HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito il 10-5-2007 |
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ANTITRUST COMUNICATO
STAMPA
Contestati i mancati rimborsi delle carte scadute:
utenti pagano per servizio non reso.
Il Testo A382 - AUTOSTRADE/CARTA PREPAGATA
VIACARD Provvedimento n. 16761 L’AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLE SUE ADUNANZE del 26 aprile, 4
maggio e 8 maggio 2007; SENTITI i
Relatori Presidente Antonio Catricalà e Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge
10 ottobre 1990, n. 287; VISTO la
segnalazione pervenuta in data 22 marzo 2007; VISTI gli atti
del procedimento; I. LA PARTE
1. La
società Autostrade S.p.A., tramite alcune
società controllate, tra cui in particolare la società
Autostrade per l’Italia S.p.A., è titolare esclusiva, in virtù
di apposite convenzioni stipulate dalle società operative con A.N.A.S., della concessione per la gestione di diversi
tratti autostradali che complessivamente rappresentano circa il 64% della
rete autostradale italiana in concessione. Le società del gruppo
autostrade provvedono, mediante le proprie stazioni, alla riscossione dei
pedaggi autostradali. II. LA
SEGNALAZIONE 1
In data 22 marzo 2007, è pervenuta
una segnalazione inviata da un consumatore nella quale si denuncia il
comportamento tenuto dalla società Autostrade S.p.A. consistente nel
mancato rimborso, presso un Punto Blu situato in un casello autostradale, del
credito residuo contenuto in una tessera Viacard a
scalare a seguito della decorrenza dei termini di
scadenza indicati nella carta stessa. 2
La tessera Viacard
a scalare è una carta magnetica prepagata
disponibile con tagli da 25, 50 e 75 euro recante una validità
limitata. Ad esempio, la tessera Viacard allegata
alla segnalazione aveva validità dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005.
La carta Viacard a scalare rappresenta l’unico
strumento elettronico di pagamento del pedaggio che non necessita di un conto
corrente bancario di appoggio. È possibile acquistare una tessera Viacard a scalare presso le stazioni autostradali, i
Punti Blu, le sedi dell’Automobil Club Italiano (sia
italiane sia straniere), gli autogrill, le banche, i
distributori di carburante, le tabaccherie. 3
Con riferimento al comportamento segnalato, segnatamente
il rifiuto a rimborsare il credito residuo non utilizzato contenuto nella Viacard scaduta, il consumatore segnalante ha affermato
che “ […] vari utenti si trovano in questa spiacevole situazione. Molti, peraltro, stante l’esiguità delle somme sono
costrette a lasciar perdere per non incorrere in spese ulteriori”. III. VALUTAZIONI
1
La società Autostrade S.p.A. è
titolare della concessione in via esclusiva per la gestione di alcune tratte
autostradali e, pertanto, detiene una posizione dominante nel mercato del
servizio autostradale nelle tratte in concessione. In virtù di
siffatta posizione di monopolista legale, Autostrade S.p.A. gestisce il
servizio di pagamento dei pedaggi mediante carte di
pagamento specificamente destinate a tale utilizzo, denominate Viacard. 2
Da un esame del funzionamento delle varie
modalità di pagamento elettronico alternative
al contante dei pedaggi autostradali, si evince che la tessera Viacard a scalare rappresenta l’unica modalità di
pagamento elettronico dei pedaggi sulla rete autostradale data in concessione
ad Autostrade S.p.A. utilizzabile dai consumatori che non dispongono di un conto
corrente bancario. 3
Il comportamento segnalato, consistente nel
mancato rimborso di tessere Viacard non utilizzate
o utilizzate solo parzialmente nel periodo di validità delle stesse, di fatto impedirebbe ai consumatori che non utilizzano le
predette tessere, di essere rimborsati del credito residuo alla data di
scadenza. 4
Con
nota n. ASPI/FI/27.04.07/0006985/EU del 27 aprile 2007, indirizzata al
segnalante e per conoscenza anche all’Autorità, la società
Autostrade per l’Italia S.p.A., società
controllata da Autostrade S.p.A., dopo essersi scusata del comportamento
inurbano di un suo dipendente, ha dettagliato le modalità di possibile
rimborso del credito residuo di una tessera Viacard
prepagata scaduta. 5
In data 7 maggio 2007 è stata
acquistata dagli Uffici dell’Autorità una tessera Viacard
n. 095389359 di euro 25 con scadenza 31 dicembre 2009. Aperta la busta, dalla
quale non risultava né all’esterno né all’interno la possibilità di
rimborso, è stata estratta una tessera di plastica magnetica non contenente
alcuna indicazione circa la sua rimborsabilità
alla scadenza. 6
Gli
Uffici dell’Autorità hanno provveduto a telefonare al n. 06-43533333
indicato sulla busta della Viacard per avere
informazioni commerciali. Ciò accadeva alle ore 19.19 del 7 maggio 2007.
Al suindicato numero telefonico rispondeva un
messaggio registrato che indicava un numero verde a cui
rivolgersi 840043043. Una volta composto tale numero,
alla specifica domanda “Essendomi scaduta una carta prepagata
Viacard, qual è la procedura per ottenere il
rimborso del credito residuo?” veniva data la seguente risposta: “Non
è previsto alcun rimborso. Se la tessera è scaduta è scaduta. Può verificare al servizio commerciale, numero
800 269269, se il termine della sua carta è stato prorogato. Ma se
è scaduta è comunque scaduta”. 7
Di
fatto ciò si traduce, per quei consumatori che non protestano (anche
segnalando il caso all’Autorità), nel pagamento di un corrispettivo a
fronte di un servizio non reso. Da quanto finora detto, emerge che la
società Autostrade S.p.A., sfruttando la
propria posizione dominante, avrebbe posto in essere una condotta nei
confronti dei consumatori finali idonea ad integrare una fattispecie di abuso
di posizione dominante ai sensi dell’art. 3, lettera a), della legge n.
287/90. In base a tale disposizione, infatti, sono suscettibili di essere
qualificati come abusi di posizione dominante quelle condotte che si
traducono in un aggravio economico ingiustificato ed arbitrario per gli
utenti finali. RITENUTO che il mancato rimborso del credito residuo contenuto
nelle tessere Viacard a scalare a seguito della
decorrenza dei termini di scadenza indicati nella
carta stessa vada valutato tenuto conto della posizione di monopolista legale
della società Autostrade S.p.A. nella gestione delle tratte
autostradali, nonché della specificità del servizio di pagamento dei
pedaggi mediante carta prepagata; RITENUTO, pertanto, che
tale comportamento configuri un abuso di posizione dominante concretizzatosi
nella fissazione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della legge n. 287/90, e ciò anche in considerazione del
comportamento reticente nell’informativa in spregio ai principi esposti dal
codice del consumo per cui le condizioni di contratto devono essere espresse
in modo chiaro e comprensibile; DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi degli artt.
3 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Autostrade S.p.A.; Il presente provvedimento verrà
notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE Fabio Cintioli Antonio
Catricalà |