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Documentazione   Inserito il 1°-6-2007


 

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ANTITRUST 1-6-2007

 

RC AUTO: ANTITRUST, RISCHIO AUMENTO COSTI DA
NORME ALL’ESAME DEL PARLAMENTO

 


COMUNICATO STAMPA ANTITRUST

 

[Segue il testo della segnalazione]


Emendamento approvato dalla X Commissione della Camera potrebbe diminuire i benefici legati al risarcimento diretto

 


Alcune modifiche introdotte dalla X commissione della Camera al Disegno di Legge 2272-bis rischiano di modificare sensibilmente il funzionamento del meccanismo di risarcimento diretto nel settore della Rc Auto, causando un aumento dei costi medi delle polizze.
Lo afferma l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata ai presidenti di Camera e Senato.
L’Autorità ha in particolare esaminato i possibili effetti di un emendamento approvato in Commissione che, modificando il Codice delle Assicurazioni private del 2005, limita la possibilità, per le imprese di assicurazione, di convenzionare le carrozzerie e vieta che l’assicurato, in cambio di uno sconto sul premio di polizza, rinunci alla scelta del carrozziere di propria fiducia. Secondo l’Antitrust affinché il consumatore possa avvalersi delle possibilità offerte dal sistema di risarcimento diretto, in termini di minori premi versati e maggiore qualità del servizio liquidativo, è necessario che le compagnie di assicurazione possano fare affidamento su imprese di autoriparazione controllate o convenzionate. Le novità introdotto nell’iter legislativo del 2272-bis fanno invece venir meno questa possibilità.
Analogamente potrebbe avere un effetto negativo sul livello dei premi il riconoscimento del rimborso delle spese di consulenza e di assistenza professionale anche nei casi in cui l’assicurato accetta la proposta di risarcimento dell’assicurazione: si tratta di importi per i quali, attualmente, nell’ambito del sistema di indennizzo diretto, il rimborso non è riconosciuto.
Secondo l’Autorità il contenuto dell’emendamento, pur introducendo disposizioni che potrebbero produrre benefici per alcune figure di professionisti, potrebbe realizzare però un danno per il mercato dell’assicurazione RC Auto in termini di maggiori costi che ricadrebbero sui premi pagati dalla generalità dei consumatori. L’effetto delle misure contenute nell’emendamento potrebbe essere quello di innescare una forte pressione sui costi delle imprese di assicurazione, con grave danno per i consumatori che vedrebbero aumentare i costi medi delle polizze di assicurazione ed eliminare la possibilità di scegliere polizze cui è associato un premio ridotto.

Roma, 1° giugno 2007

 

 

 

AS396 - INTRODUZIONE DI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 150, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Roma, 29 maggio 2007

 

Senato della Repubblica

Presidente Senatore Franco Marini

 

Camera dei Deputati

Presidente On.le Fausto Bertinotti

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dall’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito al contenuto di un emendamento approvato, in data 15 maggio 2007, dalla X Commissione Parlamentare - Attività Produttive al Disegno di legge n. 2272-bis, recante Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (emendamento n. 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.55). Il citato emendamento prevede l’introduzione di alcune modifiche all’articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, articolo che disciplina il sistema di risarcimento diretto. In particolare si prevede che alla lettera d) siano aggiunte le parole “, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale” e che sia inserita una lettera e-bis che contiene: “la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia”. L’Autorità ritiene che tali misure, laddove adottate dal Parlamento, potrebbero modificare sensibilmente il funzionamento del meccanismo di risarcimento diretto, recentemente entrato in vigore, riducendone gli effetti benefici attesi per i consumatori. In particolare, si ricorda come già nell’ambito dell’Indagine conoscitiva IC/19, RC Auto1, l’Autorità avesse posto in luce come il passaggio ad un sistema di risarcimento diretto potesse comportare benefici per i consumatori, in termini di tariffe più contenute, sia per effetto della maggiore concorrenza tra imprese che per la riduzione del costo del contenzioso.  In un sistema di risarcimento diretto correttamente implementato, infatti, le imprese hanno elevati incentivi per il controllo dei costi e per la fornitura di un servizio di qualità ai propri assicurati. Il sistema di risarcimento diretto comporta una necessità di coordinamento maggiore tra le imprese di quanto avviene in un sistema indiretto, coordinamento che può essere giustificato solo se le imprese possono sfruttare i vantaggi indotti dal sistema, trasferendo gli stessi ai consumatori. In merito ai vantaggi di costo si ricorda che il rapporto diretto tra impresa e assicurato dovrebbe ridurre il contenzioso e la stessa possibilità che si creino comportamenti opportunistici (tra cui le frodi); inoltre, laddove si riuscisse a pervenire ad un sistema di risarcimento in forma specifica, i costi potrebbero essere sensibilmente ridotti, in quanto le imprese possono avvalersi di carrozzerie controllate o convenzionate. La generalità dei consumatori dovrebbe ottenere benefici dal contenimento dei costi medi, in termini di tariffe più contenute; i benefici dovrebbero aumentare ulteriormente per quei consumatori che, all’atto della

1 Cfr. Provvedimento dell’Autorità n. 11891 del 17 aprile 2003, Indagine conoscitiva sul settore assicurazione autoveicoli, in Boll. 16­17/2003.

sottoscrizione del contratto, in cambio di uno sconto sul premio, accettino di rivolgersi alla carrozzeria indicata dall’impresa di assicurazione in caso di sinistro. Affinché il consumatore possa avvalersi delle possibilità offerte dal sistema di risarcimento diretto, in termini di minori premi versati e maggiore qualità del servizio liquidativo, è necessario che le compagnie di assicurazione possano fare affidamento su imprese di autoriparazione controllate o convenzionate. Tale possibilità sembra venir meno con l’introduzione della lettera e-bis nel primo comma del citato articolo 150. Il contenuto dell’emendamento appare chiaramente volto ad impedire che si creino le basi per tale forma di risarcimento, in quanto limita la possibilità di convenzionare le carrozzerie (le imprese di assicurazione devono accettare i servizi di ogni autoriparatore e non possono determinare prezzi massimi) e non permette che si sottoscrivano contratti tra imprese e consumatori nei quali l’assicurato, in cambio di uno sconto sul premio di polizza, rinunci alla scelta del carrozziere di propria fiducia. Per quanto concerne la riduzione delle spese di contenzioso e di altre spese relative alla fase liquidativa, il DPR 18 luglio 2006, n. 254, Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, all’articolo 9, comma 2, ha limitato al caso in cui la somma proposta dalle imprese di assicurazione sia accettata dall’assicurato, la situazione in cui gli importi per la consulenza o assistenza professionale non sono dovuti. Il riconoscimento di tali importi introdurrebbe oneri per le imprese, senza che da ciò discenda alcun beneficio per i consumatori. In sostanza, l’emendamento in questione, pur introducendo disposizioni che potrebbero produrre benefici per alcune figure di professionisti, potrebbe realizzare però un danno per il mercato dell’assicurazione RC Auto in termini di maggiori costi che ricadrebbero sui premi sottoscritti dalla generalità dei consumatori. L’effetto delle misure contenute nell’emendamento potrebbe essere quello di innescare una forte pressione sui costi delle imprese di assicurazione, con grave danno per i consumatori che vedrebbero aumentare i costi medi delle polizze di assicurazione ed eliminare la possibilità di scegliere polizze cui è associato un premio ridotto. Senza un’effettiva possibilità di incidere sulle cause di crescita dei costi di liquidazione (contenzioso e riparazione del danno) rimarrebbe un complesso sistema di liquidazione dei sinistri, quale quello introdotto dal sistema di risarcimento diretto, che non avrebbe più giustificazioni. L’Autorità auspica pertanto che in sede di approvazione del Disegno di legge n. 2272-bis il Parlamento voglia tenere in considerazione quanto sopra evidenziato circa gli effetti che potrebbero prodursi sui premi di assicurazione dalle disposizioni contenute nel citato emendamento.

 IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà