HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO Documentazione Documento inserito il 17-12-2007 |
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ANTITRUST.
13-12-2007 BOLLETTE
INEVASE. AVVIO ISTRUTTORIA PER POSSIBILE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEI
CONFRONTI DI TELECOM ITALIA. COMUNICATO STAMPA TELECOM: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA PER
POSSIBILE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEI CONFRONTI DI CHI SUBENTRA IN UNA
UTENZA MOROSA
A398 - MOROSITÀ PREGRESSE TELECOM
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 dicembre 2007; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTE le Condizioni Generali di abbonamento al
servizio di telefonia fissa erogato da Telecom
Italia ed, in particolare, l’art. 5, recante “Nuove attivazioni del Servizio nel caso di
Cliente con morosità pendenti”, e l’art. 24, rubricato “Subentro”; VISTE le informazioni diffuse sul sito internet di Telecom
Italia www.187.it concernenti
la procedura di subentro; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LA PARTE 1. TELECOM
ITALIA S.p.A. (di seguito, Telecom) è una
società attiva nell’installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi. In
particolare, Telecom è titolare della rete
pubblica commutata, sulla quale fornisce servizi di interconnessione
ad altri operatori per la loro operatività sui mercati dei servizi
finali. Telecom opera con diversi marchi,
rivolgendo la propria offerta tanto a soggetti rivenditori di servizi quanto
all’utenza finale affari e residenziale, fornendo servizi di telefonia fissa,
mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e
accesso ad Internet, servizi di connettività,
servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi al commercio
elettronico, creazione di siti web, offerta di soluzioni
Internet/Intranet/Extranet alle aziende, vendita di spazi pubblicitari on-line
e servizi multimediali. Telecom è attualmente controllata dalla newco
Telco, che ne detiene il 23,6% del capitale sociale. A sua volta, Telco è
partecipata da Telefonica per il 42,3%, Generali (28,1%), Mediobanca
(10,6%), Intesa Sanpaolo (10,6%) e gruppo Benetton (8,4%). Nel 2006, il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale da Telecom è stato di circa 31 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi derivanti da vendite in
Italia. II. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 2. L’art. 5,
comma 1, delle Condizioni Generali di abbonamento al
servizio di telefonia fissa di Telecom dispone quanto segue: “Nel caso di nuova richiesta di Abbonamento da parte
del Cliente moroso, Telecom Italia può subordinare il perfezionamento del nuovo Abbonamento al
pagamento delle somme rimaste insolute. Al fine di evitare situazioni di insolvenza
preordinata o di frodi, tale diritto di Telecom
Italia potrà essere esercitato anche nei confronti delle richieste di nuovi abbonamenti o di
traslochi, avanzate da persone giuridiche, imprese, enti o associazioni in cui abbia a qualsiasi titolo
una partecipazione, o da persone fisiche conviventi o coabitanti a qualsiasi titolo del Cliente moroso”. Inoltre, l’art. 24, comma 2, dispone che: “Così come previsto dal
precedente articolo 5, comma 1 per le nuove attivazioni, non si dà luogo a cambiamenti di intestazione nei
confronti dell’abbonato moroso, ivi inclusi i conviventi ed i coabitanti persone fisiche, imprese od associazioni, a
meno che il subentrante non estingua o si accolli il debito maturato”. Per quel che concerne specificamente la procedura di subentro, sul sito
internet della società www.187.it, viene esplicitato che “Il servizio di subentro permette di modificare l’intestazione
di una linea telefonica attiva nella stessa sede dove si trova l’impianto garantendo così la
continuità nell’emissione delle fatture […] Chi subentra assume a proprio carico ogni onere contrattuale del
precedente intestatario”. Pertanto, dalla lettura delle disposizioni succitate, emerge che, alle
persone giuridiche, imprese, enti o associazioni a qualsiasi titolo partecipate dal cliente moroso, nonché alle persone
fisiche con questo a 2 qualsiasi titolo conviventi o coabitanti, in caso di richieste di nuovo
abbonamento o di trasloco, Telecom può richiedere il pagamento delle somme dovute dal medesimo cliente moroso. Con riguardo al subentro, si rileva che, dalle Condizioni generali di abbonamento al servizio di telefonia fissa di Telecom, è richiesto il pagamento
delle morosità pregresse al subentrante, convivente o coabitante dell’utente moroso, imprese o associazioni nelle quali quest’ultimo
abbia partecipazioni. Da quanto rilevato sul sito internet della società, inoltre, nel
caso di subentro, sono a carico del subentrante “ogni onere contrattuale del precedente intestatario”. III. IL MERCATO DELL’ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E PER CLIENTI NON
RESIDENZIALI 3. Ai fini della
valutazione degli effetti connessi alla disciplina contrattuale in oggetto,
appare possibile individuare come mercato rilevante il mercato dell’accesso alla rete telefonica
pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali. Il presente caso interessa anche il mercato a valle dei servizi di
telefonia vocale all’utenza residenziale e non residenziale. Infatti, i comportamenti oggetto di analisi
appaiono suscettibili di limitare non solo l’accesso dell’utente alla rete telefonica di Telecom, innalzandone i costi d’entrata,
ma altresì la possibilità di fruire dei servizi offerti sulla rete di Telecom da parte di tutti i clienti
che acquistino tali servizi da questa società o da società concorrenti. a) Il mercato del prodotto 4. Il mercato in
esame riguarda la fornitura di una connessione o di un accesso in postazione
fissa alla rete telefonica pubblica (PSTN) al fine di effettuare e/o ricevere telefonate e di
utilizzare servizi correlati, compresa la possibilità di collegarsi ad Internet nella modalità dial-up. 5. I servizi
sopra individuati possono essere offerti sia con linee analogiche che con linee digitali (ISDN – Integrated Service Digital Network). La linea analogica consente di fruire di un canale voce a 4 kHz utilizzabile per servizi di
telefonia o, alternativamente, per l’accesso in dial-up
ad Internet con velocità fino a 56kbit/s, nonché di servizi fax. Le linee digitali (ISDN) consentono di fruire di più canali voce,
oltre che di servizi aggiuntivi, non accessibili con la linea analogica. Nell’ambito delle linee digitali, sono
disponibili due tipi di interfaccia, l’interfaccia ISDN base (ISDN-BRI) e l’interfaccia ISDN primaria (ISDN-PRA)1. 6. Si ritiene
che il mercato al dettaglio dei servizi di accesso
alla rete telefonica forniti in postazione fissa ad utenti residenziali sia distinto dal mercato dei servizi di accesso forniti ad
utenti non residenziali. Infatti, benché il servizio sia nei due casi simile
sotto il profilo strettamente funzionale, le esigenze complessive in termini di qualità del servizio e di assistenza differiscono
tra le due categorie. Di conseguenza, gli operatori organizzano la propria offerta in funzione delle due
tipologie di clientela, sulla base di politiche commerciali diverse, prevedendo opzioni speciali e servizi
aggiuntivi a secondo del tipo di clientela. b) Il mercato geografico 7. Il mercato
dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti
residenziali e non residenziali ha una dimensione geografica nazionale. Ciò in considerazione sia
della normativa vigente che subordina l'ingresso sul mercato al conseguimento di licenze aventi
validità limitata al territorio nazionale e della necessità di avvalersi, per l’offerta dei servizi, di
infrastrutture di rete localizzate sullo stesso territorio nazionale sia dell’uniformità territoriale delle condizioni economiche
praticate da Telecom e dagli operatori concorrenti per il servizio in questione. canale a 16 kbit/s per la segnalazione; utilizzando
contemporaneamente i due canali per l’accesso a Internet, la velocità
può essere più che doppia. Con la ISDN-PRA si possono ottenere
fino a 30 canali voce/dati e un canale di segnalazione a 64 dbit/s su una portante a 2 Mbit/s. 3 c) La posizione dominante di Telecom 8. La
sussistenza di una posizione dominante in capo a Telecom
nel mercato retail dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali
discende in primo luogo dalla titolarità della rete pubblica commutata capillarmente diffusa
sul territorio nazionale che si traduce nel possesso di consistenti quote di mercato. Infatti, come emerge dalla tabella sottostante
(Tabella 1) la posizione detenuta da Telecom in
termini di accessi fisici alla rete fissa, si è attestata, nel 2006, al 91,4%2. Tabella 1 - Accessi fisici alla rete fissa (in migliaia), anno 2006 Accessi Telecom Italia 20.540 Accessi OLO (operatori alternativi) 2.268 Full Unbundling 1.706 Shared access 329 Fibra 233 Accessi complessivi3 22.479 Quota Telecom Italia (%) 91,4 9. Nonostante i
progressi nella competizione infrastrutturale resi
possibili dall’unbundling del local loop, la posizione di potere economico detenuta da TI appare destinata a essere durevole,
considerate le notevoli barriere all’entrata determinate dai rilevanti investimenti necessari per
sviluppare reti di accesso alternative alla rete di accesso di Telecom e i vantaggi di
costo derivanti dalle economie di scala e densità di cui la stessa gode. IV. IL MERCATO DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOCALE ALL’UTENZA RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE 10. I servizi di fonia vocale su rete fissa offerti alla clientela
residenziale e affari includono differenti categorie di chiamate telefoniche corrispondenti a diverse direttrici di traffico:
locale, nazionale, internazionale e verso terminali mobili. In relazione alla
tipologia di clientela (residenziale e affari) e a ciascuna direttrice di traffico (locale, nazionale, internazionale e fisso-mobile) potrebbe essere possibile identificare mercati del prodotto distinti, in quanto i servizi offerti rispondono a
specifiche esigenze della domanda. Gli operatori tendono a differenziare le proprie offerte alle due
tipologie di clientela attraverso specifiche politiche commerciali e di marketing e pertanto, ai fini e nei limiti del presente
procedimento, si ritiene opportuno considerare due distinti mercati retail
per i servizi di fonia vocale: uno per i
servizi rivolti alla clientela residenziale ed uno per i servizi rivolti alla clientela affari. Ai fini e nei limiti del presente procedimento non appare allo stato
necessario considerare mercati del prodotto più ristretti in relazione alle diverse direttrici del traffico
di fonia vocale, anche in considerazione del fatto che la maggioranza degli operatori di telecomunicazioni è
in grado di offrire l’intera gamma di servizi. 11. I mercati dei
servizi di telefonia vocale su rete fissa hanno dimensione geografica
nazionale. 12. Se si
considerano tutti i servizi finali forniti su rete commutata e larga banda
(sia alla clientela residenziale sia alla clientela business), nel 2006 la quota di mercato di Telecom si è attestata intorno al 61,1%. In particolare, Telecom ha detenuto,
nello stesso anno, una quota pari al 62,5% nella fonia
vocale e al 57,5% nell’offerta di servizi a larga banda4. 2 Cfr. AGCom, Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi
di lavoro, 24 luglio 2007. 3 Al netto dello shared
access, già conteggiato negli accessi di Telecom
Italia. 4 Cfr. AGCom, Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi
di lavoro, 24 luglio 2007. 4 13. Peraltro, va
anche considerata l’indubbia e significativa
esperienza di Telecom nella fornitura di prodotti e servizi e la facilità di accesso alle risorse finanziarie che si
accompagnano, infatti, al persistere, in capo alla società, di un livello di controllo dell’accesso alla clientela
finale non confrontabile con nessun altro operatore sul mercato. V. VALUTAZIONI 14. Dalla lettura
delle informazioni presenti sul sito internet della società risulta
che il subentrante succede in tutti i rapporti contrattuali pendenti in capo al precedente
intestatario della linea, ivi compresi quelli a titolo oneroso. Inoltre, gli artt. 5 e 24 delle Condizioni
generali di abbonamento dispongono che, alle persone
giuridiche, imprese, enti o associazioni a qualsiasi titolo partecipate dal cliente moroso,
nonché alle persone fisiche con questo a qualsiasi titolo conviventi o coabitanti, in caso di richieste di
nuovo abbonamento o di trasloco, Telecom può richiedere il pagamento delle somme dovute dal medesimo
cliente moroso. Con riguardo al subentro, i conviventi o coabitanti del cliente moroso, persone fisiche, imprese
o associazioni, non possono conseguire il cambiamento dell’intestazione dell’utenza, a meno che non estinguano
o si accollino il debito maturato dal cliente moroso. parte dei clienti richiedenti l’allacciamento o il trasloco, di un
corrispettivo economico che non risulta in alcun modo correlato al servizio offerto. Analogamente, la società può richiedere il pagamento di
morosità pregresse all’attivazione di un nuovo abbonamento a persone fisiche o giuridiche riconducibili, nei termini visti sopra,
all’utente moroso. Le morosità attribuibili a clienti precedenti non dovrebbero
essere pagate da parte dei nuovi utenti quando il richiedente è diverso dall’utente che si sia reso precedentemente
inadempiente, e non versa in situazioni di morosità nei confronti di Telecom, anche nell’ipotesi
di legami economici/societari o di convivenza/coabitazione sussistenti fra il richiedente la nuova attivazione o il
subentrante e il precedente utente moroso. La procedura adottata da Telecom sopra
descritta appare, pertanto, suscettibile di determinare un ostacolo non solo all’accesso alla rete telefonica di Telecom,
innalzandone il costo, ma altresì alla fruizione dei servizi voce e dati offerti dalla medesima società, nonché da altri
concorrenti. 16. Anche l’eventuale
sussistenza fra il soggetto richiedente la nuova
attivazione e l’utente moroso di un rapporto di parentela, convivenza o coabitazione, ovvero di un legame societario,
non sembra giustificare il subentro automatico del soggetto stesso nei rapporti di debito pendenti in capo
al precedente intestatario dell’utenza. Tale politica commerciale di Telecom, infatti,
sembra rappresentare una misura sproporzionata rispetto all’esigenza di evitare situazioni di insolvenza preordinata o frodi
manifestata, dalla stessa Telecom, nelle Condizioni Generali di abbonamento al servizio
di telefonia fissa . 17. Pertanto, tramite la disciplina pubblicata sul sito internet di Telecom e le previsioni degli artt. 5 e 24 delle Condizioni Generali di abbonamento al servizio di telefonia fissa, Telecom avrebbe posto in essere nei confronti dei consumatori finali una condotta idonea ad integrare una fattispecie
di abuso di posizione dominante, consistente nel subordinare l’attivazione di una nuova linea telefonica
(o il subentro) al pagamento di un corrispettivo non correlato ad alcuna controprestazione da parte
dell’impresa. Tale comportamento abusivo avrebbe effetti non solo
nel mercato dell’accesso alla rete telefonica fissa, ma anche nei mercati collegati dei servizi di fonia
vocale e dati. Infatti, i comportamenti di Telecom
oggetto di analisi appaiono suscettibili di limitare non solo l’accesso dell’utente alla
rete telefonica di Telecom, ma altresì la possibilità per lo stesso di fruire dei servizi di fonia vocale e dati che richiedono la
disponibilità di una linea telefonica. RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, che
subordinare la richiesta di allaccio di una nuova utenza telefonica o di subentro in una già attiva, al
previo pagamento delle morosità pregresse del precedente contraente possa configurare un abuso di posizione dominante
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 287/90, concretizzatosi nella richiesta di un corrispettivo non
giustificato da un servizio reso; 5 DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14, della legge n. 287/90,
nei confronti della società TELECOM ITALIA S.p.A., per
accertare l'esistenza di violazioni dell’art. 3 della legge n. 287/90; b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla
notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di
essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Comunicazioni” di
questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Lucrezia Micangeli; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso
la Direzione “Comunicazioni” di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona
da essi delegata; e) che il procedimento deve concludersi entro il
15 dicembre 2008. Il presente provvedimento verrà
notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |