ANTITRUST COMUNICATO STAMPA del 23 novembre 2007
MUTUI: ANTITRUST, ACCORDO ABI-NOTAI NON LIMITI AUTONOMIA BANCHE
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testo della Segnlazione
Rischia di non migliorare la concorrenza e di frenare la
portabilità con grave danno per i consumatori. Segnalazione inviata al
ministro per lo Sviluppo Economico, Abi e Cnn
La procedura di portabilità dei mutui recentemente resa nota
dall’Associazione Bancaria Italiana e dal Consiglio Nazionale del Notariato
non deve limitare l’autonomia delle banche nell’attuare la portabilità
attraverso soluzioni alternative che potrebbero essere migliori rispetto a
quelle concordate.
Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una
segnalazione, approvata nella riunione del 22 novembre 2007, inviata al
ministro per lo Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani,
e alle due associazioni. Secondo l’Antitrust l’iniziativa
intrapresa dall’ABI e dal CNN potrebbe infatti non avere individuato le
soluzioni più coerenti con lo sviluppo di efficaci dinamiche
concorrenziali, e meno onerose e complesse tra quelle possibili, che vanno
finalizzate all’esigenza di semplificazione, celerità e contenimento
dei costi della procedura. Occorre al contrario garantire la piena
libertà da parte delle banche nel competere anche in termini di
semplificazione della procedura e assunzione dei costi per garantire la
surrogazione gratuita per il consumatore.
In particolare la procedura condivisa dall’ABI e dal CNN:
1) non deve incidere sulla piena libertà della clientela di richiedere
direttamente alla propria banca (ad esempio, on line
o recandosi allo sportello bancario di riferimento) lo stato del rapporto di
mutuo in corso, e di ottenerla in tempi pressoché istantanei. Infatti, nella
fase di ricerca e dei primi contatti con la possibile banca nuova mutuante
è essenziale che il cliente possa muoversi senza il coinvolgimento
nella procedura della banca originaria: questo coinvolgimento potrebbe
determinare il rischio di condotte volte a disincentivare la stessa
portabilità.
2) potrebbe non tenere in debito conto la pecularietà
della fattispecie di surrogazione rispetto alla stipulazione di un mutuo ex
novo, incentivando l’applicazione di costi non
giustificati. Non sarebbe coerente con lo sviluppo di dinamiche
concorrenziali piene, imputare ai clienti, direttamente o indirettamente,
costi non proporzionati e giustificati. Ciò vale anche con riferimento
alla penale di estinzione anticipata, che non appare
un costo giustificato. Infatti la surrogazione,
affinché possa esplicare positivamente la funzione di rendere effettiva la
mobilità della clientela, e quindi la concorrenza, deve essere
attuata, sia da parte della banca originaria che dalla banca surrogante,
dando piena attuazione alla logica delineata dalla legge per la quale la
surrogazione, oltre ad essere senza formalità, deve essere senza impedimenti
o oneri in capo al debitore.
3) sembra presupporre che la surrogazione del mutuo si attui attraverso una
costante triangolazione dei soggetti coinvolti (banca originaria, nuova banca e cliente finale). Da un punto di vista
concorrenziale tale opzione favorisce l’instaurarsi
di dinamiche improprie tra gli operatori e il permanere della clientela con
la banca originaria: non è del tutto chiaro infatti come si possa
garantire la mobilità della clientela consentendo la partecipazione
diretta della banca originaria anche alla stipulazione del rapporto
contrattuale tra il cliente e la nuova banca.
Secondo l’Autorità, il mercato deve dimostrare quella vitalità
che ad oggi è ancora mancata, instaurando pressioni competitive
effettive volte a favorire una naturale riduzione dei prezzi, sia attraverso
la surrogazione che con la rinegoziazione dei
mutui. Perché questi due strumenti possano portare effettivi benefici
è essenziale che l’autoregolamentazione e i singoli operatori si
muovano nel senso di rendere gli stessi entrambi ugualmente percorribili,
senza indurre possibili ingiustificati oneri (economici e non) sull’uno o
sull’altro strumento.
L’Autorità fa comunque salve, laddove ne
sussistano i presupposti, altre forme di intervento nello svolgimento dei
propri compiti istituzionali.
Roma, 23 novembre 2007
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