HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) Documentazione Documento inserito il 13-9-2008 |
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COMUNICATO STAMPA DELL’ANTITRUST ANTITRUST: RIVEDERE NORME VENDITA DIRITTI CALCISTICI, NON
GARANTISCONO PIENAMENTE LA CONCORRENZA Lega
Calcio ha parzialmente disatteso le linee di indirizzo autorizzate
dall’Autorità. Segnalazione
a Governo e Parlamento La disciplina sui diritti
audiovisivi sportivi va rivista perché non garantisce pienamente la
concorrenza tra operatori. Lo scrive l’Antitrust in una segnalazione inviata
al Governo e Parlamento, sottolineando che le linee guida approvate
dall’Autorità, come previsto dalla legge, non sono state in
realtà seguite in modo completo dalla Lega Calcio. La prima
applicazione del decreto legislativo n.9/2008 ha dunque evidenziato elementi
di criticità e di incertezza, in grado di compromettere il corretto
esplicarsi della concorrenza nell’acquisizione dei diritti audiovisivi e di
vanificare, quindi, gli obiettivi che la normativa voleva raggiungere. L’Autorità ricorda che il Decreto ha segnato il
passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti
audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi ad un
nuovo sistema basato sulla contitolarità dei
diritti in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione e
a tutti i soggetti partecipanti alla stessa. La centralizzazione delle
vendite dei diritti sportivi costituisce una deroga alla disciplina antitrust e può ritenersi
consentita, in via eccezionale, solo se viene garantito un efficace sistema
di controllo e verifica ad opera delle istituzioni
competenti, compresa l’Antitrust. Il meccanismo
previsto dalla legge non ha però funzionato: la Lega Calcio, dopo
l’approvazione delle linee guida da parte dell’Autorità, ha, infatti,
attuato procedure con modalità non pienamente conformi a quelle
approvate. Secondo l’Autorità, ai partecipanti alle procedure
competitive non sono state assicurate condizioni di assoluta equità,
trasparenza e non discriminazione, con l’effetto peraltro di non consentire
ad alcuni operatori l’acquisizione di parte dei diritti in questione: non
è stata, infatti, data attuazione alle previsioni del decreto sui
diritti rimasti invenduti, che prevede l’immediata attribuzione ai singoli club
della facoltà di commercializzare individualmente i diritti in
questione. La Lega ha peraltro effettuato queste scelte immediatamente a
ridosso dell’inizio delle competizioni sportive: l’Autorità ha dunque
potuto riscontrare le irregolarità solo a campionati già
iniziati, e quindi in un contesto in cui le assegnazioni avevano già
avuto effetto sia nei confronti degli operatori della comunicazione che dei
consumatori. Secondo l’Autorità, per
contemperare l’effettività e la tempestività dell’intervento
dell’Antitrust con l’esigenza di certezza per il mercato sull’esito delle
procedure di assegnazione, è necessario che la vendita congiunta dei
diritti sportivi, rappresentando una deroga alla disciplina antitrust, si
inquadri in una complessiva disciplina in grado di assicurare il rispetto, da
parte dei soggetti coinvolti, del Decreto Legislativo n. 9/2008 e delle linee
guida, come approvate dall’Autorità. Roma, 13 settembre 2008 SEGNALAZIONE ai sensi dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 relativa alle
disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” Inviata al Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei Deputati Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dello Sviluppo Economico Rif. SR5 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi
dell’articolo 21 della legge n. 287/90, intende formulare le seguenti
considerazioni con riferimento alle
disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “Disciplina della
titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”. Come noto all’inizio del 2008, il legislatore italiano ha modificato le modalità di commercializzazione dei diritti televisivi tramite il Decreto Legislativo n. 9/2008, che segna il passaggio da un sistema
incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori
degli eventi ad un
nuovo sistema basato sulla contitolarità dei
diritti in capo al soggetto preposto
all’organizzazione della competizione e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa. Si tratta di una riforma strutturale che si pone l’obiettivo finale di garantire l’equilibrio
competitivo dei soggetti che partecipano alle competizioni sportive e
realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. La nuova disciplina della vendita centralizzata dei diritti sportivi prevede tra l’altro che l’organizzatore della competizione offra i diritti a
tutti gli operatori di tutte
le piattaforme attraverso “procedure competitive” che dovranno garantire
ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non
discriminazione (artt. 6 e 7). A tal fine, l’organizzatore della competizione
è libero di
commercializzare per singola piattaforma o di mettere invece in concorrenza le diverse
piattaforme distributive, ovvero ancora di operare contestualmente con entrambe le modalità, ferma restando l’esigenza di garantire la
presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti
audiovisivi sul mercato nazionale. Qualora sia stato deciso di mettere in concorrenza le diverse
piattaforme, è necessario predisporre più pacchetti, in modo da
consentirne l’acquisto da parte di più operatori (art. 8). 2 L’organizzatore della competizione è, inoltre, tenuto a
predeterminare, nell’ambito di
apposite linee guida, le regole interne per disciplinare le procedure attraverso
le quali sarà effettuata la vendita dei diritti audiovisivi. Ai sensi dell’art.
6, comma 6, del citato Decreto Legislativo, la conformità delle linee guida ai
principi e alle disposizione del Decreto deve essere verificata dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, per i profili di propria competenza. La centralizzazione delle vendite dei diritti sportivi costituisce
una deroga alla disciplina
antitrust e può ritenersi in via eccezionale consentita se,
come nel caso di specie,
un sistema di check and balance garantisce un efficace sistema di controllo e verifica
ad opera delle istituzioni competenti, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tuttavia, la recente esperienza ha dimostrato come le linee guida approvate dall’Autorità
non siano state in realtà seguite dalla Lega Calcio nella concreta prassi
applicativa. Si segnala che, nel provvedimento adottato il 24 luglio 2008, le principali condizioni cui l’Autorità
subordinava l’approvazione delle linee guida sono state le seguenti: • l’assegnazione dei diritti deve avvenire
attraverso il ricorso ad una procedura
competitiva - e non ad una trattativa privata - anche nel caso in cui,
conclusasi la prima gara senza aggiudicazione, la Lega Calcio intenda procedere ad un
secondo tentativo di vendita collettiva degli stessi; • qualora all’esito della complessiva procedura
così esperita, la Lega Calcio non pervenga
comunque all’assegnazione dei diritti, dovranno trovare applicazione le previsioni delle linee guida relative alla commercializzazione dei diritti rimasti invenduti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 9/2008, vale a dire l’immediata attribuzione ai singoli club della facoltà di commercializzare individualmente i diritti in questione; • il prezzo minimo di vendita deve essere
individuato secondo ragionevolezza, al fine di evitare che un livello dello stesso ingiustificatamente elevato possa vanificare la finalità pro-concorreziale della procedura
di gara. Ciò posto, dopo l’approvazione delle linee guida da parte dell’Autorità,
la Lega Calcio ha esperito procedure con modalità non pienamente
conformi a 3 quelle approvate.
Per quanto concerne la commercializzazione dei diritti relativi agli highlights, si rileva che la Lega Calcio, una
volta fallito il tentativo di vendita dei
diritti tramite la prima procedura selettiva basata sulla presentazione di offerte in
busta chiusa, ha condotto trattative private, alle quali ha fatto seguito la
presentazione di nuove offerte in busta chiusa. Tali trattative, aperte a tutti gli
operatori interessati, appaiono essere state propedeutiche ad una ridefinizione della configurazione dei pacchetti offerti e ad una nuova competizione basata su offerte in busta chiusa. Tuttavia, la Lega Calcio, rigettando nuovamente
le offerte presentate dagli operatori della comunicazione, ha
successivamente deciso di procedere ad una seconda serie di trattative
private con i soggetti
interessati, giungendo ad una assegnazione dei diritti relativi agli highlights senza lo svolgimento di una gara. Inoltre, esperite infruttuosamente le procedure selettive per l’assegnazione dei diritti audiovisi relativi alle partite del campionato di Serie
B, da esercitarsi anche a
pagamento, l’Assemblea della Lega Calcio ha deliberato di pubblicare un nuovo
invito ad offrire per la vendita centralizzata dei diritti da parte della stessa Lega
Calcio, in difformità con quanto previsto dalle linee guida approvate dall’Autorità. Ancora, nel corso dello svolgimento delle procedure di assegnazione
dei diritti - il
giorno antecedente la scadenza per la seconda presentazione delle offerte - la Lega Calcio
ha comunicato agli operatori di avere apportato alcune modifiche al bando
di gara originario, suscettibili di pregiudicare le determinazioni degli offerenti1. L’esperienza tratta dalla prima applicazione delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 9/2008, in occasione della vendita da parte
della Lega Calcio di alcuni diritti sportivi, ha messo
in evidenza la sussistenza di elementi di
criticità e di incertezza, idonei a compromettere il corretto
esplicarsi della concorrenza nell’acquisizione
dei diritti audiovisivi e a vanificare, quindi, gli obiettivi che il
Decreto intende perseguire. Di fatto, ai partecipanti alle procedure competitive non sono state assicurate condizioni
di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, con l’effetto peraltro
di non consentire ad alcuni operatori l’acquisizione di parte dei più dall’operatore
della comunicazione assegnatario dei diritti, come originariamente previsto.
Inoltre, è stata inserita nel bando
la possibilità di offrire, oltre ad un corrispettivo fisso, anche un
corrispettivo variabile (c.d. revenue sharing),
consentendo una condivisione sostanziale dei proventi derivati dalle manifestazioni
tra Lega Calcio e assegnatario dei diritti. 4 |
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