) ma assume una valenza autonoma. Ciò potrebbe
riflettersi nell’individuazione del campo di applicazione della
disposizione che potrebbe superare i confini applicativi del d.lgs. n. 385/93, anche in considerazione del fatto che
l’offerta dei servizi bancari in senso stretto, in primis il conto
corrente, è associata alla prestazione di servizi finanziari di altra
natura. L’applicazione o meno dell’articolo 10 comma 2
della legge n. 248/06 a taluni contratti bancari ed ai contratti relativi a
tali ultimi servizi andrebbe rimessa ad una valutazione autonoma delle
singole banche, sulla base della compatibilità delle caratteristiche
specifiche del contratto con la ratio della nuova normativa.
Sul secondo aspetto, ovvero sulla nozione di
spese di chiusura, si evidenzia che la circolare ABI ha fornito una chiara
indicazione alle banche associate nel senso di escludere da tale nozione le
spese di trasferimento titoli e ciò ha costituito uno degli aspetti
restrittivi della concorrenza accertati nel provvedimento
dell’Autorità, anche con riferimento al richiamo del rimborso delle
spese sostenute per i servizi di terzi soggetti.
La scrivente Autorità auspica che le
osservazioni sopra svolte, in un contesto in cui le cui le apprezzabili
potenzialità proconcorrenziali dell’articolo
10 della legge n. 248/2006 si sono attuate solo parzialmente, possano fornire
elementi utili a Codesto Ministero nell’esercizio delle proprie funzioni,
proprio alla luce della circolare del 21 febbraio 2007,
sull’articolo 10 della legge n. 248/2006.
Ciò al fine di evitare che i problemi
concorrenziali ravvisati dall’Autorità nella circolare ABI si
ripropongano con riferimento alla citata circolare del 21 febbraio 2007, che
costituisce oggi un importante punto di riferimento nelle scelte delle
banche. Fatti salvi, ove ne ricorrano i presupposti, altri interventi
dell’Autorità, tali rilievi sono mossi nella prospettiva di fornire un
ulteriore contributo a che le banche siano indotte a
maturare, in autonomia, scelte strategiche di rilievo nel rapporto
banca/cliente e superare le resistenze ancora in essere allo sviluppo di
dinamiche competitive piene nel settore bancario.
IL
PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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