HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli Documentazione Inserito il 1°-6-2007 |
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ANTITRUST 1-6-2007 RC AUTO: ANTITRUST, RISCHIO AUMENTO
COSTI DA
[Segue il testo della segnalazione]
AS396 - INTRODUZIONE DI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 150, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATERoma, 29 maggio 2007 Senato della Repubblica Presidente Senatore Franco Marini Camera dei Deputati Presidente On.le
Fausto Bertinotti L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, nell’ambito dei compiti ad essa
assegnati dall’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende
formulare alcune osservazioni in merito al contenuto di un emendamento
approvato, in data 15 maggio 2007, dalla X Commissione Parlamentare - Attività
Produttive al Disegno di legge n. 2272-bis, recante Misure per il
cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e
commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (emendamento
n. 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.55). Il citato emendamento prevede l’introduzione di
alcune modifiche all’articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, articolo
che disciplina il sistema di risarcimento diretto. In particolare si prevede
che alla lettera d) siano aggiunte le parole “, ivi comprese le spese
sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale”
e che sia inserita una lettera e-bis che contiene: “la
definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi
di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni
forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e
ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di
imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia”. L’Autorità
ritiene che tali misure, laddove adottate dal Parlamento, potrebbero
modificare sensibilmente il funzionamento del meccanismo di risarcimento
diretto, recentemente entrato in vigore, riducendone gli effetti benefici
attesi per i consumatori. In particolare, si ricorda come già
nell’ambito dell’Indagine conoscitiva IC/19, RC Auto1, l’Autorità
avesse posto in luce come il passaggio ad un sistema
di risarcimento diretto potesse comportare benefici per i consumatori, in
termini di tariffe più contenute, sia per effetto della maggiore
concorrenza tra imprese che per la riduzione del costo del contenzioso. In un sistema di risarcimento diretto
correttamente implementato, infatti, le imprese hanno elevati incentivi per
il controllo dei costi e per la fornitura di un servizio di qualità ai
propri assicurati. Il sistema di risarcimento diretto comporta una
necessità di coordinamento maggiore tra le imprese di quanto avviene
in un sistema indiretto, coordinamento che può essere giustificato
solo se le imprese possono sfruttare i vantaggi indotti dal sistema, trasferendo
gli stessi ai consumatori. In merito ai vantaggi di costo si ricorda che il
rapporto diretto tra impresa e assicurato dovrebbe ridurre il contenzioso e
la stessa possibilità che si creino comportamenti opportunistici (tra
cui le frodi); inoltre, laddove si riuscisse a pervenire ad un sistema di
risarcimento in forma specifica, i costi potrebbero essere sensibilmente
ridotti, in quanto le imprese possono avvalersi di carrozzerie controllate o
convenzionate. La generalità dei consumatori dovrebbe ottenere
benefici dal contenimento dei costi medi, in termini di tariffe più
contenute; i benefici dovrebbero aumentare ulteriormente per quei consumatori
che, all’atto della 1 Cfr. Provvedimento
dell’Autorità n. 11891 del 17 aprile 2003, Indagine conoscitiva sul settore assicurazione autoveicoli, in Boll. 1617/2003. sottoscrizione del contratto, in cambio di uno sconto
sul premio, accettino di rivolgersi alla carrozzeria indicata dall’impresa di
assicurazione in caso di sinistro. Affinché il consumatore possa avvalersi
delle possibilità offerte dal sistema di risarcimento diretto, in
termini di minori premi versati e maggiore qualità del servizio liquidativo, è necessario che le compagnie di
assicurazione possano fare affidamento su imprese di autoriparazione
controllate o convenzionate. Tale possibilità sembra venir meno con
l’introduzione della lettera e-bis nel primo comma del
citato articolo 150. Il contenuto dell’emendamento appare chiaramente
volto ad impedire che si creino le basi per tale forma di risarcimento, in
quanto limita la possibilità di convenzionare le carrozzerie (le
imprese di assicurazione devono accettare i servizi di ogni autoriparatore e non possono determinare prezzi massimi) e
non permette che si sottoscrivano contratti tra imprese e consumatori nei
quali l’assicurato, in cambio di uno sconto sul premio di polizza, rinunci
alla scelta del carrozziere di propria fiducia. Per quanto concerne la
riduzione delle spese di contenzioso e di altre spese relative alla fase liquidativa, il DPR 18 luglio 2006, n. 254, Regolamento
recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla
circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, all’articolo
9, comma IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |