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Documentazione   Documento inserito il 13-9-2008


 

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COMUNICATO STAMPA DELL’ANTITRUST

ANTITRUST: RIVEDERE NORME VENDITA DIRITTI CALCISTICI, NON GARANTISCONO PIENAMENTE LA CONCORRENZA

 Lega Calcio ha parzialmente disatteso le linee di indirizzo autorizzate dall’Autorità.

Segnalazione a Governo e Parlamento

 

La disciplina sui diritti audiovisivi sportivi va rivista perché non garantisce pienamente la concorrenza tra operatori. Lo scrive l’Antitrust in una segnalazione inviata al Governo e Parlamento, sottolineando che le linee guida approvate dall’Autorità, come previsto dalla legge, non sono state in realtà seguite in modo completo dalla Lega Calcio. La prima applicazione del decreto legislativo n.9/2008 ha dunque evidenziato elementi di criticità e di incertezza, in grado di compromettere il corretto esplicarsi della concorrenza nell’acquisizione dei diritti audiovisivi e di vanificare, quindi, gli obiettivi che la normativa voleva raggiungere.

L’Autorità ricorda che il Decreto ha segnato il passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi ad un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa. La centralizzazione delle vendite dei diritti sportivi costituisce una deroga alla disciplina antitrust e può ritenersi consentita, in via eccezionale, solo se viene garantito un efficace sistema di controllo e verifica ad opera delle istituzioni competenti, compresa l’Antitrust.

   Il meccanismo previsto dalla legge non ha però funzionato: la Lega Calcio, dopo l’approvazione delle linee guida da parte dell’Autorità, ha, infatti, attuato procedure con modalità non pienamente conformi a quelle approvate. Secondo l’Autorità, ai partecipanti alle procedure competitive non sono state assicurate condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, con l’effetto peraltro di non consentire ad alcuni operatori l’acquisizione di parte dei diritti in questione: non è stata, infatti, data attuazione alle previsioni del decreto sui diritti rimasti invenduti, che prevede l’immediata attribuzione ai singoli club della facoltà di commercializzare individualmente i diritti in questione. La Lega ha peraltro effettuato queste scelte immediatamente a ridosso dell’inizio delle competizioni sportive: l’Autorità ha dunque potuto riscontrare le irregolarità solo a campionati già iniziati, e quindi in un contesto in cui le assegnazioni avevano già avuto effetto sia nei confronti degli operatori della comunicazione che dei consumatori.

Secondo l’Autorità, per contemperare l’effettività e la tempestività dell’intervento dell’Antitrust con l’esigenza di certezza per il mercato sull’esito delle procedure di assegnazione, è necessario che la vendita congiunta dei diritti sportivi, rappresentando una deroga alla disciplina antitrust, si inquadri in una complessiva disciplina in grado di assicurare il rispetto, da parte dei soggetti coinvolti, del Decreto Legislativo n. 9/2008 e delle linee guida, come approvate dall’Autorità.

 Roma, 13 settembre 2008

 

SEGNALAZIONE

 

ai sensi dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativa

alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante

Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi

sportivi e relativa ripartizione delle risorse

Inviata al

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dello Sviluppo Economico

Rif. SR5

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo

21 della legge n. 287/90, intende formulare le seguenti considerazioni con

riferimento alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n.

9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti

audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”.

Come noto all’inizio del 2008, il legislatore italiano ha modificato le

modalità di commercializzazione dei diritti televisivi tramite il Decreto

Legislativo n. 9/2008, che segna il passaggio da un sistema incentrato sulla

titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli

eventi ad un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti in capo al

soggetto preposto all’organizzazione della competizione e a tutti i soggetti

partecipanti alla stessa.

Si tratta di una riforma strutturale che si pone l’obiettivo finale di

garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti che partecipano alle competizioni

sportive e realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi.

La nuova disciplina della vendita centralizzata dei diritti sportivi prevede

tra l’altro che l’organizzatore della competizione offra i diritti a tutti gli

operatori di tutte le piattaforme attraverso “procedure competitive” che

dovranno garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e

non discriminazione (artt. 6 e 7). A tal fine, l’organizzatore della competizione è

libero di commercializzare per singola piattaforma o di mettere invece in

concorrenza le diverse piattaforme distributive, ovvero ancora di operare

contestualmente con entrambe le modalità, ferma restando l’esigenza di

garantire la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei

prodotti audiovisivi sul mercato nazionale. Qualora sia stato deciso di mettere in

concorrenza le diverse piattaforme, è necessario predisporre più pacchetti, in

modo da consentirne l’acquisto da parte di più operatori (art. 8).

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L’organizzatore della competizione è, inoltre, tenuto a predeterminare,

nell’ambito di apposite linee guida, le regole interne per disciplinare le

procedure attraverso le quali sarà effettuata la vendita dei diritti audiovisivi. Ai

sensi dell’art. 6, comma 6, del citato Decreto Legislativo, la conformità delle

linee guida ai principi e alle disposizione del Decreto deve essere verificata

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per i profili di propria

competenza.

La centralizzazione delle vendite dei diritti sportivi costituisce una deroga

alla disciplina antitrust e può ritenersi in via eccezionale consentita se, come nel

caso di specie, un sistema di check and balance garantisce un efficace sistema di

controllo e verifica ad opera delle istituzioni competenti, ivi compresa l’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato.

Tuttavia, la recente esperienza ha dimostrato come le linee guida

approvate dall’Autorità non siano state in realtà seguite dalla Lega Calcio nella

concreta prassi applicativa.

Si segnala che, nel provvedimento adottato il 24 luglio 2008, le principali

condizioni cui l’Autorità subordinava l’approvazione delle linee guida sono state

le seguenti:

l’assegnazione dei diritti deve avvenire attraverso il ricorso ad una

procedura competitiva - e non ad una trattativa privata - anche nel caso in

cui, conclusasi la prima gara senza aggiudicazione, la Lega Calcio intenda

procedere ad un secondo tentativo di vendita collettiva degli stessi;

qualora all’esito della complessiva procedura così esperita, la Lega Calcio

non pervenga comunque all’assegnazione dei diritti, dovranno trovare

applicazione le previsioni delle linee guida relative alla

commercializzazione dei diritti rimasti invenduti, ai sensi dell’art. 11,

comma 3, del Decreto Legislativo n. 9/2008, vale a dire l’immediata

attribuzione ai singoli club della facoltà di commercializzare

individualmente i diritti in questione;

il prezzo minimo di vendita deve essere individuato secondo

ragionevolezza, al fine di evitare che un livello dello stesso

ingiustificatamente elevato possa vanificare la finalità pro-concorreziale

della procedura di gara.

Ciò posto, dopo l’approvazione delle linee guida da parte dell’Autorità, la

Lega Calcio ha esperito procedure con modalità non pienamente conformi a

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quelle approvate. Per quanto concerne la commercializzazione dei diritti relativi

agli highlights, si rileva che la Lega Calcio, una volta fallito il tentativo di

vendita dei diritti tramite la prima procedura selettiva basata sulla presentazione

di offerte in busta chiusa, ha condotto trattative private, alle quali ha fatto

seguito la presentazione di nuove offerte in busta chiusa. Tali trattative, aperte a

tutti gli operatori interessati, appaiono essere state propedeutiche ad una

ridefinizione della configurazione dei pacchetti offerti e ad una nuova

competizione basata su offerte in busta chiusa. Tuttavia, la Lega Calcio,

rigettando nuovamente le offerte presentate dagli operatori della comunicazione,

ha successivamente deciso di procedere ad una seconda serie di trattative private

con i soggetti interessati, giungendo ad una assegnazione dei diritti relativi agli

highlights senza lo svolgimento di una gara.

Inoltre, esperite infruttuosamente le procedure selettive per l’assegnazione

dei diritti audiovisi relativi alle partite del campionato di Serie B, da esercitarsi

anche a pagamento, l’Assemblea della Lega Calcio ha deliberato di pubblicare

un nuovo invito ad offrire per la vendita centralizzata dei diritti da parte della

stessa Lega Calcio, in difformità con quanto previsto dalle linee guida approvate

dall’Autorità.

Ancora, nel corso dello svolgimento delle procedure di assegnazione dei

diritti - il giorno antecedente la scadenza per la seconda presentazione delle

offerte - la Lega Calcio ha comunicato agli operatori di avere apportato alcune

modifiche al bando di gara originario, suscettibili di pregiudicare le

determinazioni degli offerenti1.

L’esperienza tratta dalla prima applicazione delle norme previste dal

Decreto Legislativo n. 9/2008, in occasione della vendita da parte della Lega

Calcio di alcuni diritti sportivi, ha messo in evidenza la sussistenza di elementi

di criticità e di incertezza, idonei a compromettere il corretto esplicarsi della

concorrenza nell’acquisizione dei diritti audiovisivi e a vanificare, quindi, gli

obiettivi che il Decreto intende perseguire.

Di fatto, ai partecipanti alle procedure competitive non sono state

assicurate condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, con

l’effetto peraltro di non consentire ad alcuni operatori l’acquisizione di parte dei

 

1 In particolare, la produzione delle riprese sarebbe stata effettuata dalla Lega Calcio, salvo accordi diversi, e non

più dall’operatore della comunicazione assegnatario dei diritti, come originariamente previsto. Inoltre, è stata

inserita nel bando la possibilità di offrire, oltre ad un corrispettivo fisso, anche un corrispettivo variabile (c.d.

revenue sharing), consentendo una condivisione sostanziale dei proventi derivati dalle manifestazioni tra Lega

Calcio e assegnatario dei diritti.

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