ANTITRUST: LIBERALIZZARE ORARI E TURNI DELLE FARMACIE
Il testo della segnalazione
COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST: LIBERALIZZARE ORARI E TURNI DELLE
FARMACIE
Per garantire maggiore libertà dei
consumatori e il confronto concorrenziale con gli altri canali distributivi
Liberalizzare orari, turni e ferie delle farmacie stabiliti su base regionale per
garantire maggiori opportunità di accesso ai farmaci da parte dei
cittadini e offrire agli stessi farmacisti le armi necessarie per
fronteggiare la concorrenza degli altri canali distributivi.
Lo chiede l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in una segnalazione approvata il 1° febbraio e
inviata al Governo, ai presidenti di Camera e Senato e alle Regioni.
Secondo l’Autorità occorre:
1) eliminare il limite di ore massime per
l’apertura giornaliera o settimanale, estendendo la facoltà di
apertura degli esercizi al di là degli orari minimi previsti dalla
normativa;
2) eliminare i giorni di chiusura obbligatoria
domenicale, festiva e infrasettimanale;
3) eliminare il limite minimo di ferie
annuali;
4) eliminare l'imposizione di obblighi di
uniformità negli orari di apertura;
Nella segnalazione l’Autorità ricorda
di avere in più occasioni espresso l’auspicio
di una regolamentazione dell’attività delle farmacie a livello
regionale maggiormente improntata alla promozione della concorrenza.
Per l’Autorità se appaiono giustificati
orari e turni minimi di vendita, perché finalizzati ad assicurare l’obiettivo
di interesse pubblico della piena reperibilità dei
farmaci, i vincoli che impediscono ai farmacisti di prestare i propri servizi
oltre gli orari e i turni minimi appaiono restringere ingiustificatamente la
concorrenza tra farmacie, impedendo l’ampliamento dell’offerta a beneficio
dei consumatori.
La rimozione dei vincoli è ancor
più necessaria alla luce del decreto Bersani che ha introdotto la
possibilità di vendita dei farmaci senza obbligo di
prescrizione (SOP) da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie.
Numerosi titolari di farmacia hanno infatti
avvertito la necessità di disporre di maggiore libertà nelle
proprie scelte commerciali, anche in termini di orari di apertura, turni,
ferie, ecc., come testimoniato da numerose sollecitazioni pervenute
all’Autorità. I vincoli segnalati risultano in
effetti discriminatori, visto che impediscono alle farmacie di operare
“ad armi pari” rispetto ai nuovi operatori autorizzati dal decreto Bersani:
nel nuovo quadro regolamentare, i limiti massimi all’apertura delle farmacie
rischiano in sostanza di mettere in discussione la permanenza sul mercato
degli esercizi farmaceutici maggiormente soggetti alla concorrenza nascente
e, quindi, la stessa capillarità della rete delle farmacie.
L’Autorità segnala infine gli aspetti
problematici delle previsioni regionali che riconoscono competenze agli
organismi rappresentativi dei farmacisti nella definizione dei limiti massimi
di apertura al pubblico delle farmacie e delle
relative deroghe. Se a decidere sono gli stessi rappresentanti dei farmacisti
c’è il rischio che si tenda ad uniformare
l’attività degli associati limitando le loro autonome iniziative imprenditoriali.
Roma, 2 febbraio 2007
Segnalazione/Parere
VINCOLI RELATIVI ALL'ORARIO DI
APERTURA DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI
DATI GENERALI
articolo
(L.287/90)
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21-Attività
di segnalazione al Parlamento e al Governo
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rif
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AS381
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decisione
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01/02/2007
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invio
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01/02/2007
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PUBBLICAZIONE
SEGNALAZIONE/PARERE
mercato
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(523)
Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali,di cosmetici e di
articoli di profumeria
(G) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
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destinatari
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Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro della salute
Ministro per lo Sviluppo Economico
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano
Presidenti delle Giunte Regionali
Presidenti dei Consigli Regionali
Presidenti delle Giunte Regionale di Trento e Bolzano
Presidenti dei Consigli Regionali di Trento e Bolzano
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Testo
Segnalazione/Parere
Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato intende
formulare alcune osservazioni in merito ai vincoli relativi
all’attività delle farmacie concernenti l’apertura al pubblico degli
esercizi farmaceutici e presenti nella gran parte delle leggi regionali che
disciplinano tale materia.
Detti vincoli riguardano: i) l’orario di apertura
massimo quotidiano o settimanale di ogni esercizio, ii)
il limite minimo di giorni di chiusura per ferie annuali, iii) l’imposizione della chiusura
domenicale o per festività, iv) l’uniformità
degli orari di apertura
[Si vedano, a titolo esemplificativo, le
legislazioni delle Regioni Liguria, Lombardia e Lazio.].
Inoltre, numerose leggi regionali riconoscono agli
organismi rappresentativi dei farmacisti poteri di intervento sulle decisioni
delle amministrazioni competenti relative alle questioni indicate [E’
il caso, ad esempio, delle leggi regionali di Lombardia, Veneto e Lazio.].
L’Autorità ha in più
occasioni espresso l’auspicio di una maggiore considerazione delle
esigenze di promozione della concorrenza in relazione ai suddetti aspetti
della regolamentazione dell’attività delle farmacie. Tali
sollecitazioni sono state formulate nell’indagine conoscitiva sugli Ordini
e Collegi Professionali del 1997 [Cfr.
Indagine conoscitiva IC 15, del 9 ottobre 1997, in Bollettino n.
42/1997.], nella segnalazione sulla Regolamentazione
degli esercizi farmaceutici del 1998 [Cfr.
segnalazione AS 144, del 18 giugno 1998, in Bollettino n.
23/1998.] e nella
segnalazione sulla Regolamentazione degli orari e turni delle farmacie del
2000 [Cfr. segnalazione
AS 194, del 17 febbraio 2000,
in Bollettino n. 7/2000.].
In tali interventi si era evidenziato che, se appaiono
giustificati orari e turni minimi di vendita, in quanto tesi ad assicurare
l’obiettivo di interesse pubblico della piena reperibilità dei
prodotti farmaceutici, i vincoli che impediscono ai farmacisti di prestare i
propri servizi oltre detti orari e turni minimi appaiono restringere
ingiustificatamente la concorrenza tra farmacie. La preclusione ai farmacisti
della facoltà di prestare il servizio al di là degli orari e
turni minimi prefissati costituisce un ostacolo all’adozione di strategie
differenziate a seconda delle caratteristiche della
domanda nell’ambito territoriale di ubicazione delle singole farmacie e,
quindi, all’ampliamento dell’offerta a beneficio dei consumatori.
L’Autorità è consapevole che sulle questioni
in esame è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale
ritenendo che i vincoli di cui trattasi sottendano la volontà del
legislatore di salvaguardare la distribuzione capillare delle farmacie e,
conseguentemente, di garantire l’obiettivo di interesse pubblico di accesso
ai farmaci [Cfr. Sentenza della Corte
Costituzionale del 4 febbraio 2003, n. 27.].
L’Autorità osserva, al riguardo, che i recenti
mutamenti del contesto normativo, successivi alla citata sentenza, consentono
un ripensamento della disciplina in esame.
Con legge n. 248/06 di conversione del decreto legge n.
223/2006, il legislatore nazionale ha, infatti, espresso la necessità
di promuovere la concorrenza nell’attività di distribuzione al
dettaglio dei farmaci. L’articolo 5 prevede la possibilità di vendita
dei farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) da
parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie, purché dotati di un
apposito reparto e dell’assistenza di uno o più farmacisti abilitati
all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine.
L’articolo 1 della stessa legge stabilisce che le
disposizioni in essa contenute mirano a garantire il
rispetto del principio costituzionalmente garantito della tutela della
concorrenza e a rafforzare la libertà di scelta del
cittadino-consumatore, espressamente enunciando la volontà del
legislatore di assicurare, a tal fine, l’osservanza delle raccomandazioni e
dei pareri espressi dall’Autorità nelle materie su cui la legge
medesima interviene.
Peraltro, la nota esplicativa diramata dal Ministero dello
Sviluppo Economico all’indomani dell’adozione del
decreto-legge, dà espressamente conto degli interventi
dell’Autorità presi in esame ai fini della redazione delle
disposizioni del decreto. Per quanto attiene al settore farmaceutico viene richiamata esplicitamente la segnalazione del 18
giugno 1998 sopra citata.
L’ingresso sul mercato di nuovi operatori, consentito
dalle recenti modifiche normative, ha fatto avvertire a numerosi titolari di
farmacia l’esigenza di disporre di maggiore libertà nel compimento
delle proprie scelte commerciali, anche in termini di orari di apertura,
turni, ferie, ecc., come testimoniato da numerose
sollecitazioni fatte pervenire all’Autorità da parte di titolari di
farmacie.
Le predette modifiche normative appaiono informate al
principio per cui l’obiettivo di tutelare la salute
dei cittadini, cui anche fa riferimento la summenzionata sentenza
costituzionale, non è incompatibile con più elevati livelli di
concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci. Ed
infatti, con le disposizioni sopra citate della legge 248/06, il
legislatore ha introdotto elementi di concorrenzialità nel settore (la
vendita dei farmaci SOP fuori canale) assai più significativi di
quelli che deriverebbero dalla sola liberalizzazione degli orari.
Sulla base delle considerazioni che precedono,
l’Autorità ritiene di dover evidenziare, oggi ancora più che in
passato, che i vincoli posti dalle normative regionali in esame non
soddisfano i requisiti della necessarietà e proporzionalità.
Sotto il profilo della necessarietà, la circostanza
che alcune Regioni si siano determinate ad assicurare maggiore libertà
di scelta ai titolari di farmacia in tema di orari e turni dimostra la
compatibilità della maggiore liberalizzazione dell’attività
delle farmacie con l’obiettivo di garantire la permanenza sul mercato di un
numero minimo di farmacie nelle diverse aree territoriali [Si
tratta di Regioni che, in diversa misura, hanno compiuto scelte di
liberalizzazione; tra queste, le Regioni Toscana, Valle d’Aosta, Emilia
Romagna.]; nello stesso senso depongono le
previsioni di alcune leggi regionali, secondo cui i Sindaci o le ASL, dietro
specifica richiesta del titolare di farmacia, possono discrezionalmente
derogare a tali vincoli
[Cfr., ad esempio, le leggi regionali di Veneto ed Umbria. ].
In merito alla proporzionalità dei vincoli, si
rileva che l’obiettivo di garantire la presenza capillare delle farmacie si
presta ad essere parimenti realizzato mediante il pieno sfruttamento delle
opportunità di crescita imprenditoriale di cui dispongono le farmacie
nello svolgimento delle attività non soggette a regolamentazione e, in
generale, ricorrendo agli strumenti volti al miglior soddisfacimento della
domanda (ad esempio, sconti sui farmaci da banco e sui parafarmaci,
miglioramento dell’assistenza nella vendita dei farmaci etici, promozione
dell’uso dei generici, offerta di servizi aggiuntivi alla clientela anche
volti a facilitare l’accesso al SSN).
I vincoli di cui si discute risultano, infine, discriminatori, atteso che impediscono alle farmacie di
operare “ad armi pari” rispetto ai nuovi operatori autorizzati dalla legge n.
248/06 alla vendita di farmaci.
In definitiva, paradossalmente, la disciplina che solo
ieri, nel garantire la capillarità della distribuzione di farmaci
sull’intero territorio nazionale, finiva altresì per “proteggere” le
farmacie dalla concorrenza reciproca, oggi limita fortemente la
capacità delle farmacie di replicare alle pressioni concorrenziali
esercitate dagli altri canali di distribuzione dei farmaci SOP e di prodotti
parafarmaceutici. In altri termini, nel nuovo quadro regolamentare, i limiti
massimi all’apertura delle farmacie rischiano di mettere in discussione la
permanenza sul mercato degli esercizi farmaceutici maggiormente soggetti alla
concorrenza nascente e, quindi, la stessa capillarità della rete che
tramite la disciplina in tema di turni e orari si era inteso tutelare.
L’evoluzione in atto nel mercato non è, quindi,
più compatibile con posizioni volte al mantenimento dello status quo ma
indirizza piuttosto le farmacie ad intraprendere nuove strategie
imprenditoriali idonee sempre più a valorizzare le specificità
proprie dell’esercizio farmaceutico.
Ulteriori elementi di problematicità si rinvengono
nelle previsioni contenute in un numero significativo di leggi regionali
volte a riconoscere competenze più o meno incisive (segnatamente, di
tipo consultivo o decisionale) agli organismi esponenziali dei farmacisti nel
definire i limiti massimi di apertura al pubblico delle farmacie e le
relative deroghe. La circostanza che il compito di decidere su iniziative di
tipo economico dei farmacisti sia attribuito alle
stesse associazioni di imprese che rappresentano i farmacisti pone evidenti
problemi sotto il profilo della tutela della concorrenza. La loro natura di
associazioni di imprese comporta il rischio che le decisioni in tema di orari,
turni, ferie ecc. possano essere finalizzate ad
uniformare l’attività degli associati ed a precludere autonome
iniziative imprenditoriali del singolo farmacista.
Con specifico riferimento alle deroghe, si deve aggiungere
che gli organi di tali organismi rappresentativi che assumono decisioni al
riguardo sono composti da farmacisti che operano in
concorrenza con il farmacista richiedente la deroga; i membri di tali organi
possono, pertanto, avere interessi contrari a quelli del concorrente sulla
cui richiesta sono chiamati a pronunciarsi.
Ne consegue che interventi regolatori, già di per
sé ingiustificatamente restrittivi, appaiono ancor più inconciliabili
con le esigenze di interesse pubblico di tutela della
concorrenza ove si realizzano per effetto di prese di posizione più o
meno vincolanti degli organismi rappresentativi dei soggetti regolati, dando
così luogo ad un’ingiustificata deroga di pubblici poteri ad operatori
privati.
In conclusione, l’Autorità,
nel ribadire quanto già espresso in passato, auspica che i legislatori
regionali si determinino a:
· eliminare il limite di ore massime
per l’apertura giornaliera o settimanale, estendendo la facoltà di
apertura degli esercizi al di là degli orari minimi previsti dalla
normativa;
· eliminare i giorni di chiusura
obbligatoria domenicale, per festività e infrasettimanale;
· eliminare il limite minimo di ferie
annuali;
· eliminare l'imposizione a livello
regionale o comunale di obblighi di uniformità negli orari di
apertura;
· evitare, in ogni caso, che le
decisioni assunte in materia dalle amministrazioni locali siano condizionate
da interventi degli organismi rappresentativi dei farmacisti.
L’Autorità ha il compito istituzionale di
perseguire l’interesse pubblico di tutela della concorrenza e ritiene, pertanto,
doveroso dare il proprio contributo alla realizzazione di un equilibrato
contemperamento tra il suddetto interesse e quello di tutela della salute,
nella fattispecie del pieno accesso ai farmaci da parte dei consumatori ed
auspica, in tale ottica, che i soggetti in indirizzo tengano
conto delle considerazioni di ordine concorrenziale sopra rappresentate.
IL
PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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