HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito il 26-9-2007 |
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ANTITRUST
ANTITRUST AVVIA
ISTRUTTORIA PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E INTESA
RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA
L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 settembre
2007, ha deciso di avviare un’istruttoria nel settore del soccorso
autostradale per l’accertamento di un possibile abuso di posizione dominante
da parte di Anas, Società Strada dei Parchi
e Società Autostrada Tirrenica e di un’intesa
restrittiva della concorrenza intercorsa tra ACI Global e Europ
Assistance VAI. IL PRESUNTO
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Secondo
l’Antitrust Anas, Società Strada dei Parchi
e Società Autostrada Tirrenica risultano aver
sfruttato la posizione dominante detenuta nei mercati della gestione dei
servizi di soccorso meccanico autostradale imponendo agli operatori di
soccorso un contributo per i servizi forniti dalle sale radio operative che
smistano le chiamate degli utenti. Tale contributo non sembra trovare alcuna
motivazione economica né risulta giustificato da alcuna normativa. I
concessionari autostradali hanno infatti l’obbligo
di provvedere all’organizzazione, promozione e mantenimento, tra gli altri,
di un servizio di soccorso stradale che in alcuni casi, peraltro, assume i
caratteri del vero e proprio servizio pubblico. In considerazione
dell’esercizio di tale funzione, il concessionario incamera totalmente il
pedaggio autostradale versato dagli utenti. Le tre
società concessionarie, oltre ad imporre il contributo in questione,
hanno subordinato il rinnovo dell’autorizzazione ad ACI e VAI per lo
svolgimento del servizio, alla corresponsione di un significativo aumento
dello stesso per ciascun intervento effettuato sulla rete. In particolare,
ANAS e SP hanno applicato alle nuove convenzioni in vigore dal 2006 l’aumento
del contributo per la sala radio, passando da una precedente richiesta di
3€+IVA ad un contributo di 7,5€+IVA per ogni soccorso effettuato. SAT,
diversamente ma con risultati analoghi, ha richiesto alle organizzazioni di
soccorso, sempre per il 2007, una quota fissa pari a € 7,00+IVA per ogni
officina, convenzionata o di proprietà dell’operatore di soccorso oltre ad un contributo di sala radio pari a €
4,00+IVA per ogni soccorso effettuato. LA PRESUNTA
INTESA TRA GLI OPERATORI DI SSM Le tariffe
massime relative ai servizi di SSM sono determinate dai concessionari
autostradali in sede associativa (AISCAT) e successivamente trasfuse nel
Regolamento di disciplina dell’SSM predisposto da ciascun concessionario
autostradale. Dalle indagini effettuate emerge che ACI Global e Europ Assistance VAI, in
relazione ai servizi di SSM forniti su tutte le tratte ricomprese sulla rete
autostradale nazionale, sono entrambe allineate sui massimi tariffari
predisposti in sede AISCAT. Tale parallelismo nella determinazione delle
condizioni commerciali da applicare alla clientela può integrare gli
estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza. Roma, 25
settembre 2007 Segue il testo dell’avvio
di istruttoria L’AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLE SUE
ADUNANZE del 20 settembre 2007; SENTITI il
Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge
10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l’articolo
81 del Trattato CE; Visto il
Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre
2002; VISTO le
segnalazioni pervenute in data 13 e 19 giugno 2006 e ulteriormente integrate in
data 26 giugno 2007; VISTI gli atti
del procedimento; I. LE PARTI 1. Strada dei
Parchi S.p.A. è una società controllata da Autostrade per l’Italia S.p.A. e
concessionaria dal 1° gennaio 2003 delle autostrade Roma- L’Aquila-Teramo e Torano-Pescara.
La concessione delle due arterie autostradali è stata
aggiudicata nel 2001 alla nuova società, a seguito della gara bandita dalla
società ANAS S.p.A., e si estende fino al 2009. 2.
Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è una società
controllata da Autostrade per l’Italia
S.p.A., titolare della concessione dell’intera
direttrice Livorno-Civitavecchia, e attualmente
gestisce la tratta Livorno-Rosignano. 2 3. ANAS S.p.A.
(di seguito, ANAS), è il gestore della rete stradale e autostradale italiana di
interesse nazionale. E' sottoposta al controllo, alla vigilanza tecnica e
operativa del Ministero delle Infrastrutture. E' una Società per Azioni il cui
socio unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. ANAS controlla e
gestisce direttamente 26.000 chilometri tra strade ed autostrade. In
particolare, ANAS gestisce in proprio una parte consistente del mercato autostradale
italiano, nella quale è ricompreso il
Raccordo Salerno Avellino e il
Raccordo A16 – Benevento. 4. Europ Assistance Vai S.p.A. (di
seguito, VAI) è una società controllata dal gruppo
assicurativo Europ Assistance
Italia S.p.A., autorizzata al soccorso stradale sia su
viabilità ordinaria che su tutta la rete autostradale italiana.
Costituita per sviluppare assistenza completa su strada, grazie ad una rete capillare
di officine convenzionate su tutte le concessioni comprese all’interno della
rete autostradale, fornisce soccorso per autovetture e mezzi commerciali ai clienti, e a
pagamento anche a terzi. 5. ACI Global
S.p.A. (di seguito, ACI) è una società controllata dal gruppo ACI S.p.A. il
cui core business è rappresentato dall’assistenza tecnica ai veicoli e l’assistenza
sanitaria alla persona su tutte le strade e le autostrade italiane. II. LE
SEGNALAZIONI E LE INFORMAZIONI ASSUNTE 6. In data 13 e
19 giugno 2006, sono pervenute all’Autorità due segnalazioni,
successivamente integrate in data 26 giugno 2007, da parte di ACI e VAI, nelle
quali si lamenta la natura anticoncorrenziale dei comportamenti adottati dalle
società Strada dei Parchi S.p.A. (di seguito, SP),
Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (di seguito, SAT) ed ANAS concessionari autostradali
rispettivamente per le tratte A24, A25, Raccordo autostradale Salerno
Avellino e per il Raccordo autostradale A16 – Benevento; 7. I
comportamenti segnalati consisterebbero nell’applicazione da parte di SP e SAT,
responsabili in base alla convenzione stipulata con ANAS dell’organizzazione e
gestione del servizio di soccorso meccanico autostradale (di seguito,
anche, SSM) sulle tratte autostradali gestite in concessione, nonché da
parte della stessa ANAS sulle tratte direttamente 3 gestite (tra cui
è ricompreso Raccordo autostradale Salerno
Avellino e per il Raccordo
autostradale A16 – Benevento), di un aumento asseritamente ingiustificato del contributo
spese per l’attività della sala radio operativa che viene richiesto alle
organizzazioni di soccorso per lo svolgimento del servizio, tra cui le
società segnalanti. 8. Nei fatti,
risulta che ANAS e SP hanno effettivamente applicato alle nuove convenzioni in
vigore dal 2006 l’aumento del contributo per la sala radio, passando da
una precedente richiesta di 3 euro + IVA ad un contributo di 7,5 euro + IVA
per ogni soccorso effettuato. Anche SAT dopo
aver inizialmente accordato il mantenimento dell’entità del corrispettivo nei limiti di 3
euro + IVA fino al 30 aprile 2007, ha proceduto ad applicare un
incremento graduale nei mesi successivi fino a raggiungimento dell’importo di
7,5 euro + IVA. Successivamente, ha invece rivisto la propria
posizione richiedendo, per il 2007, alle organizzazioni di soccorso una quota fissa
pari a 700 euro + IVA per ogni officina, convenzionata o di proprietà
dell’operatore di soccorso oltre ad un contributo di sala radio pari
a 4 euro + IVA per ogni soccorso effettuato1. 9. Le
concessionarie autostradali interessate hanno evidenziato che l’incremento del
corrispettivo richiesto è determinato dall’esigenza di coprire i costi effettivi
sostenuti dalla concessionaria autostradale per la gestione della sala radio e
dal confronto di mercato con l’operatore di soccorso autostradale SPS S.A. S.p.A.
che ha ritenuto sostenibile e condivisibile il nuovo maggiore aumento. III. IL QUADRO
DI RIFERIMENTO: IL SETTORE AUTOSTRADALE ED
I SERVIZI DI SOCCORSO MECCANICO AUTOSTRADALE
(SSM) 10. La rete
autostradale italiana fa interamente capo all'ANAS, il quale ne affida in larga misura
la costruzione e la gestione a società concessionarie mediante apposite
convenzioni che fissano la durata dell'esercizio, i diritti e gli obblighi delle
concessionarie, nonché i criteri per l'adeguamento delle tariffe. Le convenzioni
con cui viene affidata la gestione delle tratte
autostradali contengono previsioni
pressoché analoghe e la gestione complessiva della 1 Secondo quanto
dichiarato da ACI, la valorizzazione della quota fissa da corrispondere per
le officine autorizzate e del totale
del contributo sala radio sarebbe sostanzialmente equivalente alla somma dei contributi sala radio
complessivamente dovuti sulla base dell’importo di 7,5 euro + IVA. 4 rete autostradale
italiana è disciplinata da un quadro regolamentare unico sull'intero
territorio nazionale e differenziato rispetto a quello vigente in altri Paesi. 11. La gestione
della rete autostradale comprende tutte le attività atte a garantire la sicurezza
sulla rete autostradale gestita, il controllo e l'assistenza al traffico,
l'esazione di pedaggi, l'informazione, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di ampliamento ed ammodernamento delle infrastrutture,
ecc.. Oltre alla
gestione della rete autostradale in senso stretto, la concessione riguarda tutti i servizi
che vengono resi agli utenti di tale rete alcuni dei quali sono a loro volta
affidati dalle concessionarie in regime di sub-concessione (ad esempio, i
servizi di ristorazione e oil nelle aree di servizio) mentre altri vengono assicurati in
regime di licenza in presenza di determinati requisiti la cui ricorrenza
è accertata dal concessionario (nel caso dei servizi di soccorso meccanico autostradale). 12. Le
Convenzioni che regolano i rapporti tra il concedente (ANAS) e il concessionario autostradale
impongono a quest’ultimo la promozione ed il mantenimento, a propria cura
e spese - ed in condizioni di equilibrio economico-finanziario - delle
attività inerenti le tratte autostradali di competenza tra cui rientra
il soccorso meccanico autostradale. Queste, approvate di norma con
Decreto Interministeriale, infatti, stabiliscono espressamente che il
concessionario riscuote i pedaggi autostradali e “assume l’obbligo
di provvedere, a propria cura e spese, all’esercizio dell’autostrada [….] per
tutta la durata della concessione“ nonché “al mantenimento ed alla promozione di un servizio di
soccorso stradale” (art. 3, sub c della
Convenzione). Da quanto sopra
sembra dunque che l’onere di fornire tale servizio, sulla base dello stesso
titolo concessorio, gravi integralmente sul
soggetto gestore della tratta
autostradale, che non può scaricarne il costo né a monte, sul soggetto concedente, né
a valle, sugli operatori di soccorso autorizzati in quanto tale onere
è remunerato direttamente ed esclusivamente attraverso la riscossione del pedaggio
autostradale. 13. Più
nel dettaglio, i servizi di soccorso autostradale sono disciplinati dalla Direttiva 24
maggio 1999 del Ministero dei Lavori pubblici e dai singoli Regolamenti
interni adottati da ciascuna delle società concessionarie e costituenti parte
integrante delle Convenzioni intercorrenti tra queste e gli operatori autorizzati a
fornire i servizi di soccorso. La norma, oltre a ribadire che “rientra nei
compiti degli Enti [proprietari e concessionari di autostrade] 5 garantire, su tutto il tracciato autostradale di
competenza, l’organizzazione del sistema di assistenza e sicurezza ed il suo
mantenimento in perfetta efficienza”, stabilisce che “tale sistema di
assistenza e sicurezza deve svolgersi attraverso appositi sistemi di chiamata di
soccorso (cd. colonnine SOS),
opportunamente collegati ad una centrale operativa dell’Ente, e su un adeguato e tempestivo servizio di soccorso […]”. In caso
contrario, “la mancanza di un sistema di assistenza, come sopra descritto, facendo venire meno un requisito
essenziale previsto nella definizione di autostrada […] può costituire
causa di declassamento dell’autostrada in strada extraurbana principale,
con tutte le conseguenza di ordine giuridico-economico
che ne derivano”. In tale ottica,
si precisa che “la centrale operativa dell’Ente, valutando prioritariamente gli aspetti della sicurezza, deve
indirizzare la chiamata [dell’utente] nei
confronti del soggetto autorizzato che nella particolare situazione sia in grado di intervenire più
rapidamente e con attrezzature maggiormente adeguate. Nel caso di più centri
autorizzati per l’intervento che si trovino in analoghe condizioni e l’utente
non abbia espresso preferenza le chiamate dovrebbero essere alternate fra
di loro in modo perequativo”. 14. Il servizio
di soccorso stradale assume inoltre i caratteri del servizio pubblico essenziale
qualora gli interventi riguardino un “veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe
di accesso o di uscita o nella corsia di emergenza” e in tali casi
la centrale operativa dell’Ente dispone immediatamente
l’intervento “prescindendo dalla facoltà di scelta dell’utente, avendo unicamente riguardo all’entità
ed all’ubicazione sia delle strutture interne che di quelle di supporto
esterne autorizzate in modo tale da garantire, in condizioni di sicurezza, l’effettuazione
dell’intervento stesso con la massima tempestività”(Art. 4). 15. Infine, la
Direttiva disciplina i presupposti affinché i soggetti interessati possano essere autorizzati
a svolgere servizi di SSM e a tal fine stabilisce che gli Enti “al
fine di garantire l’uniformità del servizio, nell’ambito degli standard di sicurezza, devono accertare l’esistenza
dei requisiti prescritti in capo ai soggetti richiedenti, controllandone
durante il periodo di validità dell’autorizzazione, il loro permanere per tutte
le tratte autostradali di competenza”. 16. In
conformità ai principi generali fissati dalla Direttiva ed in esecuzione di ciascuna
Convenzione-Tipo, le singole concessionarie autostradali adottano un regolamento
per lo svolgimento dell’SSM sulle tratte 6 autostradali gestite, che
disciplina in dettaglio la struttura e le modalità di svolgimento dell’SSM. In particolare,
il regolamento stabilisce: i) le garanzie che l’organizzazione dovrà prestare; ii) le sanzioni pecuniarie che l’organizzazione
dovrà corrispondere alla
concessionaria in caso di inadempimenti; iii)
le ipotesi di risoluzione espressa del
rapporto autorizzativo con la concessionaria; iv) le tariffe massime
applicabili per lo svolgimento dell’SSM già predeterminate dalle concessionarie
autostradali in sede associativa (AISCAT)2. IV. IL MERCATO
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SOCCORSO AUTOSTRADALE 17. In base a
quanto previsto dalle convenzioni stipulate con l'ANAS, la gestione delle diverse
tratte autostradali è di competenza delle società concessionarie, le quali, a
loro volta, autorizzano società terze a fornire i servizi di soccorso
stradale. L’autorizzazione, attraverso un’apposita convenzione, conferisce all’operatore
di soccorso stradale il diritto di prestare i propri
servizi su una determinata tratta in concessione e di essere inserito nel sistema di
smistamento e gestione delle chiamate degli utenti predisposto dalle sale
radio operative gestite in esclusiva da parte di ciascun concessionario. 18. La
convenzione, oltre a recepire in toto il
Regolamento adottato dalla società concessionaria
(che assume la natura di “condizioni generali di contratto”), disciplina i
diritti e gli obblighi dell’operatore di soccorso stradale, le
modalità di gestione delle chiamate generiche e nominative da parte degli utenti,
determina le tariffe massime da applicare a questi ultimi e le eventuali
sanzioni da applicare agli operatori di soccorso in caso di ritardo o di totale
inadempienza, soprattutto in quei casi in cui l’intervento assume i connotati del servizio
pubblico. 19. Con
particolare riferimento alla gestione delle chiamate da parte degli utenti, la sala radio
operativa della società concessionaria è chiamata a smistare la richiesta di
intervento nei confronti dell’operatore di soccorso più adatto (in termini di
tempestività e attrezzature più idonee) nel caso di chiamate generiche da
parte degli utenti o ad autorizzare l’impresa di soccorso interpellata ad
effettuare l’intervento, nel caso di chiamata diretta 2 Dalle indagini
svolte risulta inoltre che le società concessionarie stabiliscono le
tariffe massime dei servizi di soccorso
autostradale in modo congiunto, attraverso l’associazione di categoria
AISCAT. 7 da parte dell’utente
convenzionato con un particolare operatore di soccorso. Peraltro, il
Regolamento prevede che ogni qual volta vengano meno le condizioni di sicurezza e
transitabilità o l’intervento rivesta i caratteri del servizio pubblico, la
sala radio operativa della società concessionaria avrà la facoltà di far eseguire
gli interventi di soccorso o di recupero ad Enti o ditte dalla stessa scelti,
derogando ai criteri di selezione sopra richiamati. In tale ottica, il servizio di
sala radio operativa fornito, in via esclusiva, dalla società concessionaria rappresenta per
l’operatore di soccorso un momento essenziale di snodo,
disciplina e condizionamento della propria attività. 20. Il mercato
dei servizi di soccorso meccanico autostradale sembra, allo stato delle
informazioni disponibili, potersi considerare di dimensione locale, corrispondente ad ogni singola
concessione autostradale. Ciascuna tratta gestita in concessione,
infatti, non sembra sostituibile con altre dal punto di vista degli operatori
di soccorso stradale. A tal fine, è sufficiente rilevare che un operatore di
soccorso intenzionato a fornire ad un proprio cliente il servizio di SSM su tutta
la rete autostradale deve necessariamente disporre dell’autorizzazione
su ogni singola tratta e conseguentemente poter usufruire dei servizi di
smistamento forniti dalle sale radio operative di ciascun concessionario autostradale. A
conferma di ciò, gli operatori di soccorso stradale segnalanti
hanno sottolineato l’esigenza di garantire ai propri clienti un servizio di
assistenza capillare ed esteso ad ogni concessione compresa nella rete
autostradale nazionale; ragione per cui, gli stessi hanno dichiarato di non essere
disposti ad interrompere il rapporto con alcuna concessionaria pur in presenza di
considerevoli aumenti degli oneri a proprio carico. 21. Va poi
rilevato che la domanda finale dei servizi di soccorso ha un carattere prettamente
locale in quanto espressa dagli utenti che necessitano di tali servizi in un
determinato punto della rete non programmabile a priori. Tale
peculiarità è ancor più evidente per quella parte della
domanda che non è abbonata ad
alcun operatore di SSM e che, dunque, è totalmente dipendente dall’attività
della sala radio operativa nell’individuazione dell’operatore di
soccorso più adeguato per l’intervento richiesto; tali utenti, pertanto, non hanno
alcuna possibilità di scelta tra le diverse ed eventuali condizioni commerciali
offerte dagli operatori di SSM autorizzati in quel determinato punto della
rete autostradale. 8 V. LA POSIZIONE
DOMINANTE DEI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI 22. Sulla base
di quanto premesso, possono, dunque, essere identificati tanti mercati distinti del
prodotto quante sono le concessioni autostradali, in ciascuno dei quali il
rispettivo concessionario esercita prerogative e funzioni circa l’accesso e le
modalità di svolgimento del servizio tali da individuare a suo carico un
significativo potere di mercato. Ciascuna concessione autostradale, infatti,
rappresenta il più piccolo contesto nel cui ambito è possibile, tenendo conto
delle esistenti opportunità di sostituzione, l’esercizio di un
significativo grado di potere di mercato da parte del concessionario autostradale. L’esercizio
di tale potere è peraltro ulteriormente agevolato dalla
gestione esclusiva in capo al concessionario della sala radio
operativa e relativa struttura logistica presente in maniera capillare sull’intera tratta
gestita in concessione. 23. Può
ragionevolmente ritenersi, dunque, che SP, SAT e ANAS in quanto gerenti in via
esclusiva le rispettive tratte autostradali in regime di concessione, detengano una
posizione dominante nei relativi mercati della gestione dei servizi di
soccorso autostradale. SP, SAT e ANAS, infatti, non forniscono direttamente il
servizio di soccorso stradale sulle tratte autostradali ma
rappresentano gli unici soggetti sui quali grava, in via esclusiva, l’onere di
organizzare, promuovere e mantenere, a propria cura e spese ed in
condizioni di equilibrio economico-finanziario il servizio di soccorso sull’intera
tratta autostradale di competenza. Essi, pertanto, sono gli unici soggetti in
grado di autorizzare l'accesso alla rete e di garantire i servizi di sala radio
operativa, entrambi presupposti imprescindibili per consentire lo svolgimento dei
servizi in parola. VI. IL PRESUNTO
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 24. In relazione
ai comportamenti denunciati, va in primo luogo verificato se l’imposizione di
un contributo agli operatori di SSM per i servizi forniti dalle sale radio operative
sia giustificato. Si è visto, infatti, che il concessionario e non altri ha l’obbligo
di provvedere all’organizzazione, promozione e mantenimento di un servizio
di soccorso stradale che può, peraltro, frequentemente assumere i
caratteri del pubblico servizio. In considerazione 9 dell’esercizio, tra
le altre, di tale funzione, il concessionario è autorizzato ad incamerare totalmente il
pedaggio autostradale versato dagli utenti. 25. Sul punto,
la direttiva 24 maggio 1999 citata, nel disciplinare la portata di tale onere
gravante sul concessionario, attribuendo a quest’ultimo la proprietà della sala
radio operativa e disciplinando i casi in cui il servizio assume carattere
pubblicistico, non interviene ad attribuire eventuali oneri a carico degli operatori
di SSM per l’utilizzo della sala radio operativa. Sul punto, nemmeno la
Convenzione-Tipo regolante i rapporti tra concedente e concessionario prevede una
diversa ripartizione dei costi riconducibili alla predisposizione ed al
funzionamento delle sale radio operative. La traslazione
di tali oneri finanziari sugli operatori di SSM sembra configurarsi, pertanto, come
una scelta autonoma dei concessionari non supportata né tanto meno
autorizzata da alcuna fonte normativa primaria o secondaria. 26. Quanto alle
condotte riguardanti l’aumento ingiustificato del contributo spese per il servizio
di sala radio, risulta che SP, SAT e ANAS hanno subordinato il rinnovo dell’autorizzazione
ad ACI e VAI per lo svolgimento dell’SSM alla
corresponsione di un significativo aumento del contributo spese per ciascun
intervento registrato. Gli elementi acquisiti mostrano, infatti, che ANAS e SP
hanno effettivamente applicato alle nuove convenzioni in vigore dal
2006 l’aumento del contributo per la sala radio, passando da una
precedente richiesta di 3 euro + IVA ad un contributo di 7,5 euro + IVA
per ogni soccorso effettuato. SAT, dopo aver
mantenuto l’entità del corrispettivo nei limiti di 3 euro + IVA fino al 30
aprile 2007, ha quindi proceduto ad un incremento graduale nei mesi successivi
fino a raggiungimento dell’importo di 7,5 euro + IVA. Per il 2007, SAT
ha rivisto la propria posizione richiedendo alle organizzazioni di soccorso una
quota fissa pari a 700 euro + IVA per ogni officina, convenzionata
o di proprietà dell’operatore di soccorso oltre ad un contributo di sala radio
pari a 4 euro + IVA per ogni soccorso effettuato3. 27. Alla luce
delle considerazioni che precedono, l’applicazione e/o il successivo aumento dei
contributi per i servizi resi dalle sale radio operative nelle tratte
interessate appaiono, dunque, integrare gli estremi di altrettante condotte abusive,
rilevanti ai sensi dell’art. 3 della l. n. 287/90. Infatti, le
condizioni di prezzo praticate da SP, SAT e ANAS nelle tratte interessate sono
significativamente maggiori rispetto a quelle praticate dalle 3 Secondo quanto
dichiarato da ACI, la valorizzazione della quota fissa da corrispondere per
le officine autorizzate e del totale
del contributo sala radio sarebbe sostanzialmente equivalente alla somma dei contributi sala radio
complessivamente dovuti sulla base dell’importo di € 7,50+IVA. 10 altre concessionarie
di tratte autostradali, alcune delle quali con maggior traffico e, pertanto,
caratterizzate da un maggior costo per la resa dei servizi di sala radio. E
ciò risulta in maniera ancor più evidente se si considera che molte delle
concessionarie attive su altre porzioni della rete autostradale nazionale e che praticano
un contributo minore (pari a 3 euro + IVA) appartengono allo stesso
Gruppo Autostrade cui sono nondimeno riconducibili SP e SAT. VII. LA PRESUNTA
INTESA TRA GLI OPERATORI DI SSM 28. Le tariffe
massime relative ai servizi di SSM sono determinate dai concessionari autostradali in
sede associativa (AISCAT) e successivamente trasfuse nel Regolamento
di disciplina dell’SSM predisposto da ciascun concessionario autostradale4. 29. Dalle
indagini effettuate emerge che ACI Global e Europ Assistance VAI, in
relazione ai servizi di SSM forniti su tutte le tratte ricomprese sulla rete autostradale
nazionale, sono entrambe allineate sui massimi tariffari predisposti in sede AISCAT5. 30. Tale
parallelismo nella determinazione delle condizioni commerciali da applicare alla clientela
può integrare gli estremi per un’infrazione all’articolo 81, par. 1, del
Trattato CE, in quanto riguarda i principali operatori di soccorso autostradale
attivi in ambito nazionale su tutte le tratte ricomprese nella rete
autostradale. RITENUTO,
pertanto, che SP, SAT e ANAS sono in posizione dominante sui relativi
mercati della gestione dei servizi di soccorso meccanico autostradale e che, quindi,
i comportamenti da queste adottati nei confronti di ACI e Europ Assistance VAI appaiono
configurare altrettanti abusi di posizione dominante
vietati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287/90; RITENUTO,
inoltre, che l’allineamento delle tariffe praticate da ACI Global e Europ Assistance VAI per la
fornitura dei servizi di SSM appare configurare un’intesa
avente per oggetto e/o effetto una restrizione della concorrenza, in violazione
dell'articolo 81, par. 1, del Trattato CE; 4 Cfr, a proposito, il sito web www.autostrade.it/pdf/tariffe-soccorso.pdf. 5 Cfr. Il Sole 24Ore.com del 23 luglio 2007, “Tanti
vantaggi oltre al soccorso stradale” ma anche http://www.esasoccorso.it/?s=2&tx=le-nostre-tariffe
e
sul sito web www.aciglobal.it al link “ACI Soccorso stradale 803116” e http://www.vai803803.it. 11 DELIBERA a) l'avvio
dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle
società Strada dei Parchi S.p.A., Società Autostrada Tirrenica S.p.A. e ANAS
S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell’art. 3 della legge n. 287/90; b) l’avvio dell’istruttoria
ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle
società ACI Global S.p.A. e Europ Assistance VAI S.p.A. per accertare l’esistenza di
violazioni dell’art. 81, par. 1, del Trattato CE; c) la fissazione
del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento
per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di
essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla
Direzione “Industria e Servizi” di questa Autorità almeno dieci giorni
prima della scadenza del termine sopra indicato; d) che il
responsabile del procedimento è il Dott.
Arduino D’Anna; e) che gli atti
del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Industria
e Servizi” di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché
da persona da essi delegata; f) che il
procedimento deve concludersi entro il 30 ottobre 2008. Il presente
provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO
GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |