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Documentazione   Documento inserito il 13-9-2008


 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA DELL’ANTITRUST


BANCHE: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI ABI E PATTI CHIARI SU ACCORDI INTERBANCARI PER PAGAMENTO ASSEGNI E PER CONDIZIONI VALUTA

Dovrà accertare se costituiscano intese restrittive della concorrenza


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 10 settembre 2008, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se gli accordi interbancari predisposti dall’Abi per regolare alcuni servizi di pagamento, come gli assegni, costituiscano un’intesa in grado di restringere la concorrenza. L’istruttoria riguarda anche le condizioni sui giorni di valuta e di disponibilità delle somme per la clientela finale definite su alcuni di tali servizi dal consorzio Patti Chiari.
Secondo l’Autorità, poiché gli oneri interbancari stabiliti dagli accordi possono incidere sulle condizioni economiche praticate dalle singole banche alla clientela sia direttamente, in termini di prezzo del servizio, sia indirettamente, in termini di giorni di valuta e di messa a disposizione dei fondi, una eventuale riduzione del grado di concorrenza del settore potrebbe condurre a condizioni economiche più onerose per i consumatori.
Gli accordi, che erano stati autorizzati dalla Banca d’Italia nel 2003, in deroga alla normativa sulla concorrenza, fino al 31 gennaio 2008, riguardano il settore dei servizi di pagamento, con particolare riferimento ai servizi di incasso relativi agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza di compensazione e ai MAV (Mediante Avviso) comunicazioni di pagato. Si tratta di servizi che comportano un’interazione tra le banche dei soggetti, imprese e cittadini, che ricevono ed effettuano il pagamento. Alcuni dei servizi di pagamento comportano il riconoscimento di giorni di valuta e di giorni per la messa a disposizione dei fondi a livello interbancario che rappresentano anche una componente delle condizioni applicate alla clientela finale. In particolare un protocollo del consorzio Patti Chiari, nel caso di somme versate con assegni, stabilisce per le banche aderenti in 7 giorni lavorativi i termini massimi entro i quali garantire la disponibilità delle somme alla clientela, ciò a fronte di 3 giorni lavorativi definiti per regolare il rapporto tra le banche.
Il procedimento dovrà concludersi entro il 30 settembre 2009.

Di seguito le commissioni interbancarie in vigore dal primo febbraio 2008.

1) Assegni bancari troncati – pari a euro 0,06;
2) Assegni circolari troncati – pari a euro 0,02;
3) Assegni troncati impagati e gestione altre richieste – pari a euro 0,97;
4) Assegni impagati restituiti in stanza – pari a euro 3,62;
5) MAV comunicazioni di pagato – pari a euro 0,61.

Roma, 12 settembre 2008

 

 

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 settembre 2008;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTO l’articolo 81 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002,

concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e

82 del Trattato CE;

VISTA la documentazione trasmessa dall’Associazione Bancaria Italiana, da

ultimo, in data 7 luglio 2008, e dal consorzio Patti Chiari, da ultimo, in data

1° luglio 2008;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

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I. PREMESSA

1. Il presente procedimento ha ad oggetto gli accordi interbancari, predisposti

dall’Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche ABI), per la regolazione a

livello interbancario di alcune fasi del processo produttivo relativo a una serie di

servizi di pagamento (assegni bancari troncati, assegni circolari troncati, assegni

troncati impagati, assegni impagati restituiti in stanza, MAV comunicazioni di

pagato); nonché le condizioni sui giorni di valuta e di disponibilità delle somme

per la clientela finale definite su alcuni di tali servizi dal consorzio Patti Chiari.

La documentazione relativa agli accordi aventi per oggetto le commissioni

interbancarie concernenti i richiamati servizi di pagamento è stata trasmessa

all’Autorità da ABI in più fasi, a partire dal 4 febbraio 2008 e successivamente

con varie integrazioni - a seguito di richieste di informazioni inviate

dall’Autorità il 2 aprile e il 20 giugno 2008 – in data 7 aprile 2008, 9 maggio

2008 e da ultimo in data 7 luglio 2008.

2. Le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento sono state

precedentemente valutate, sulla base della legge n. 287/90, con il

provvedimento 46/2003, datato 31 gennaio 2003, della Banca d’Italia. Con tale

provvedimento Banca d’Italia aveva rilasciato le relative autorizzazioni in

deroga ai sensi dell’articolo 4 della citata legge. Tali autorizzazioni sono

scadute il 31 gennaio 2008 e pertanto non sono più in vigore. A seguito del

trasferimento all’Autorità delle competenze antitrust nel settore bancario,

attuato dall’articolo 19 della legge n. 262/05, anche i suddetti accordi

interbancari rientrano tra le materie sulle quali l’Autorità esercita i poteri

attribuiti dalla legge a tutela della concorrenza.

II. LE PARTI

3. L'ABI è un'associazione senza scopo di lucro, alla quale aderiscono, tra

l’altro, la quasi totalità delle banche nonché altri intermediari finanziari,

operanti sul territorio nazionale. In particolare, al gennaio 2008 risultano aderire

all’ABI 781 banche, 233 intermediari finanziari e 13 associazioni di categoria.

Scopo dell’ABI, secondo quanto previsto dallo statuto, è la tutela degli interessi

dei propri associati, attraverso lo studio e l’esame dei problemi che riguardano i

settori bancario e finanziario.

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4. PATTI CHIARI è un consorzio, promosso dall’ABI nel settembre 2003, e

costituito da un insieme di banche che intendono aderire alle sue iniziative

aventi l’obiettivo di sviluppare una serie di progetti di interesse comune nel

settore bancario.

III. IL MERCATO RILEVANTE

5. Gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano il settore dei

servizi di pagamento, con particolare riferimento ai servizi di incasso relativi

agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati

impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di

pagato. Ciascuno di tali servizi potrebbe appartenere ad un mercato rilevante

distinto dal punto di vista merceologico. L’erogazione di ciascun servizio al

cliente finale prevede fra l’altro una fase intermedia nella quale le banche

coinvolte regolano i rapporti reciproci. Come nel seguito precisato, ogni

servizio presenta peculiarità sue proprie ed è destinato a soddisfare specifiche

esigenze della domanda per realizzare incassi e pagamenti.

Incasso assegni bancari e circolari – troncati e non troncati – pagati ed

impagati

6. Gli assegni bancari e circolari presentano due procedure di incasso, le quali

vengono utilizzate a seconda del loro importo: la cosiddetta check truncation e

la presentazione materiale presso le stanze di compensazione. La check

truncation consente la gestione nel circuito interbancario dell’incasso degli

assegni bancari di importo fino a € 3.000 e degli assegni circolari fino a €

12.500. Essa prevede che la banca negoziatrice non presenti materialmente

l’assegno alla banca trattaria/emittente in stanza di compensazione, ma al

contrario invii elettronicamente sulla rete interbancaria l’insieme dei dati

necessari per compiere l’operazione. L’importo viene quindi addebitato alla

banca trattaria e il regolamento avviene nel sistema di compensazione

nazionale. La banca trattaria/emittente addebita l’importo dell’assegno bancario

sul conto del traente, o considera estinto l’assegno circolare a suo tempo

emesso. L’assegno è poi archiviato presso la banca negoziatrice e rimane a

disposizione della banca trattaria per eventuali richieste. La procedura prevede

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che la banca negoziatrice riceva dalla banca trattaria una commissione

interbancaria determinata in sede ABI, commissione oggetto del presente

procedimento.

7. In caso di impossibilità ad eseguire il pagamento, la banca trattaria/emittente

ne dà comunicazione alla banca negoziatrice, entro tre giorni lavorativi dalla

data di presentazione elettronica. L’invio del messaggio elettronico di impagato

determina il riaddebito dell’importo dell’assegno alla banca negoziatrice.

Inoltre, il superamento del suddetto termine dell’impagato determina, a carico

della banca trattaria/emittente, la presunzione assoluta del pagamento

dell’assegno. Una volta ricevuto il messaggio di impagato, la banca negoziatrice

comunica l’evento al cliente cedente, reperisce l’assegno nel proprio archivio e

lo consegna materialmente alla banca trattaria/emittente, tramite stanza di

compensazione, per gli adempimenti di competenza. La procedura nel caso di

impagato sopra descritta prevede che la banca negoziatrice riceva dalla banca

trattaria una commissione interbancaria, anch’essa determinata in sede ABI ed

oggetto del presente procedimento.

8. La presentazione materiale degli assegni, bancari e circolari, presso una

stanza di compensazione è invece obbligatoria quando gli importi superano

l’ammontare sopra indicato. Come si è descritto in precedenza, essa è inoltre

utilizzata per gli assegni che risultano impagati nella procedura della check

truncation. Gli assegni presentati dalla banca negoziatrice vengono ritirati,

direttamente o per il tramite di un altro istituto di credito incaricato, dalla banca

trattaria/emittente. Quest’ultima ne gestisce quindi il pagamento e la relativa

archiviazione, oppure comunica alla banca negoziatrice, entro tre giorni

lavorativi dalla data di presentazione in stanza, il mancato pagamento. Nei casi

in cui la banca trattaria/emittente restituisce in stanza un assegno impagato, essa

riceve dalla banca negoziatrice una commissione interbancaria, sempre definita

a livello multilaterale in sede ABI, come tale oggetto degli accordi ai quali si

riferisce il presente procedimento.

MAV

9. Il MAV (Mediante Avviso) è un servizio di pagamento effettuato mediante

un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore

(banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento.

Esso viene inviato dalla banca assuntrice al debitore, che lo utilizza per

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effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). La banca del

debitore, ricevuto il pagamento, provvede a riconoscerne l’importo alla banca

del creditore tramite l’apposita procedura interbancaria elettronica, entro il

termine massimo di due giorni lavorativi successivi. In base alla procedura

interbancaria, la banca esattrice riceve dalla banca assuntrice una commissione

definita a livello multilaterale in sede ABI, oggetto del presente procedimento

10. Dal punto di vista geografico, gli accordi oggetto del presente procedimento

riguardano servizi offerti su tutto il territorio italiano dalla quasi totalità delle

banche attive in Italia. Gli accordi sono fissati in modo centralizzato e uniforme

per tutto il territorio nazionale. Ai fini della loro valutazione, pertanto, i mercati

geografici rilevanti hanno dimensione nazionale.

IV. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

11. Gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano la fissazione

collettiva a livello associativo di condizioni che governano l’offerta dei servizi

di incasso relativi agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati,

agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza e ai

MAV comunicazioni di pagato.

12. L’offerta dei servizi indicati comporta un’interazione tra le banche dei

soggetti che ricevono ed effettuano il pagamento. Ogni commissione

interbancaria è pagata, a seconda del servizio di pagamento alla quale si

riferisce, dalla banca trattaria, dalla banca negoziatrice o dalla banca assuntrice.

Le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento, ridefinite in

sede ABI con decorrenza 1° febbraio 20081, sono le seguenti:

1) Assegni bancari troncati – pari a euro 0,06;

2) Assegni circolari troncati – pari a euro 0,02;

3) Assegni troncati impagati e gestione altre richieste – pari a euro 0,97;

4) Assegni impagati restituiti in stanza – pari a euro 3,62;

5) MAV comunicazioni di pagato – pari a euro 0,61.

13. Inoltre, taluni dei servizi di pagamento oggetto del procedimento

comportano il riconoscimento di giorni di valuta e di giorni per la messa a

disposizione dei fondi a livello interbancario2; nel caso degli assegni si tratta di

1 Cfr. Circolare ABI – serie tecnica n. 5 – 31 gennaio 2008.

2 Cfr. “Accordo per il servizio di incasso di assegni e altri titoli di credito pagabili in Italia” del 13 maggio 2004.

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tre giorni lavorativi massimi. I giorni di valuta e di disponibilità delle somme

rappresentano anche una componente delle condizioni applicate alla clientela

finale. Queste ultime sono tra l’altro oggetto, da parte del consorzio PattiChiari,

di un protocollo che, tra le varie iniziative e nello specifico delle somme versate

con assegni, determina per le banche aderenti i termini massimi entro i quali

garantire la disponibilità delle somme alla clientela. I termini attualmente

previsti sono di 7 giorni lavorativi3.

V. VALUTAZIONE DELLE INTESE

a) La restrittività delle intese

14. Le banche e gli istituti finanziari aderenti all’ABI sono imprese ai sensi

dell’articolo 81 del Trattato CE; pertanto, ABI costituisce una associazione di

imprese4 e gli accordi interbancari da essa adottati sono decisioni di

associazioni di imprese. Conseguentemente, ogni accordo relativo alla

definizione multilaterale delle commissioni sopra descritte sui sistemi di

pagamento costituisce un’intesa ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE.

Analogamente, PattiChiari è un consorzio tra banche promosso da ABI e le

iniziative relative alla definizione dei giorni di disponibilità massima per i

servizi di pagamento in esame nei confronti della clientela finale costituiscono

una intesa ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE.

15. In particolare, le commissioni interbancarie oggetto del presente

procedimento rappresentano corrispettivi versati tra banche nella fase

intermedia delle procedure per la fornitura dei vari servizi di pagamento in

oggetto, ossia per quella di regolazione interbancaria. Concorrono

implicitamente alla definizione dei suddetti corrispettivi anche i giorni di valuta

e di messa a disposizione dei fondi a livello interbancario. Tali oneri

interbancari costituiscono dei costi intermedi e possono incidere sulle

condizioni economiche praticate dalle singole banche alla clientela sia

direttamente, ovvero in termini di prezzo del servizio, sia indirettamente,

ovvero in termini di giorni di valuta e di messa a disposizione dei fondi. Di

3 Cfr. Protocollo di certificazione del 3 giugno 2004 e http://disponibilitaassegni. pattichiari.it/cose.do.

4 Si veda anche il procedimento I675 - ABI/Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, del 10 luglio

2007, in Boll. n. 26/07.

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conseguenza gli accordi, prevedendo una definizione centralizzata e uniforme

per tutte le banche dei corrispettivi interbancari, si configurano come intese che

incidono non solo sui servizi prestati a livello interbancario, ma anche

sull’erogazione dei servizi di pagamento ai consumatori finali. Più

specificamente, la loro fissazione in modo coordinato limita gli spazi di

autonomia decisionale delle banche nelle politiche commerciali alla clientela,

ed è quindi suscettibile di comportare una significativa riduzione del grado di

concorrenza del settore, che può condurre a condizioni economiche più onerose

per i consumatori.

16. Alla luce di quanto esposto e coerentemente con i consolidati principi

comunitari, gli accordi interbancari per i servizi di incasso relativi agli assegni

bancari troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati,

agli assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato,

potrebbero configurare intese suscettibili di falsare la concorrenza nel mercato

comune ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE5.

b) L’applicabilità del diritto comunitario

17. La sussistenza del pregiudizio al commercio fra Stati membri dipende da un

complesso di fattori (da valutare singolarmente e nei loro effetti cumulativi)

che, tra l’altro, includono: la natura degli accordi, la natura dei prodotti o servizi

e la posizione delle imprese interessate6.

Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, è

suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitari l'intesa che, sulla base di

una serie di elementi oggettivi di diritto e di fatto, possa esercitare un'influenza

diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati

membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di

un mercato unico7.

18. In particolare, gli accordi sopra descritti aventi per oggetto gli assegni

5 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 14 luglio 1991, Zuchner, C-172/80; decisione della Commissione europea

Eurocheques uniformi, del 10 dicembre 1984, in GUCE L 35 del 7 febbraio 1985; decisione della Commissione

europea Visa International/Commissione Interbancaria Multilaterale, del 24 luglio 2002, in GUCE L318 del 22

novembre 2002.

6 Cfr. la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione del pregiudizio al commercio fra Stati

membri di cui agli articoli 81 e 82 Trattato CE (Comunicazione 2004/C 101/07, in GUCE C 101/81 del 27

aprile 2004).

7 Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2005, Remia BV ed altri contro Commissione delle

Comunità europee, C-42/84.

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bancari troncati, gli assegni circolari troncati, gli assegni troncati impagati, gli

assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato,

investono l’intero territorio italiano e interessano la quasi totalità delle banche

che prestano in Italia servizi bancari alla clientela retail e business. Sul punto, la

Commissione osserva che “gli organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito

in diverse sentenze che gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno

Stato membro hanno, per loro natura, l’effetto di consolidare la

compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così

l’integrazione economica voluta dal Trattato”8.

19. In aggiunta, con riferimento alla natura dei servizi in questione si deve

osservare che, a seguito dell’introduzione dell’euro, il processo di integrazione

europea nel campo dei servizi di pagamento ha avuto un notevole sviluppo ed è

uno degli obiettivi fondamentali del mercato unico. Inoltre, una banca estera

che voglia effettuare in Italia attività bancaria tradizionale, verosimilmente non

potrà essere effettivamente presente sul mercato senza offrire alla propria

clientela anche i servizi in esame.

20. Tanto la natura di tali accordi, quanto i servizi coinvolti, nonché la rilevanza

(per numero e dimensione) delle banche aderenti ad ABI ed al consorzio Patti

Chiari, conducono a ravvisare un pregiudizio al commercio a livello

comunitario.

RITENUTO che, per quanto esposto, le intese in esame siano idonee a

pregiudicare sensibilmente, in via attuale e potenziale, il commercio fra Stati

membri, commercio da intendersi nella duplice forma del diritto di stabilimento

e della libera circolazione di servizi;

RITENUTO che, per quanto esposto, le intese relative agli assegni bancari

troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli

assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato, sono

suscettibili di configurare violazioni dell’articolo 81 del Trattato CE;

8 Cfr. Punto 78 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio, già citata. V. anche

sentenza della Corte di Giustizia del 19 febbraio 2002, Wouters C-309/99.

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DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei

confronti dell’Associazione Bancaria Italiana e del consorzio PattiChiari, per

accertare l'esistenza di violazioni dell’articolo 81 del Trattato CE;

b) la fissazione del termine di giorni quaranta decorrenti dalla notificazione del

presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle

parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà

pervenire alla Direzione “Credito” della Direzione Generale per la Concorrenza

di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine

sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Barone;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la

Direzione “Credito” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa

Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi

delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2009.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul

Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del

Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine

di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero

può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24

novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di

notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà