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Documentazione   Inserito il 26-9-2007


 

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ANTITRUST

SOCCORSO AUTOSTRADALE:

ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

E INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA


Anas, Società Strada dei Parchi e Società Autostrada Tirrenica potrebbero aver abusato della loro posizione dominante imponendo oneri ingiustificati alle società di servizi di soccorso meccanico autorizzate a fornire i servizi su alcune tratte autostradali. Possibile intesa sui prezzi praticati agli automobilisti tra ACI Global e Europ Assistance VAI.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 settembre 2007, ha deciso di avviare un’istruttoria nel settore del soccorso autostradale per l’accertamento di un possibile abuso di posizione dominante da parte di Anas, Società Strada dei Parchi e Società Autostrada Tirrenica e di un’intesa restrittiva della concorrenza intercorsa tra ACI Global e Europ Assistance VAI.

IL PRESUNTO ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Secondo l’Antitrust Anas, Società Strada dei Parchi e Società Autostrada Tirrenica risultano aver sfruttato la posizione dominante detenuta nei mercati della gestione dei servizi di soccorso meccanico autostradale imponendo agli operatori di soccorso un contributo per i servizi forniti dalle sale radio operative che smistano le chiamate degli utenti. Tale contributo non sembra trovare alcuna motivazione economica né risulta giustificato da alcuna normativa. I concessionari autostradali hanno infatti l’obbligo di provvedere all’organizzazione, promozione e mantenimento, tra gli altri, di un servizio di soccorso stradale che in alcuni casi, peraltro, assume i caratteri del vero e proprio servizio pubblico. In considerazione dell’esercizio di tale funzione, il concessionario incamera totalmente il pedaggio autostradale versato dagli utenti.

Le tre società concessionarie, oltre ad imporre il contributo in questione, hanno subordinato il rinnovo dell’autorizzazione ad ACI e VAI per lo svolgimento del servizio, alla corresponsione di un significativo aumento dello stesso per ciascun intervento effettuato sulla rete. In particolare, ANAS e SP hanno applicato alle nuove convenzioni in vigore dal 2006 l’aumento del contributo per la sala radio, passando da una precedente richiesta di 3€+IVA ad un contributo di 7,5€+IVA per ogni soccorso effettuato. SAT, diversamente ma con risultati analoghi, ha richiesto alle organizzazioni di soccorso, sempre per il 2007, una quota fissa pari a € 7,00+IVA per ogni officina, convenzionata o di proprietà dell’operatore di soccorso oltre ad un contributo di sala radio pari a € 4,00+IVA per ogni soccorso effettuato.

LA PRESUNTA INTESA TRA GLI OPERATORI DI SSM

Le tariffe massime relative ai servizi di SSM sono determinate dai concessionari autostradali in sede associativa (AISCAT) e successivamente trasfuse nel Regolamento di disciplina dell’SSM predisposto da ciascun concessionario autostradale. Dalle indagini effettuate emerge che ACI Global e Europ Assistance VAI, in relazione ai servizi di SSM forniti su tutte le tratte ricomprese sulla rete autostradale nazionale, sono entrambe allineate sui massimi tariffari predisposti in sede AISCAT. Tale parallelismo nella determinazione delle condizioni commerciali da applicare alla clientela può integrare gli estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza.

Roma, 25 settembre 2007

 

Segue il testo dell’avvio di istruttoria

 

 

 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 

NELLE SUE ADUNANZE del 20 settembre 2007;

SENTITI il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’articolo 81 del Trattato CE;

Visto il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO le segnalazioni pervenute in data 13 e 19 giugno 2006 e

ulteriormente integrate in data 26 giugno 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

 

I. LE PARTI

1. Strada dei Parchi S.p.A. è una società controllata da Autostrade per

l’Italia S.p.A. e concessionaria dal 1° gennaio 2003 delle autostrade Roma-

L’Aquila-Teramo e Torano-Pescara. La concessione delle due arterie

autostradali è stata aggiudicata nel 2001 alla nuova società, a seguito della

gara bandita dalla società ANAS S.p.A., e si estende fino al 2009.

2. Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è una società controllata da

Autostrade per l’Italia S.p.A., titolare della concessione dell’intera direttrice

Livorno-Civitavecchia, e attualmente gestisce la tratta Livorno-Rosignano.

2

3. ANAS S.p.A. (di seguito, ANAS), è il gestore della rete stradale e

autostradale italiana di interesse nazionale. E' sottoposta al controllo, alla

vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture. E' una Società

per Azioni il cui socio unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ANAS controlla e gestisce direttamente 26.000 chilometri tra strade ed

autostrade. In particolare, ANAS gestisce in proprio una parte consistente del

mercato autostradale italiano, nella quale è ricompreso il Raccordo Salerno

Avellino e il Raccordo A16 – Benevento.

4. Europ Assistance Vai S.p.A. (di seguito, VAI) è una società controllata

dal gruppo assicurativo Europ Assistance Italia S.p.A., autorizzata al

soccorso stradale sia su viabilità ordinaria che su tutta la rete autostradale

italiana. Costituita per sviluppare assistenza completa su strada, grazie ad

una rete capillare di officine convenzionate su tutte le concessioni comprese

all’interno della rete autostradale, fornisce soccorso per autovetture e mezzi

commerciali ai clienti, e a pagamento anche a terzi.

5. ACI Global S.p.A. (di seguito, ACI) è una società controllata dal gruppo

ACI S.p.A. il cui core business è rappresentato dall’assistenza tecnica ai

veicoli e l’assistenza sanitaria alla persona su tutte le strade e le autostrade

italiane.

 

II. LE SEGNALAZIONI E LE INFORMAZIONI ASSUNTE

6. In data 13 e 19 giugno 2006, sono pervenute all’Autorità due

segnalazioni, successivamente integrate in data 26 giugno 2007, da parte di

ACI e VAI, nelle quali si lamenta la natura anticoncorrenziale dei

comportamenti adottati dalle società Strada dei Parchi S.p.A. (di seguito,

SP), Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (di seguito, SAT) ed ANAS

concessionari autostradali rispettivamente per le tratte A24, A25, Raccordo

autostradale Salerno Avellino e per il Raccordo autostradale A16 –

Benevento;

7. I comportamenti segnalati consisterebbero nell’applicazione da parte di

SP e SAT, responsabili in base alla convenzione stipulata con ANAS

dell’organizzazione e gestione del servizio di soccorso meccanico

autostradale (di seguito, anche, SSM) sulle tratte autostradali gestite in

concessione, nonché da parte della stessa ANAS sulle tratte direttamente

3

gestite (tra cui è ricompreso Raccordo autostradale Salerno Avellino e per il

Raccordo autostradale A16 – Benevento), di un aumento asseritamente

ingiustificato del contributo spese per l’attività della sala radio operativa che

viene richiesto alle organizzazioni di soccorso per lo svolgimento del

servizio, tra cui le società segnalanti.

8. Nei fatti, risulta che ANAS e SP hanno effettivamente applicato alle

nuove convenzioni in vigore dal 2006 l’aumento del contributo per la sala

radio, passando da una precedente richiesta di 3 euro + IVA ad un contributo

di 7,5 euro + IVA per ogni soccorso effettuato.

Anche SAT dopo aver inizialmente accordato il mantenimento dell’entità del

corrispettivo nei limiti di 3 euro + IVA fino al 30 aprile 2007, ha proceduto

ad applicare un incremento graduale nei mesi successivi fino a

raggiungimento dell’importo di 7,5 euro + IVA. Successivamente, ha invece

rivisto la propria posizione richiedendo, per il 2007, alle organizzazioni di

soccorso una quota fissa pari a 700 euro + IVA per ogni officina,

convenzionata o di proprietà dell’operatore di soccorso oltre ad un contributo

di sala radio pari a 4 euro + IVA per ogni soccorso effettuato1.

9. Le concessionarie autostradali interessate hanno evidenziato che

l’incremento del corrispettivo richiesto è determinato dall’esigenza di coprire

i costi effettivi sostenuti dalla concessionaria autostradale per la gestione

della sala radio e dal confronto di mercato con l’operatore di soccorso

autostradale SPS S.A. S.p.A. che ha ritenuto sostenibile e condivisibile il

nuovo maggiore aumento.

 

III. IL QUADRO DI RIFERIMENTO: IL SETTORE

AUTOSTRADALE ED I SERVIZI DI SOCCORSO MECCANICO

AUTOSTRADALE (SSM)

10. La rete autostradale italiana fa interamente capo all'ANAS, il quale ne

affida in larga misura la costruzione e la gestione a società concessionarie

mediante apposite convenzioni che fissano la durata dell'esercizio, i diritti e

gli obblighi delle concessionarie, nonché i criteri per l'adeguamento delle

tariffe.

Le convenzioni con cui viene affidata la gestione delle tratte autostradali

contengono previsioni pressoché analoghe e la gestione complessiva della

1 Secondo quanto dichiarato da ACI, la valorizzazione della quota fissa da corrispondere per le officine

autorizzate e del totale del contributo sala radio sarebbe sostanzialmente equivalente alla somma dei

contributi sala radio complessivamente dovuti sulla base dell’importo di 7,5 euro + IVA.

4

rete autostradale italiana è disciplinata da un quadro regolamentare unico

sull'intero territorio nazionale e differenziato rispetto a quello vigente in altri

Paesi.

11. La gestione della rete autostradale comprende tutte le attività atte a

garantire la sicurezza sulla rete autostradale gestita, il controllo e l'assistenza

al traffico, l'esazione di pedaggi, l'informazione, nonché tutti gli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria, di ampliamento ed ammodernamento

delle infrastrutture, ecc..

Oltre alla gestione della rete autostradale in senso stretto, la concessione

riguarda tutti i servizi che vengono resi agli utenti di tale rete alcuni dei quali

sono a loro volta affidati dalle concessionarie in regime di sub-concessione

(ad esempio, i servizi di ristorazione e oil nelle aree di servizio) mentre altri

vengono assicurati in regime di licenza in presenza di determinati requisiti la

cui ricorrenza è accertata dal concessionario (nel caso dei servizi di soccorso

meccanico autostradale).

12. Le Convenzioni che regolano i rapporti tra il concedente (ANAS) e il

concessionario autostradale impongono a quest’ultimo la promozione ed il

mantenimento, a propria cura e spese - ed in condizioni di equilibrio

economico-finanziario - delle attività inerenti le tratte autostradali di

competenza tra cui rientra il soccorso meccanico autostradale. Queste,

approvate di norma con Decreto Interministeriale, infatti, stabiliscono

espressamente che il concessionario riscuote i pedaggi autostradali e

“assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all’esercizio

dell’autostrada [….] per tutta la durata della concessione“ nonché “al

mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale” (art.

3, sub c della Convenzione).

Da quanto sopra sembra dunque che l’onere di fornire tale servizio, sulla

base dello stesso titolo concessorio, gravi integralmente sul soggetto gestore

della tratta autostradale, che non può scaricarne il costo né a monte, sul

soggetto concedente, né a valle, sugli operatori di soccorso autorizzati in

quanto tale onere è remunerato direttamente ed esclusivamente attraverso la

riscossione del pedaggio autostradale.

13. Più nel dettaglio, i servizi di soccorso autostradale sono disciplinati dalla

Direttiva 24 maggio 1999 del Ministero dei Lavori pubblici e dai singoli

Regolamenti interni adottati da ciascuna delle società concessionarie e

costituenti parte integrante delle Convenzioni intercorrenti tra queste e gli

operatori autorizzati a fornire i servizi di soccorso. La norma, oltre a ribadire

che “rientra nei compiti degli Enti [proprietari e concessionari di autostrade]

5

garantire, su tutto il tracciato autostradale di competenza, l’organizzazione

del sistema di assistenza e sicurezza ed il suo mantenimento in perfetta

efficienza”, stabilisce che “tale sistema di assistenza e sicurezza deve

svolgersi attraverso appositi sistemi di chiamata di soccorso (cd. colonnine

SOS), opportunamente collegati ad una centrale operativa dell’Ente, e su un

adeguato e tempestivo servizio di soccorso […]”.

In caso contrario, “la mancanza di un sistema di assistenza, come sopra

descritto, facendo venire meno un requisito essenziale previsto nella

definizione di autostrada […] può costituire causa di declassamento

dell’autostrada in strada extraurbana principale, con tutte le conseguenza di

ordine giuridico-economico che ne derivano”.

In tale ottica, si precisa che “la centrale operativa dell’Ente, valutando

prioritariamente gli aspetti della sicurezza, deve indirizzare la chiamata

[dell’utente] nei confronti del soggetto autorizzato che nella particolare

situazione sia in grado di intervenire più rapidamente e con attrezzature

maggiormente adeguate. Nel caso di più centri autorizzati per l’intervento

che si trovino in analoghe condizioni e l’utente non abbia espresso

preferenza le chiamate dovrebbero essere alternate fra di loro in modo

perequativo”.

14. Il servizio di soccorso stradale assume inoltre i caratteri del servizio

pubblico essenziale qualora gli interventi riguardino un “veicolo fermo per

avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe di accesso o di uscita o

nella corsia di emergenza” e in tali casi la centrale operativa dell’Ente

dispone immediatamente l’intervento “prescindendo dalla facoltà di scelta

dell’utente, avendo unicamente riguardo all’entità ed all’ubicazione sia

delle strutture interne che di quelle di supporto esterne autorizzate in modo

tale da garantire, in condizioni di sicurezza, l’effettuazione dell’intervento

stesso con la massima tempestività”(Art. 4).

15. Infine, la Direttiva disciplina i presupposti affinché i soggetti interessati

possano essere autorizzati a svolgere servizi di SSM e a tal fine stabilisce che

gli Enti “al fine di garantire l’uniformità del servizio, nell’ambito degli

standard di sicurezza, devono accertare l’esistenza dei requisiti prescritti in

capo ai soggetti richiedenti, controllandone durante il periodo di validità

dell’autorizzazione, il loro permanere per tutte le tratte autostradali di

competenza”.

16. In conformità ai principi generali fissati dalla Direttiva ed in esecuzione

di ciascuna Convenzione-Tipo, le singole concessionarie autostradali

adottano un regolamento per lo svolgimento dell’SSM sulle tratte

6

autostradali gestite, che disciplina in dettaglio la struttura e le modalità di

svolgimento dell’SSM.

In particolare, il regolamento stabilisce: i) le garanzie che l’organizzazione

dovrà prestare; ii) le sanzioni pecuniarie che l’organizzazione dovrà

corrispondere alla concessionaria in caso di inadempimenti; iii) le ipotesi di

risoluzione espressa del rapporto autorizzativo con la concessionaria; iv) le

tariffe massime applicabili per lo svolgimento dell’SSM già predeterminate

dalle concessionarie autostradali in sede associativa (AISCAT)2.

 

IV. IL MERCATO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SOCCORSO

AUTOSTRADALE

17. In base a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con l'ANAS, la

gestione delle diverse tratte autostradali è di competenza delle società

concessionarie, le quali, a loro volta, autorizzano società terze a fornire i

servizi di soccorso stradale. L’autorizzazione, attraverso un’apposita

convenzione, conferisce all’operatore di soccorso stradale il diritto di

prestare i propri servizi su una determinata tratta in concessione e di essere

inserito nel sistema di smistamento e gestione delle chiamate degli utenti

predisposto dalle sale radio operative gestite in esclusiva da parte di ciascun

concessionario.

18. La convenzione, oltre a recepire in toto il Regolamento adottato dalla

società concessionaria (che assume la natura di “condizioni generali di

contratto”), disciplina i diritti e gli obblighi dell’operatore di soccorso

stradale, le modalità di gestione delle chiamate generiche e nominative da

parte degli utenti, determina le tariffe massime da applicare a questi ultimi e

le eventuali sanzioni da applicare agli operatori di soccorso in caso di ritardo

o di totale inadempienza, soprattutto in quei casi in cui l’intervento assume i

connotati del servizio pubblico.

19. Con particolare riferimento alla gestione delle chiamate da parte degli

utenti, la sala radio operativa della società concessionaria è chiamata a

smistare la richiesta di intervento nei confronti dell’operatore di soccorso più

adatto (in termini di tempestività e attrezzature più idonee) nel caso di

chiamate generiche da parte degli utenti o ad autorizzare l’impresa di

soccorso interpellata ad effettuare l’intervento, nel caso di chiamata diretta

2 Dalle indagini svolte risulta inoltre che le società concessionarie stabiliscono le tariffe massime dei servizi

di soccorso autostradale in modo congiunto, attraverso l’associazione di categoria AISCAT.

7

da parte dell’utente convenzionato con un particolare operatore di soccorso.

Peraltro, il Regolamento prevede che ogni qual volta vengano meno le

condizioni di sicurezza e transitabilità o l’intervento rivesta i caratteri del

servizio pubblico, la sala radio operativa della società concessionaria avrà la

facoltà di far eseguire gli interventi di soccorso o di recupero ad Enti o ditte

dalla stessa scelti, derogando ai criteri di selezione sopra richiamati. In tale

ottica, il servizio di sala radio operativa fornito, in via esclusiva, dalla società

concessionaria rappresenta per l’operatore di soccorso un momento

essenziale di snodo, disciplina e condizionamento della propria attività.

20. Il mercato dei servizi di soccorso meccanico autostradale sembra, allo

stato delle informazioni disponibili, potersi considerare di dimensione locale,

corrispondente ad ogni singola concessione autostradale. Ciascuna tratta

gestita in concessione, infatti, non sembra sostituibile con altre dal punto di

vista degli operatori di soccorso stradale. A tal fine, è sufficiente rilevare che

un operatore di soccorso intenzionato a fornire ad un proprio cliente il

servizio di SSM su tutta la rete autostradale deve necessariamente disporre

dell’autorizzazione su ogni singola tratta e conseguentemente poter usufruire

dei servizi di smistamento forniti dalle sale radio operative di ciascun

concessionario autostradale. A conferma di ciò, gli operatori di soccorso

stradale segnalanti hanno sottolineato l’esigenza di garantire ai propri clienti

un servizio di assistenza capillare ed esteso ad ogni concessione compresa

nella rete autostradale nazionale; ragione per cui, gli stessi hanno dichiarato

di non essere disposti ad interrompere il rapporto con alcuna concessionaria

pur in presenza di considerevoli aumenti degli oneri a proprio carico.

21. Va poi rilevato che la domanda finale dei servizi di soccorso ha un

carattere prettamente locale in quanto espressa dagli utenti che necessitano di

tali servizi in un determinato punto della rete non programmabile a priori.

Tale peculiarità è ancor più evidente per quella parte della domanda che non

è abbonata ad alcun operatore di SSM e che, dunque, è totalmente

dipendente dall’attività della sala radio operativa nell’individuazione

dell’operatore di soccorso più adeguato per l’intervento richiesto; tali utenti,

pertanto, non hanno alcuna possibilità di scelta tra le diverse ed eventuali

condizioni commerciali offerte dagli operatori di SSM autorizzati in quel

determinato punto della rete autostradale.

8

V. LA POSIZIONE DOMINANTE DEI CONCESSIONARI

AUTOSTRADALI

22. Sulla base di quanto premesso, possono, dunque, essere identificati tanti

mercati distinti del prodotto quante sono le concessioni autostradali, in

ciascuno dei quali il rispettivo concessionario esercita prerogative e funzioni

circa l’accesso e le modalità di svolgimento del servizio tali da individuare a

suo carico un significativo potere di mercato. Ciascuna concessione

autostradale, infatti, rappresenta il più piccolo contesto nel cui ambito è

possibile, tenendo conto delle esistenti opportunità di sostituzione,

l’esercizio di un significativo grado di potere di mercato da parte del

concessionario autostradale. L’esercizio di tale potere è peraltro

ulteriormente agevolato dalla gestione esclusiva in capo al concessionario

della sala radio operativa e relativa struttura logistica presente in maniera

capillare sull’intera tratta gestita in concessione.

23. Può ragionevolmente ritenersi, dunque, che SP, SAT e ANAS in quanto

gerenti in via esclusiva le rispettive tratte autostradali in regime di

concessione, detengano una posizione dominante nei relativi mercati della

gestione dei servizi di soccorso autostradale. SP, SAT e ANAS, infatti, non

forniscono direttamente il servizio di soccorso stradale sulle tratte

autostradali ma rappresentano gli unici soggetti sui quali grava, in via

esclusiva, l’onere di organizzare, promuovere e mantenere, a propria cura e

spese ed in condizioni di equilibrio economico-finanziario il servizio di

soccorso sull’intera tratta autostradale di competenza. Essi, pertanto, sono gli

unici soggetti in grado di autorizzare l'accesso alla rete e di garantire i servizi

di sala radio operativa, entrambi presupposti imprescindibili per consentire

lo svolgimento dei servizi in parola.

 

VI. IL PRESUNTO ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

24. In relazione ai comportamenti denunciati, va in primo luogo verificato se

l’imposizione di un contributo agli operatori di SSM per i servizi forniti dalle

sale radio operative sia giustificato. Si è visto, infatti, che il concessionario e

non altri ha l’obbligo di provvedere all’organizzazione, promozione e

mantenimento di un servizio di soccorso stradale che può, peraltro,

frequentemente assumere i caratteri del pubblico servizio. In considerazione

9

dell’esercizio, tra le altre, di tale funzione, il concessionario è autorizzato ad

incamerare totalmente il pedaggio autostradale versato dagli utenti.

25. Sul punto, la direttiva 24 maggio 1999 citata, nel disciplinare la portata

di tale onere gravante sul concessionario, attribuendo a quest’ultimo la

proprietà della sala radio operativa e disciplinando i casi in cui il servizio

assume carattere pubblicistico, non interviene ad attribuire eventuali oneri a

carico degli operatori di SSM per l’utilizzo della sala radio operativa. Sul

punto, nemmeno la Convenzione-Tipo regolante i rapporti tra concedente e

concessionario prevede una diversa ripartizione dei costi riconducibili alla

predisposizione ed al funzionamento delle sale radio operative.

La traslazione di tali oneri finanziari sugli operatori di SSM sembra

configurarsi, pertanto, come una scelta autonoma dei concessionari non

supportata né tanto meno autorizzata da alcuna fonte normativa primaria o

secondaria.

26. Quanto alle condotte riguardanti l’aumento ingiustificato del contributo

spese per il servizio di sala radio, risulta che SP, SAT e ANAS hanno

subordinato il rinnovo dell’autorizzazione ad ACI e VAI per lo svolgimento

dell’SSM alla corresponsione di un significativo aumento del contributo

spese per ciascun intervento registrato. Gli elementi acquisiti mostrano,

infatti, che ANAS e SP hanno effettivamente applicato alle nuove

convenzioni in vigore dal 2006 l’aumento del contributo per la sala radio,

passando da una precedente richiesta di 3 euro + IVA ad un contributo di

7,5 euro + IVA per ogni soccorso effettuato.

SAT, dopo aver mantenuto l’entità del corrispettivo nei limiti di 3 euro +

IVA fino al 30 aprile 2007, ha quindi proceduto ad un incremento graduale

nei mesi successivi fino a raggiungimento dell’importo di 7,5 euro + IVA.

Per il 2007, SAT ha rivisto la propria posizione richiedendo alle

organizzazioni di soccorso una quota fissa pari a 700 euro + IVA per ogni

officina, convenzionata o di proprietà dell’operatore di soccorso oltre ad un

contributo di sala radio pari a 4 euro + IVA per ogni soccorso effettuato3.

27. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’applicazione e/o il

successivo aumento dei contributi per i servizi resi dalle sale radio operative

nelle tratte interessate appaiono, dunque, integrare gli estremi di altrettante

condotte abusive, rilevanti ai sensi dell’art. 3 della l. n. 287/90.

Infatti, le condizioni di prezzo praticate da SP, SAT e ANAS nelle tratte

interessate sono significativamente maggiori rispetto a quelle praticate dalle

3 Secondo quanto dichiarato da ACI, la valorizzazione della quota fissa da corrispondere per le officine

autorizzate e del totale del contributo sala radio sarebbe sostanzialmente equivalente alla somma dei

contributi sala radio complessivamente dovuti sulla base dell’importo di € 7,50+IVA.

10

altre concessionarie di tratte autostradali, alcune delle quali con maggior

traffico e, pertanto, caratterizzate da un maggior costo per la resa dei servizi

di sala radio. E ciò risulta in maniera ancor più evidente se si considera che

molte delle concessionarie attive su altre porzioni della rete autostradale

nazionale e che praticano un contributo minore (pari a 3 euro + IVA)

appartengono allo stesso Gruppo Autostrade cui sono nondimeno

riconducibili SP e SAT.

 

VII. LA PRESUNTA INTESA TRA GLI OPERATORI DI SSM

28. Le tariffe massime relative ai servizi di SSM sono determinate dai

concessionari autostradali in sede associativa (AISCAT) e successivamente

trasfuse nel Regolamento di disciplina dell’SSM predisposto da ciascun

concessionario autostradale4.

29. Dalle indagini effettuate emerge che ACI Global e Europ Assistance

VAI, in relazione ai servizi di SSM forniti su tutte le tratte ricomprese sulla

rete autostradale nazionale, sono entrambe allineate sui massimi tariffari

predisposti in sede AISCAT5.

30. Tale parallelismo nella determinazione delle condizioni commerciali da

applicare alla clientela può integrare gli estremi per un’infrazione all’articolo

81, par. 1, del Trattato CE, in quanto riguarda i principali operatori di

soccorso autostradale attivi in ambito nazionale su tutte le tratte ricomprese

nella rete autostradale.

RITENUTO, pertanto, che SP, SAT e ANAS sono in posizione dominante

sui relativi mercati della gestione dei servizi di soccorso meccanico

autostradale e che, quindi, i comportamenti da queste adottati nei confronti di

ACI e Europ Assistance VAI appaiono configurare altrettanti abusi di

posizione dominante vietati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, che l’allineamento delle tariffe praticate da ACI Global

e Europ Assistance VAI per la fornitura dei servizi di SSM appare

configurare un’intesa avente per oggetto e/o effetto una restrizione della

concorrenza, in violazione dell'articolo 81, par. 1, del Trattato CE;

4 Cfr, a proposito, il sito web www.autostrade.it/pdf/tariffe-soccorso.pdf.

5 Cfr. Il Sole 24Ore.com del 23 luglio 2007, “Tanti vantaggi oltre al soccorso stradale” ma anche

http://www.esasoccorso.it/?s=2&tx=le-nostre-tariffe e sul sito web www.aciglobal.it al link “ACI Soccorso

stradale 803116” e http://www.vai803803.it.

11

 

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei

confronti delle società Strada dei Parchi S.p.A., Società Autostrada Tirrenica

S.p.A. e ANAS S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell’art. 3 della

legge n. 287/90;

b) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, nei

confronti delle società ACI Global S.p.A. e Europ Assistance VAI S.p.A. per

accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 81, par. 1, del Trattato CE;

c) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del

presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle

parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione

dovrà pervenire alla Direzione “Industria e Servizi” di questa Autorità

almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che il responsabile del procedimento è il Dott. Arduino D’Anna;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la

Direzione “Industria e Servizi” di questa Autorità dai rappresentanti legali

delle parti, nonché da persona da essi delegata;

f) che il procedimento deve concludersi entro il 30 ottobre 2008.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato

ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà