HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli (www.mauronovelli.it) Documentazione Documento inserito il 13-9-2008 |
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COMUNICATO
STAMPA DELL’ANTITRUST
IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO L’AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10
settembre 2008; SENTITO il Relatore
Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre
1990, n. 287; VISTA la legge 28 dicembre
2005, n. 262; VISTO l’articolo 81 del
Trattato CE; VISTO il Regolamento n.
1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle
regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE; VISTA la documentazione
trasmessa dall’Associazione Bancaria Italiana, da ultimo, in data 7 luglio 2008, e
dal consorzio Patti Chiari, da ultimo, in data 1° luglio 2008; VISTA la documentazione in
proprio possesso; CONSIDERATO quanto segue: 2 I. PREMESSA 1. Il presente procedimento
ha ad oggetto gli accordi interbancari, predisposti dall’Associazione Bancaria
Italiana (di seguito anche ABI), per la regolazione a livello interbancario di alcune
fasi del processo produttivo relativo a una serie di servizi di pagamento (assegni
bancari troncati, assegni circolari troncati, assegni troncati impagati,
assegni impagati restituiti in stanza, MAV
comunicazioni di pagato); nonché le condizioni sui
giorni di valuta e di disponibilità delle somme per la clientela finale
definite su alcuni di tali servizi dal consorzio Patti Chiari. La documentazione relativa
agli accordi aventi per oggetto le commissioni interbancarie concernenti i richiamati
servizi di pagamento è stata trasmessa all’Autorità da ABI in
più fasi, a partire dal 4 febbraio 2008 e successivamente con varie integrazioni - a
seguito di richieste di informazioni inviate dall’Autorità il 2 aprile
e il 20 giugno 2008 – in data 7 aprile 2008, 9 maggio 2008 e da ultimo in data 7
luglio 2008. 2. Le commissioni
interbancarie oggetto del presente procedimento sono state precedentemente valutate, sulla base della
legge n. 287/90, con il provvedimento 46/2003, datato 31 gennaio
2003, della Banca d’Italia. Con tale provvedimento Banca d’Italia aveva
rilasciato le relative autorizzazioni in deroga ai sensi dell’articolo 4
della citata legge. Tali autorizzazioni sono scadute il 31 gennaio 2008 e
pertanto non sono più in vigore. A seguito
del trasferimento all’Autorità delle
competenze antitrust nel settore bancario, attuato dall’articolo 19 della
legge n. 262/05, anche i suddetti accordi interbancari rientrano tra le materie
sulle quali l’Autorità esercita i poteri attribuiti dalla legge a tutela della
concorrenza. II. LE PARTI l’altro, la quasi
totalità delle banche nonché altri intermediari finanziari, operanti sul territorio nazionale.
In particolare, al gennaio 2008 risultano aderire all’ABI 781 banche, 233
intermediari finanziari e 13 associazioni di categoria. Scopo dell’ABI, secondo
quanto previsto dallo statuto, è la tutela degli interessi dei propri associati,
attraverso lo studio e l’esame dei problemi che riguardano i settori
bancario e finanziario. 3 4. PATTI CHIARI è un
consorzio, promosso dall’ABI nel settembre 2003, e costituito da un insieme di banche
che intendono aderire alle sue iniziative aventi l’obiettivo di sviluppare
una serie di progetti di interesse comune nel settore bancario. III. IL MERCATO RILEVANTE 5. Gli accordi oggetto del
presente procedimento riguardano il settore dei servizi di pagamento, con
particolare riferimento ai servizi di incasso relativi agli assegni bancari troncati,
agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza
e ai MAV comunicazioni di pagato. Ciascuno di tali servizi
potrebbe appartenere ad un mercato rilevante distinto dal punto di vista
merceologico. L’erogazione di ciascun servizio al cliente finale prevede fra l’altro
una fase intermedia nella quale le banche coinvolte regolano i rapporti
reciproci. Come nel seguito precisato, ogni servizio presenta
peculiarità sue proprie ed è destinato a soddisfare specifiche esigenze della domanda per
realizzare incassi e pagamenti. Incasso assegni bancari e
circolari – troncati e non troncati – pagati ed impagati 6. Gli assegni bancari e
circolari presentano due procedure di incasso, le quali vengono utilizzate a seconda del
loro importo: la cosiddetta check truncation e la presentazione materiale
presso le stanze di compensazione. La check truncation consente la gestione nel circuito interbancario
dell’incasso degli assegni bancari di importo
fino a € 3.000 e degli assegni circolari fino a € 12.500. Essa prevede che la
banca negoziatrice non presenti materialmente l’assegno alla banca
trattaria/emittente in stanza di compensazione, ma al contrario invii elettronicamente
sulla rete interbancaria l’insieme dei dati necessari per compiere l’operazione.
L’importo viene quindi addebitato alla banca trattaria e il
regolamento avviene nel sistema di compensazione nazionale. La banca
trattaria/emittente addebita l’importo dell’assegno bancario sul conto del traente, o
considera estinto l’assegno circolare a suo tempo emesso. L’assegno è poi
archiviato presso la banca negoziatrice e rimane a disposizione della banca trattaria per
eventuali richieste. La procedura prevede 4 che la banca negoziatrice
riceva dalla banca trattaria una commissione interbancaria determinata in sede ABI,
commissione oggetto del presente procedimento. ne dà comunicazione
alla banca negoziatrice, entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione
elettronica. L’invio del messaggio elettronico di impagato determina il riaddebito
dell’importo dell’assegno alla banca negoziatrice. Inoltre, il superamento del
suddetto termine dell’impagato determina, a carico della banca trattaria/emittente,
la presunzione assoluta del pagamento dell’assegno. Una volta ricevuto
il messaggio di impagato, la banca negoziatrice comunica l’evento al cliente
cedente, reperisce l’assegno nel proprio archivio e lo consegna materialmente
alla banca trattaria/emittente, tramite stanza di compensazione, per gli adempimenti di
competenza. La procedura nel caso di impagato sopra descritta prevede
che la banca negoziatrice riceva dalla banca trattaria una commissione
interbancaria, anch’essa determinata in sede ABI ed oggetto del presente procedimento. 8. La presentazione
materiale degli assegni, bancari e circolari, presso una stanza di compensazione
è invece obbligatoria quando gli importi superano l’ammontare sopra indicato.
Come si è descritto in precedenza, essa è inoltre utilizzata per gli assegni che
risultano impagati nella procedura della check truncation. Gli assegni presentati dalla banca negoziatrice
vengono ritirati, direttamente o per il tramite di un
altro istituto di credito incaricato, dalla banca trattaria/emittente. Quest’ultima ne
gestisce quindi il pagamento e la relativa archiviazione, oppure comunica alla
banca negoziatrice, entro tre giorni lavorativi dalla data di
presentazione in stanza, il mancato pagamento. Nei casi in cui la banca
trattaria/emittente restituisce in stanza un assegno impagato, essa riceve dalla banca negoziatrice
una commissione interbancaria, sempre definita a livello multilaterale in
sede ABI, come tale oggetto degli accordi ai quali si riferisce il presente procedimento. MAV 9. Il MAV (Mediante Avviso)
è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le
informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore
stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato dalla
banca assuntrice al debitore, che lo utilizza per 5 effettuare il pagamento presso la
propria banca (banca esattrice). La banca del debitore, ricevuto il pagamento,
provvede a riconoscerne l’importo alla banca del creditore tramite
l’apposita procedura interbancaria elettronica, entro il termine massimo di due giorni
lavorativi successivi. In base alla procedura interbancaria, la banca esattrice riceve
dalla banca assuntrice una commissione definita a livello multilaterale in
sede ABI, oggetto del presente procedimento 10. Dal punto di vista
geografico, gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano servizi offerti su tutto
il territorio italiano dalla quasi totalità delle banche attive in Italia. Gli
accordi sono fissati in modo centralizzato e uniforme per tutto il territorio
nazionale. Ai fini della loro valutazione, pertanto, i mercati geografici rilevanti hanno dimensione
nazionale. IV. L’OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO 11. Gli accordi oggetto del
presente procedimento riguardano la fissazione collettiva a livello associativo di
condizioni che governano l’offerta dei servizi di incasso relativi agli
assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati
restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di
pagato. 12. L’offerta dei servizi
indicati comporta un’interazione tra le banche dei soggetti che ricevono ed effettuano
il pagamento. Ogni commissione interbancaria è pagata, a seconda
del servizio di pagamento alla quale si riferisce, dalla banca trattaria,
dalla banca negoziatrice o dalla banca assuntrice. Le commissioni
interbancarie oggetto del presente procedimento, ridefinite in sede ABI con decorrenza 1°
febbraio 20081, sono le seguenti: 1) Assegni bancari troncati
– pari a euro 0,06; 2) Assegni circolari
troncati – pari a euro 0,02; 3) Assegni troncati impagati e gestione altre richieste – pari a euro 0,97; 4) Assegni impagati restituiti in stanza – pari a euro 3,62; 5) MAV comunicazioni di
pagato – pari a euro 0,61. 13. Inoltre, taluni dei
servizi di pagamento oggetto del procedimento comportano il riconoscimento di
giorni di valuta e di giorni per la messa a disposizione dei fondi a livello
interbancario2; nel caso degli assegni si tratta di 1 Cfr. Circolare ABI –
serie tecnica n. 5 – 31 gennaio 2008. 2 Cfr. “Accordo per il
servizio di incasso di assegni e altri titoli di credito pagabili in Italia”
del 13 maggio 2004. 6 tre giorni lavorativi massimi.
I giorni di valuta e di disponibilità delle somme rappresentano anche una componente delle
condizioni applicate alla clientela finale. Queste ultime sono tra
l’altro oggetto, da parte del consorzio PattiChiari, di un protocollo che, tra le
varie iniziative e nello specifico delle somme versate con assegni, determina per le
banche aderenti i termini massimi entro i quali garantire la disponibilità
delle somme alla clientela. I termini attualmente previsti sono di 7 giorni
lavorativi3. V. VALUTAZIONE DELLE INTESE a) La restrittività
delle intese 14. Le banche e gli
istituti finanziari aderenti all’ABI sono imprese ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE;
pertanto, ABI costituisce una associazione di imprese4 e gli accordi interbancari
da essa adottati sono decisioni di associazioni di imprese.
Conseguentemente, ogni accordo relativo alla definizione multilaterale delle
commissioni sopra descritte sui sistemi di pagamento costituisce un’intesa ai
sensi dell’articolo 81 del Trattato CE. Analogamente, PattiChiari è un consorzio tra banche promosso da
ABI e le iniziative relative alla definizione
dei giorni di disponibilità massima per i servizi di pagamento in esame nei
confronti della clientela finale costituiscono una intesa ai sensi
dell’articolo 81 del Trattato CE. procedimento rappresentano
corrispettivi versati tra banche nella fase intermedia delle procedure per la
fornitura dei vari servizi di pagamento in oggetto, ossia per quella di
regolazione interbancaria. Concorrono implicitamente alla definizione dei
suddetti corrispettivi anche i giorni di valuta e di messa a disposizione dei
fondi a livello interbancario. Tali oneri interbancari costituiscono dei costi
intermedi e possono incidere sulle condizioni economiche praticate dalle
singole banche alla clientela sia direttamente, ovvero in termini di
prezzo del servizio, sia indirettamente, ovvero in termini di giorni di
valuta e di messa a disposizione dei fondi. Di 3 Cfr. Protocollo di
certificazione del 3 giugno 2004 e http://disponibilitaassegni. pattichiari.it/cose.do. 4 Si veda anche il
procedimento I675 - ABI/Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali,
del 10 luglio 7 conseguenza gli accordi, prevedendo
una definizione centralizzata e uniforme per tutte le banche dei
corrispettivi interbancari, si configurano come intese che incidono non solo sui servizi
prestati a livello interbancario, ma anche sull’erogazione dei servizi di
pagamento ai consumatori finali. Più specificamente, la loro fissazione in
modo coordinato limita gli spazi di autonomia decisionale delle banche
nelle politiche commerciali alla clientela, ed è quindi
suscettibile di comportare una significativa riduzione del grado di concorrenza del settore, che
può condurre a condizioni economiche più onerose per i consumatori. 16. Alla luce di quanto
esposto e coerentemente con i consolidati principi comunitari, gli accordi interbancari
per i servizi di incasso relativi agli assegni bancari troncati, agli assegni
circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di
pagato, potrebbero configurare intese
suscettibili di falsare la concorrenza nel mercato comune ai sensi dell’articolo 81
del Trattato CE5. b) L’applicabilità
del diritto comunitario 17. La sussistenza del pregiudizio
al commercio fra Stati membri dipende da un complesso di fattori (da valutare
singolarmente e nei loro effetti cumulativi) che, tra l’altro, includono:
la natura degli accordi, la natura dei prodotti o servizi e la posizione delle imprese
interessate6. Inoltre, secondo il
costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, è suscettibile di pregiudicare gli scambi
intracomunitari l'intesa che, sulla base di una serie di elementi
oggettivi di diritto e di fatto, possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o
potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri, in una misura che
potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico7. 5 Cfr. Corte di giustizia,
sentenza del 14 luglio 1991, Zuchner,
C-172/80; decisione della Commissione europea Eurocheques uniformi, del 10 dicembre europea Visa International/Commissione
Interbancaria Multilaterale, del 24 luglio novembre 2002. 6 Cfr. la Comunicazione
della Commissione europea sulla nozione del pregiudizio al commercio fra
Stati membri di cui agli articoli 81 e
82 Trattato CE (Comunicazione 2004/C 101/07, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004). 7 Cfr. sentenza della Corte
di giustizia dell’11 luglio 2005, Remia
BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee, C-42/84. 8 bancari troncati, gli assegni
circolari troncati, gli assegni troncati impagati,
gli assegni impagati
restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato, investono l’intero territorio
italiano e interessano la quasi totalità delle banche che prestano in Italia servizi
bancari alla clientela retail e business.
Sul punto, la Commissione osserva che “gli
organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito in diverse sentenze che gli
accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per
loro natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello
nazionale, ostacolando così l’integrazione economica
voluta dal Trattato”8. osservare che, a seguito
dell’introduzione dell’euro, il processo di integrazione europea nel campo dei servizi di
pagamento ha avuto un notevole sviluppo ed è uno degli obiettivi
fondamentali del mercato unico. Inoltre, una banca estera che voglia effettuare in
Italia attività bancaria tradizionale, verosimilmente non potrà essere effettivamente
presente sul mercato senza offrire alla propria clientela anche i servizi in esame. 20. Tanto la natura di tali
accordi, quanto i servizi coinvolti, nonché la rilevanza (per numero e dimensione) delle
banche aderenti ad ABI ed al consorzio Patti Chiari, conducono a
ravvisare un pregiudizio al commercio a livello comunitario. RITENUTO che, per quanto
esposto, le intese in esame siano idonee a pregiudicare sensibilmente, in via
attuale e potenziale, il commercio fra Stati membri, commercio da intendersi
nella duplice forma del diritto di stabilimento e della libera circolazione
di servizi; RITENUTO che, per quanto
esposto, le intese relative agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari
troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati
restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato, sono suscettibili di configurare violazioni
dell’articolo 81 del Trattato CE; 8 Cfr. Punto 78 della
Comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio, già
citata. V. anche sentenza della Corte di Giustizia
del 19 febbraio 2002, Wouters C-309/99. 9 DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria
ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti dell’Associazione Bancaria
Italiana e del consorzio PattiChiari, per accertare l'esistenza di violazioni
dell’articolo 81 del Trattato CE; b) la fissazione del
termine di giorni quaranta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per
l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Credito”
della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno
quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del
procedimento è il Dott. Andrea Barone; d) che gli atti del
procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Credito” della
Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai
rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata; e) che il procedimento deve
concludersi entro il 30 settembre 2009. Il presente provvedimento
verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato
sul Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 10 Avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data
di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2,
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio
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