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Documentazione   Documento inserito il 17-12-2007


 

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ANTITRUST. 13-12-2007

 

BOLLETTE INEVASE. AVVIO ISTRUTTORIA PER POSSIBILE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEI CONFRONTI DI TELECOM ITALIA.

 

Il testo della decisione

 

COMUNICATO STAMPA

TELECOM: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA PER POSSIBILE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEI CONFRONTI DI CHI SUBENTRA IN UNA UTENZA MOROSA

La società richiederebbe il pagamento delle bollette inevase dai precedenti clienti sfruttando la sua posizione di mercato a danno dei consumatori


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 dicembre 2007, ha deciso di avviare un’istruttoria per possibile abuso di posizione dominante nei confronti di Telecom Italia.

L’istruttoria dovrà verificare se Telecom, richiedendo a chi subentra in un’utenza o chiede un nuova linea telefonica, il pagamento delle morosità dei precedenti intestatari del telefono, abusi, nel settore della telefonia fissa, della propria posizione dominante nei confronti dei consumatori.

Dalla lettura delle informazioni presenti sul sito internet della società risulta infatti che chi subentra succede in tutti i rapporti contrattuali del precedente intestatario della linea, compresi quelli a titolo oneroso. Al riguardo, alcuni articoli delle Condizioni generali di abbonamento dispongono, espressamente, che Telecom può richiedere, in caso di domande di nuovo abbonamento, di trasloco o di subentro, presentate da persone conviventi o comunque coabitanti con un cliente moroso, il pagamento delle somme dovute. Analoga richiesta può essere avanzata nei confronti delle persone giuridiche, imprese, enti o associazioni a qualsiasi titolo partecipate dal cliente debitore.

Tale procedura adottata da Telecom potrebbe rappresentare, pertanto, un ostacolo non solo all’accesso alla rete telefonica di Telecom, innalzandone il costo, ma anche alla fruizione dei servizi voce e dati offerti dalla medesima società, nonché da altri concorrenti.

Secondo l’Autorità la condotta di Telecom nei confronti dei consumatori finali potrebbe dunque costituire una fattispecie di abuso di posizione dominante, consistente nel subordinare l’attivazione di una nuova linea telefonica (o il subentro) al pagamento di un corrispettivo da chi non è debitore, non correlato ad alcuna controprestazione da parte dell’impresa.

Il procedimento deve concludersi entro il 15 dicembre 2008.

Roma, 14 dicembre 2007

 

 

 

A398 - MOROSITÀ PREGRESSE TELECOM

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 dicembre 2007;

 

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTE le Condizioni Generali di abbonamento al servizio di telefonia fissa erogato da Telecom Italia ed, in

particolare, l’art. 5, recante “Nuove attivazioni del Servizio nel caso di Cliente con morosità pendenti”, e

l’art. 24, rubricato “Subentro”;

VISTE le informazioni diffuse sul sito internet di Telecom Italia www.187.it concernenti la procedura di

subentro;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

 

I. LA PARTE

1. TELECOM ITALIA S.p.A. (di seguito, Telecom) è una società attiva nell’installazione e nella fornitura di

infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi. In particolare, Telecom è titolare della rete pubblica commutata, sulla quale fornisce servizi di interconnessione ad altri operatori per la loro operatività sui mercati dei servizi finali. Telecom opera con diversi marchi, rivolgendo la propria offerta tanto a soggetti rivenditori di servizi quanto all’utenza finale affari e residenziale, fornendo servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi al commercio elettronico, creazione di siti web, offerta di soluzioni Internet/Intranet/Extranet alle aziende, vendita di spazi pubblicitari on-line e servizi multimediali. Telecom è attualmente controllata dalla newco Telco, che ne detiene il 23,6% del capitale

sociale. A sua volta, Telco è partecipata da Telefonica per il 42,3%, Generali (28,1%), Mediobanca (10,6%), Intesa Sanpaolo (10,6%) e gruppo Benetton (8,4%).

Nel 2006, il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale da Telecom è stato di circa 31 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi derivanti da vendite in Italia.

 

II. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

2. L’art. 5, comma 1, delle Condizioni Generali di abbonamento al servizio di telefonia fissa di Telecom

dispone quanto segue: “Nel caso di nuova richiesta di Abbonamento da parte del Cliente moroso, Telecom

Italia può subordinare il perfezionamento del nuovo Abbonamento al pagamento delle somme rimaste

insolute. Al fine di evitare situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto di Telecom Italia potrà

essere esercitato anche nei confronti delle richieste di nuovi abbonamenti o di traslochi, avanzate da

persone giuridiche, imprese, enti o associazioni in cui abbia a qualsiasi titolo una partecipazione, o da

persone fisiche conviventi o coabitanti a qualsiasi titolo del Cliente moroso”.

Inoltre, l’art. 24, comma 2, dispone che: “Così come previsto dal precedente articolo 5, comma 1 per le

nuove attivazioni, non si dà luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell’abbonato moroso, ivi

inclusi i conviventi ed i coabitanti persone fisiche, imprese od associazioni, a meno che il subentrante non

estingua o si accolli il debito maturato”.

Per quel che concerne specificamente la procedura di subentro, sul sito internet della società www.187.it,

viene esplicitato che “Il servizio di subentro permette di modificare l’intestazione di una linea telefonica

attiva nella stessa sede dove si trova l’impianto garantendo così la continuità nell’emissione delle fatture

[…] Chi subentra assume a proprio carico ogni onere contrattuale del precedente intestatario”.

Pertanto, dalla lettura delle disposizioni succitate, emerge che, alle persone giuridiche, imprese, enti o

associazioni a qualsiasi titolo partecipate dal cliente moroso, nonché alle persone fisiche con questo a

2

qualsiasi titolo conviventi o coabitanti, in caso di richieste di nuovo abbonamento o di trasloco, Telecom

può richiedere il pagamento delle somme dovute dal medesimo cliente moroso.

Con riguardo al subentro, si rileva che, dalle Condizioni generali di abbonamento al servizio di telefonia

fissa di Telecom, è richiesto il pagamento delle morosità pregresse al subentrante, convivente o coabitante

dell’utente moroso, imprese o associazioni nelle quali quest’ultimo abbia partecipazioni.

Da quanto rilevato sul sito internet della società, inoltre, nel caso di subentro, sono a carico del subentrante

ogni onere contrattuale del precedente intestatario”.

 

III. IL MERCATO DELL’ACCESSO ALLA RETE TELEFONICA PUBBLICA IN POSTAZIONE

FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E PER CLIENTI NON RESIDENZIALI

3. Ai fini della valutazione degli effetti connessi alla disciplina contrattuale in oggetto, appare possibile

individuare come mercato rilevante il mercato dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa

per clienti residenziali e per clienti non residenziali.

Il presente caso interessa anche il mercato a valle dei servizi di telefonia vocale all’utenza residenziale e

non residenziale.

Infatti, i comportamenti oggetto di analisi appaiono suscettibili di limitare non solo l’accesso dell’utente alla

rete telefonica di Telecom, innalzandone i costi d’entrata, ma altresì la possibilità di fruire dei servizi offerti

sulla rete di Telecom da parte di tutti i clienti che acquistino tali servizi da questa società o da società

concorrenti.

a) Il mercato del prodotto

4. Il mercato in esame riguarda la fornitura di una connessione o di un accesso in postazione fissa alla rete

telefonica pubblica (PSTN) al fine di effettuare e/o ricevere telefonate e di utilizzare servizi correlati,

compresa la possibilità di collegarsi ad Internet nella modalità dial-up.

5. I servizi sopra individuati possono essere offerti sia con linee analogiche che con linee digitali (ISDN –

Integrated Service Digital Network).

La linea analogica consente di fruire di un canale voce a 4 kHz utilizzabile per servizi di telefonia o,

alternativamente, per l’accesso in dial-up ad Internet con velocità fino a 56kbit/s, nonché di servizi fax.

Le linee digitali (ISDN) consentono di fruire di più canali voce, oltre che di servizi aggiuntivi, non

accessibili con la linea analogica. Nell’ambito delle linee digitali, sono disponibili due tipi di interfaccia,

l’interfaccia ISDN base (ISDN-BRI) e l’interfaccia ISDN primaria (ISDN-PRA)1.

6. Si ritiene che il mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica forniti in postazione fissa ad

utenti residenziali sia distinto dal mercato dei servizi di accesso forniti ad utenti non residenziali.

Infatti, benché il servizio sia nei due casi simile sotto il profilo strettamente funzionale, le esigenze

complessive in termini di qualità del servizio e di assistenza differiscono tra le due categorie. Di

conseguenza, gli operatori organizzano la propria offerta in funzione delle due tipologie di clientela, sulla

base di politiche commerciali diverse, prevedendo opzioni speciali e servizi aggiuntivi a secondo del tipo di

clientela.

b) Il mercato geografico

7. Il mercato dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non

residenziali ha una dimensione geografica nazionale. Ciò in considerazione sia della normativa vigente che

subordina l'ingresso sul mercato al conseguimento di licenze aventi validità limitata al territorio nazionale e

della necessità di avvalersi, per l’offerta dei servizi, di infrastrutture di rete localizzate sullo stesso territorio

nazionale sia dell’uniformità territoriale delle condizioni economiche praticate da Telecom e dagli operatori

concorrenti per il servizio in questione.

1 In particolare, la ISDN-BRI consente di fruire contemporaneamente di due canali a 64kbit/s per l’accesso alla rete commutata e un

canale a 16 kbit/s per la segnalazione; utilizzando contemporaneamente i due canali per l’accesso a Internet, la velocità può essere più

che doppia. Con la ISDN-PRA si possono ottenere fino a 30 canali voce/dati e un canale di segnalazione a 64 dbit/s su una portante a 2

Mbit/s.

3

c) La posizione dominante di Telecom

8. La sussistenza di una posizione dominante in capo a Telecom nel mercato retail dell’accesso alla rete

telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali discende in primo luogo

dalla titolarità della rete pubblica commutata capillarmente diffusa sul territorio nazionale che si traduce nel

possesso di consistenti quote di mercato.

Infatti, come emerge dalla tabella sottostante (Tabella 1) la posizione detenuta da Telecom in termini di

accessi fisici alla rete fissa, si è attestata, nel 2006, al 91,4%2.

Tabella 1 - Accessi fisici alla rete fissa (in migliaia), anno 2006

Accessi Telecom Italia 20.540

Accessi OLO (operatori alternativi) 2.268

Full Unbundling 1.706

Shared access 329

Fibra 233

Accessi complessivi3 22.479

Quota Telecom Italia (%) 91,4

9. Nonostante i progressi nella competizione infrastrutturale resi possibili dall’unbundling del local loop, la

posizione di potere economico detenuta da TI appare destinata a essere durevole, considerate le notevoli

barriere all’entrata determinate dai rilevanti investimenti necessari per sviluppare reti di accesso alternative

alla rete di accesso di Telecom e i vantaggi di costo derivanti dalle economie di scala e densità di cui la

stessa gode.

 

IV. IL MERCATO DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOCALE ALL’UTENZA RESIDENZIALE E

NON RESIDENZIALE

10. I servizi di fonia vocale su rete fissa offerti alla clientela residenziale e affari includono differenti

categorie di chiamate telefoniche corrispondenti a diverse direttrici di traffico: locale, nazionale,

internazionale e verso terminali mobili. In relazione alla tipologia di clientela (residenziale e affari) e a

ciascuna direttrice di traffico (locale, nazionale, internazionale e fisso-mobile) potrebbe essere possibile

identificare mercati del prodotto distinti, in quanto i servizi offerti rispondono a specifiche esigenze della

domanda.

Gli operatori tendono a differenziare le proprie offerte alle due tipologie di clientela attraverso specifiche

politiche commerciali e di marketing e pertanto, ai fini e nei limiti del presente procedimento, si ritiene

opportuno considerare due distinti mercati retail per i servizi di fonia vocale: uno per i servizi rivolti alla

clientela residenziale ed uno per i servizi rivolti alla clientela affari.

Ai fini e nei limiti del presente procedimento non appare allo stato necessario considerare mercati del

prodotto più ristretti in relazione alle diverse direttrici del traffico di fonia vocale, anche in considerazione

del fatto che la maggioranza degli operatori di telecomunicazioni è in grado di offrire l’intera gamma di

servizi.

11. I mercati dei servizi di telefonia vocale su rete fissa hanno dimensione geografica nazionale.

12. Se si considerano tutti i servizi finali forniti su rete commutata e larga banda (sia alla clientela

residenziale sia alla clientela business), nel 2006 la quota di mercato di Telecom si è attestata intorno al

61,1%. In particolare, Telecom ha detenuto, nello stesso anno, una quota pari al 62,5% nella fonia vocale e

al 57,5% nell’offerta di servizi a larga banda4.

2 Cfr. AGCom, Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, 24 luglio 2007.

3 Al netto dello shared access, già conteggiato negli accessi di Telecom Italia.

4 Cfr. AGCom, Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, 24 luglio 2007.

4

13. Peraltro, va anche considerata l’indubbia e significativa esperienza di Telecom nella fornitura di prodotti

e servizi e la facilità di accesso alle risorse finanziarie che si accompagnano, infatti, al persistere, in capo

alla società, di un livello di controllo dell’accesso alla clientela finale non confrontabile con nessun altro

operatore sul mercato.

 

V. VALUTAZIONI

14. Dalla lettura delle informazioni presenti sul sito internet della società risulta che il subentrante succede

in tutti i rapporti contrattuali pendenti in capo al precedente intestatario della linea, ivi compresi quelli a

titolo oneroso.

Inoltre, gli artt. 5 e 24 delle Condizioni generali di abbonamento dispongono che, alle persone giuridiche,

imprese, enti o associazioni a qualsiasi titolo partecipate dal cliente moroso, nonché alle persone fisiche con

questo a qualsiasi titolo conviventi o coabitanti, in caso di richieste di nuovo abbonamento o di trasloco,

Telecom può richiedere il pagamento delle somme dovute dal medesimo cliente moroso. Con riguardo al

subentro, i conviventi o coabitanti del cliente moroso, persone fisiche, imprese o associazioni, non possono

conseguire il cambiamento dell’intestazione dell’utenza, a meno che non estinguano o si accollino il debito

maturato dal cliente moroso.

15. In altri termini, Telecom appare richiedere in caso di subentro in una precedente utenza il pagamento, da

parte dei clienti richiedenti l’allacciamento o il trasloco, di un corrispettivo economico che non risulta in

alcun modo correlato al servizio offerto.

Analogamente, la società può richiedere il pagamento di morosità pregresse all’attivazione di un nuovo

abbonamento a persone fisiche o giuridiche riconducibili, nei termini visti sopra, all’utente moroso.

Le morosità attribuibili a clienti precedenti non dovrebbero essere pagate da parte dei nuovi utenti quando il

richiedente è diverso dall’utente che si sia reso precedentemente inadempiente, e non versa in situazioni di

morosità nei confronti di Telecom, anche nell’ipotesi di legami economici/societari o di

convivenza/coabitazione sussistenti fra il richiedente la nuova attivazione o il subentrante e il precedente

utente moroso.

La procedura adottata da Telecom sopra descritta appare, pertanto, suscettibile di determinare un ostacolo

non solo all’accesso alla rete telefonica di Telecom, innalzandone il costo, ma altresì alla fruizione dei

servizi voce e dati offerti dalla medesima società, nonché da altri concorrenti.

16. Anche l’eventuale sussistenza fra il soggetto richiedente la nuova attivazione e l’utente moroso di un

rapporto di parentela, convivenza o coabitazione, ovvero di un legame societario, non sembra giustificare il

subentro automatico del soggetto stesso nei rapporti di debito pendenti in capo al precedente intestatario

dell’utenza.

Tale politica commerciale di Telecom, infatti, sembra rappresentare una misura sproporzionata rispetto

all’esigenza di evitare situazioni di insolvenza preordinata o frodi manifestata, dalla stessa Telecom, nelle

Condizioni Generali di abbonamento al servizio di telefonia fissa .

17. Pertanto, tramite la disciplina pubblicata sul sito internet di Telecom e le previsioni degli artt. 5 e 24

delle Condizioni Generali di abbonamento al servizio di telefonia fissa, Telecom avrebbe posto in essere nei

confronti dei consumatori finali una condotta idonea ad integrare una fattispecie di abuso di posizione

dominante, consistente nel subordinare l’attivazione di una nuova linea telefonica (o il subentro) al

pagamento di un corrispettivo non correlato ad alcuna controprestazione da parte dell’impresa.

Tale comportamento abusivo avrebbe effetti non solo nel mercato dell’accesso alla rete telefonica fissa, ma

anche nei mercati collegati dei servizi di fonia vocale e dati. Infatti, i comportamenti di Telecom oggetto di

analisi appaiono suscettibili di limitare non solo l’accesso dell’utente alla rete telefonica di Telecom, ma

altresì la possibilità per lo stesso di fruire dei servizi di fonia vocale e dati che richiedono la disponibilità di

una linea telefonica.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, che subordinare la richiesta di allaccio di

una nuova utenza telefonica o di subentro in una già attiva, al previo pagamento delle morosità pregresse

del precedente contraente possa configurare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 3 della legge

n. 287/90, concretizzatosi nella richiesta di un corrispettivo non giustificato da un servizio reso;

5

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14, della legge n. 287/90, nei confronti della società TELECOM

ITALIA S.p.A., per accertare l'esistenza di violazioni dell’art. 3 della legge n. 287/90;

b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per

l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta

di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Comunicazioni” di questa Autorità almeno quindici giorni

prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucrezia Micangeli;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Comunicazioni” di

questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 15 dicembre 2008.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità

garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà