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Antitrust COMUNICATO
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del provvedimento
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Il
testo del provvedimento
L’AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA
SUA ADUNANZA del 27 marzo 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTO il Titolo III del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come
modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146; VISTO il “Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con
delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n.
283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito
Regolamento); VISTI gli atti del procedimento; VISTA la comunicazione di avvio del
procedimento PS91 del 21 febbraio 2008, volto a verificare l’esistenza di
pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23,
24, 25 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, così come richiamati
altresì dall’art. 57, comma 2, del medesimo Decreto, come modificato
dall’art. 8 del Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, poste in essere
dalle società Enel S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Enel Energia
S.p.A. e Enel Servizio Elettrico S.p.A.; VISTE le delibere dell’Autorità
del 21 febbraio 2008, con cui sono state autorizzate ispezioni, ai sensi
dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, presso le sedi delle
società Enel S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Enel Energia S.p.A. e
Enel Servizio Elettrico S.p.A. nonché presso le sedi di
Visiant Contact Centre S.r.l., Primavox S.a.s.,
Easy Word S.a.s. di Nardo Maria e In & Out S.p.A.; VISTE le memorie presentate dalle
società Enel S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Enel Servizio
Elettrico S.p.A. Enel Energia S.p.A. in data 13 febbraio 2008; VISTA la nota del 20 marzo 2008, con la
quale l’Autorità ha deliberato di invitare le Società del
Gruppo Enel a rimuovere i profili di possibile scorrettezza delle pratiche
oggetto del procedimento; VISTA la successiva comunicazione di
Enel Energia S.p.A. pervenuta in data 25 marzo 2008; CONSIDERATO quanto segue: I. FATTO 1. Nei mesi di novembre/dicembre 2007 e
gennaio/febbraio 2008, sono pervenute diverse segnalazioni con cui numerosi
consumatori hanno contestato alla società Enel Energia S.p.A.,
società che opera nel Mercato libero dell’energia, l’attivazione di
forniture di energia elettrica e/o di gas, da essi asseritamente
mai richieste o rispetto alle quali è stato
tempestivamente esercitato il diritto di ripensamento o il diritto di recesso1.
2. Inoltre, nei mesi di ottobre e novembre 2007, sono
pervenute altre denunce con cui alcuni consumatori hanno segnalato la
presunta ingannevolezza di alcuni messaggi
riconducibili alla campagna pubblicitaria volta a promuovere le offerte
riferite all’elettricità e al gas, denominate “Bioraria” e “Vantaggio
5+”, in quanto le stesse sarebbero idonee ad indurre in errore il
consumatore in ordine all’identità del soggetto offerente ed in quanto
non lascerebbero intendere che l’adesione alle offerte pubblicizzate
determina lo spostamento dell’utente ad un nuovo fornitore nonché, con
specifico riferimento all’energia elettrica, il passaggio dal mercato di
Maggior Tutela al Mercato Libero, con conseguente adesione ad un piano
tariffario soggetto, in futuro, alle variazioni di mercato. 1
Ulteriori
denunce
sono pervenute anche dopo l’avvio del presente procedimento. 2 3. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in
data 21 febbraio 2008, è stato avviato il procedimento istruttorio
PS91, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 206/2005, come
modificato dal Decreto Legislativo 146/2007 nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento,
al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in
violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, lettera f), del
Decreto Legislativo n. 206/05, così come richiamati altresì
dall’art. 57, comma 2, del medesimo Decreto. 4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le parti
sono state invitate, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento, a
presentare memorie scritte e documenti entro 7 giorni dal suo ricevimento, al
fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle
pratiche, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05.
5. I professionisti parti del procedimento sono: Enel S.p.A. in
qualità di capogruppo; Enel Energia S.p.A. in qualità di
fornitore dei servizi di energia elettrica e di gas naturale nel Mercato
Libero; Enel Distribuzione S.p.A. in qualità di soggetto erogatore del
servizio di fornitura di energia elettrica ai clienti in Maggior Tutela, sino
al 31 dicembre 2007; Enel Servizio Elettrico S.p.A. in qualità di
soggetto erogatore del servizio di fornitura di energia elettrica ai clienti
o in Maggior Tutela, a far data dal 1°gennaio 2008. 6. I comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali”
consistono: a) nel passaggio di clienti di Enel Distribuzione S.p.A. in
regime di c.d. Maggior tutela al mercato libero realizzato mediante
l’attivazione di una fornitura di energia elettrica non richiesta dai
consumatori e, in particolare, mediante l’adesione all’offerta commerciale
denominata “Energia pura casa”; b) nell’attivazione non richiesta di una
fornitura di gas naturale mediante l’adesione all’offerta commerciale
denominata “Vantaggio 5 +”; c) nella diffusione di una campagna pubblicitaria
volta a promuovere, tra l’altro, le offerte “Bioraria” e “Vantaggio 5 +” e,
in particolare, di due messaggi rappresentati da un volantino diffuso sul
territorio nazionale nei mesi di ottobre e novembre 2007 e da uno spot
televisivo diffuso, tra l’altro, in data 14 ottobre 2007 sull’emittente Rai
Tre alle ore 21.00 circa. I messaggi potrebbero considerasi idonei ad indurre
in errore il pubblico dei destinatari in ordine all’identità del
soggetto offerente e non lascerebbero intendere che l’adesione all’offerta
relativa all’energia elettrica determina il passaggio dell’utente dal mercato
in regime di Maggior Tutela al Mercato Libero, con conseguente adesione ad un
piano tariffario soggetto, in futuro, alle variazioni di mercato e non alla
sola regolamentazione dell’AEEG. 3 2 Cfr. Doc. n. 292. II. ACCERTAMENTI ISPETTIVI 8. Dagli accertamenti ispettivi effettuati presso le sedi delle
società appartenenti al Gruppo Enel, è emersa la consapevolezza
di Enel Energia S.p.A. in ordine all’esistenza di numerose segnalazioni da
parte della clientela e delle associazioni dei consumatori, relativamente a
richieste di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale mai
sottoscritte dai consumatori, che lamentano la falsificazione della firma,
ovvero di richieste che i consumatori dichiarano di aver formulato sulla base
di pubblicità ingannevoli o di informazioni incomplete fornite dagli
agenti o da operatori dei call center2,
rispetto alle quali è stato esercitato il diritto di ripensamento nei
termini di legge o il diritto di recesso. 9. Dagli accertamenti ispettivi effettuati, inoltre, è emerso che,
per l’acquisizione di clienti residenziali sul mercato libero, la
società Enel S.p.A. in nome e per conto di Enel Energia S.p.A., ha
concluso con alcune società esterne (tra le quali Visiant
Contact Centre S.r.l. ed
In & Out S.p.A.) numerosi contratti aventi ad oggetto la prestazione di
attività di contatto telefonico (c.d. Teleselling)
finalizzata alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e
di gas (single energy) e congiuntamente di
energia elettrica e di gas (Dual energy). L’attività viene svolta effettuando chiamate
in uscita verso liste di nominativi selezionati e forniti periodicamente dal
Committente (chiamate in c.d. outbound) ed,
in alcuni casi, mediante la gestione, per conto di Enel, di telefonate in
entrata effettuate da potenziali clienti che contattino il
numero verde 800 900 860 e richiedano informazioni sulle offerte di
Enel Energia (chiamate in c.d. inbound).
Entrambe le categorie di contatto telefonico sono 4 3 Doc. n. 126, 127,129, 205, 259. svolte dai Provider sulla base di processi e di documenti
(script) contenenti le modalità e le espressioni che il singolo
operatore deve utilizzare nella prospettazione
dell’offerta commerciale al consumatore, confezionati ed ideati dalla
società Enel Energia S.p.A. Tra gli script per il Teleselling
in outbound, acquisiti nel corso delle
ispezioni presso la sede centrale di Enel Energia S.p.A. e presso le sedi delle Società Visiant Contact Centre S.r.l. ed
In & Out S.p.A., alcuni erano riferiti alle acquisizioni di prodotti
destinati al segmento residenziale declinabili sia in “Single Energy”
che in “Dual Energy”3. Dagli script si evince che nel corso delle
telefonate non si specifica che Enel Energia è la società
appartenente al Gruppo Enel che opera nel Mercato libero dell’energia
elettrica e del gas e che per i clienti di Enel Servizio Elettrico S.p.A.,
l’adesione alle offerte proposte determina il passaggio dal regime di Maggior
Tutela al Mercato libero, con conseguente adesione ad un piano tariffario
soggetto, in futuro, alle variazioni di mercato. Nel corso della telefonata, inoltre, non viene
fornita alcuna indicazione in ordine al contenuto del modulo successivamente
inviato e che il consumatore è chiamato a sottoscrivere per
l’attivazione dell’offerta. Il consumatore, in particolare, non viene
informato della circostanza che la firma del modulo, precompilato
dall’operatore durante la telefonata, comporta la formulazione di una
proposta commerciale a favore del professionista irrevocabile per 45 giorni. Gli script utilizzati dagli operatori, poi,
omettono di informare il consumatore della possibilità di esercitare
il diritto di ripensamento entro dieci giorni dalla sottoscrizione della
proposta commerciale. A ciò si aggiunga, che, per l’offerta “Dual Energy” l’operatore si limita ad
affermare che l’adesione all’offerta, di volta in volta prospettata, comporta
il vantaggio di un solo fornitore di energia, senza precisare che l’adesione
alla formula “Dual Energy” comporta una opzione del consumatore a favore di Enel Energia anche
per la fornitura di gas naturale. III. MEMORIE DELLE PARTI 5 memorie difensive da
parte delle società Enel S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Enel
Servizio Elettrico S.p.A. ed Enel Energia S.p.A. In particolare, Enel Energia S.p.A., con memoria
pervenuta in data 13 febbraio 2008 e con successiva comunicazione pervenuta
in data 25 marzo – è stata attivata una apposita task-force
per la gestione delle pratiche relative alla riattivazione della
fornitura in regime di maggior tutela dei clienti che hanno presentato
reclami per disconoscimento di firma o per attivazioni realizzate senza piena
consapevolezza. In relazione a questi clienti, Enel Energia ha poi precisato
di avere già sospeso l'invio di fatture e ogni ulteriore
attività volta al recupero di corrispettivi relativi alla fornitura di
energia elettrica nel mercato libero. La stessa società, nel
comunicare a tali clienti che a far data dal 1° maggio 2008 sarà efficace
il ritorno al mercato di maggior tutela, ha specificato che per l'energia
elettrica erogata nelle more di tale passaggio i clienti dovranno pagare,
alla società che opera nel mercato di maggior tutela, il minore tra
l'importo dovuto nel regime di mercato libero e quello che sarebbe stato loro
applicato in regime di maggior tutela; – è stato sospeso l'invio di fatture e ogni ulteriore
attività volta al recupero di corrispettivi relativi alla fornitura di
gas naturale a tutti i clienti che hanno presentato reclami per
disconoscimento di firma o per attivazioni realizzate senza piena
consapevolezza; – a partire dal 22 marzo 2008 è stato provvisoriamente sospeso il
canale di vendita telefonico residenziale outbound
per permettere una ridefinizione degli script a supporto degli
operatori dedicati a tale attività con particolare riferimento alla identità di Enel Energia quale società
che opera nel Mercato libero, alla circostanza che per i clienti in regime di
Maggior Tutela l’adesione all’offerta determina il passaggio al Mercato
libero, alla forma ed alla modalità di conclusione del contratto ed
alla circostanza che l’adesione alla formula “Dual
Energy” comporta una opzione del consumatore a favore di Enel Energia
anche per la fornitura di gas naturale; – la campagna pubblicitaria di vendita che ha dato luogo ai comportamenti
censurati da codesta Autorità è cessata il 31 gennaio 2008. 6 IV. VALUTAZIONI Ciò posto, si rileva che non sussistono fondati motivi di
particolare urgenza per l’adozione della misura cautelare, con particolare
riferimento al requisito del periculum in
mora. Infatti, da un lato, rispetto alle pratiche commerciali consistenti
nell’attivazione non richiesta di forniture di energia elettrica e/o gas
naturale, risulta cessata l’esecuzione delle richieste che i consumatori
dichiarano di non aver mai sottoscritto o formulato sulla base di
informazioni inesatte o incomplete e risulta interrotta l’attività di
promozione telefonica che potrebbe comportare l’attivazione di nuove
forniture in assenza di una piena consapevolezza da parte dei clienti.
Dall’altro, con riguardo alle comunicazioni commerciali contestate, si rileva
che la campagna pubblicitaria è cessata dal 31 gennaio 2008. RITENUTO, pertanto, che non emergono elementi idonei ad avvalorare gli
estremi della particolare urgenza di cui all’art. 27, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 206/05 e all’art. 9 del Regolamento; DELIBERA di non adottare la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali
contestate, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05
e dell’art. 9, comma 1, della delibera dell’Autorità del 15 novembre
2007, recante “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pratiche commerciali scorrette”. Il presente provvedimento verrà comunicato ai
soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato. 7 Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del
Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo
8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso. IL
SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL
PRESIDENTE Antonio Catricalà |