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Documentazione   Inserito il 26-4-2007


 

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Italia Oggi 26-4-2007

Firmato il regolamento contro le truffe.

Carte di credito sotto osservazione al massimo per 72 ore.

Bancomat, parte l'archivio antifrodi

 

di Antonella Gorret

 

Monitorate le richieste di pagamento anomale o frequenti Il governo scalda i motori per prevenire le frodi su bancomat, carte di credito e revolving. E ai nastri, infatti, l'archivio informatico presso il ministero dell'economia che raccoglierà i dati relativi alle transazioni non riconosciute dai titolari, ai punti vendita a cui è stata revocata o rinnovata la concessione che regola la negoziazione di carte, e agli sportelli automatici manomessi. Il regolamento attuativo della legge n. 166 del 2005 che istituisce un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento è stato firmato martedì scorso dal ministro dell'economia, Tommaso Padoa-Schioppa, ed è in attesa del concerto degli altri dicasteri competenti per approdare in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento aveva ricevuto il via libera del Consiglio di stato a fine marzo (si veda ItaliaOggi del 29/3/2007).Nel database che sarà gestito dall'Ucamp, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (da istituire), dovranno essere inviate anche le informazioni sui punti vendita e sulle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio nel caso in cui si configuri il rischio di frode. A essere soggetti all'obbligo di invio di dati e informazioni per via telematica sono le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono le reti commerciali di accettazione, e che sono tenute a compilare il formulario allegato al regolamento e inviarlo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento. Sulla base dei formulari pervenuti, infatti, l'Ucamp istituirà la lista dei nominativi delle società che sono tenute a far pervenire dati e informazioni nell'archivio. Entro 190 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i soggetti obbligati all'invio dei dati (che resteranno nel data base per tre anni) sono tenuti ad adempiere all'obbligo. Dopodiché partirà il monitoraggio sugli sportelli e sugli esercizi a rischio. E, in caso di frode, le società emettitrici, che avranno libero accesso all'archivio che loro stesse contribuiranno a creare, potranno sciogliere la convenzione per i pagamenti per le carte. Anche il dipartimento di pubblica sicurezza e le Forze di polizia potranno accedere ai dati dell'archivio. Il provvedimento stabilisce che si configura il rischio di frode quando nello stesso punto vendita, nel corso di 24 ore, siano state rifiutate almeno cinque autorizzazioni con carte diverse; o risultino, sempre nel corso di 24 ore, tre o più richieste di autorizzazioni con la stessa carta o una richiesta di autorizzazione superi del 150% l'importo medio delle operazioni effettuate nei tre mesi precedenti. Il bollino rosso scatta invece per le carte di pagamento nel caso di 7 o più richieste di autorizzazione arrivino in 24 ore per una stessa carta; una o più richieste in 24 ore esauriscono il plafond disponibile; due o più richieste di autorizzazione provenienti da stati diversi, effettuate con la stessa carta nell'arco di 60 minuti. Il regolamento prevede, inoltre, che il monitoraggio per i punti vendita non potrà superare i 15 giorni per i punti vendita e le 72 ore per le carte di pagamento. Al termine, la società emettritrice potrà comunicare all'Ucamp la revoca della convenzione con l'esercizio, in caso di frode di un punto vendita; o che l'operazione non è stata riconosciuta dal titolare, nel caso in cui la frode abbia riguardato la carta di pagamento. Le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'archivio, i cui dati sono consultabili anche dal dipartimento di pubblica sicurezza e dalle Forze di polizia, saranno contenute in un manuale operativo che le società intermediarie potranno scaricare dai siti del mineconomia e dell'Abi (l'Associazione bancaria italiana).

 

ItaliaOggi pubblica il testo

 

Regolamento del ministero dell'economia di attuazione della legge 17 agosto 2005 n. 166

recante 'Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di credito'

 

Articolo 1(Definizioni)1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:A) codice Sia: codice identificativo della convenzione stipulata con l'esercente, assegnato dalla Sia spa (società fornitrice di soluzioni tecnologiche per il settore bancario e finanziario);B) apparecchio Pos: (point of sale) apparecchiatura automatica collocata presso gli esercizi commerciali, mediante la quale i soggetti abilitati possono effettuare, con l'utilizzo di una carta e la digitazione di un codice di identificazione personale, il pagamento dei beni acquistati o dei servizi ricevuti;C) terminal id: codice identificativo univoco che contraddistingue l'apparecchio Pos;D) codice Abi: è un numero composto da cinque cifre e rappresenta l'istituto di credito. Ogni banca possiede un codice che viene assegnato dall'Associazione bancaria italiana (Abi);E) acquirer Id: codice identificativo dell'istituto bancario che ha convenzionato l'esercente;F) codice Pan: (primary account number) numero della carta di credito;G) Atm: (automatic teller machine) sportello automatico per operazioni bancomat;H) Cab: (codice di avviamento bancario) è un numero composto da cinque cifre e identifica la filiale dell'istituto di credito o lo sportello Atm;I) Pin: (personal identification number) è un codice numerico di identificazione personale che abilita il titolare all'utilizzo della carta di pagamento.

 

Articolo 2(Individuazione delle società segnalanti)1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le società segnalanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge, in qualità di intermediari abilitati, sono tenute a trasmettere all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (Ucamp) il formulario di cui all'esemplare in allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel formulario le società indicano espressamente se gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto vengono adempiuti nonché se le facoltà dal medesimo concesse vengono esercitate: a) direttamente; b) da altra società segnalante appositamente delegata.2. Le caratteristiche di conferimento dell'incarico o della delega, nel caso previsto alla lettera b) di cui al precedente comma, devono garantire l'integrità e la riservatezza dei dati e delle informazioni.3. Sulla base dei formulari pervenuti, l'Ucamp istituisce la lista nominativa delle società segnalanti le quali sono tenute, altresì, a comunicare con lo stesso mezzo le successive variazioni.

 

Articolo 3(Obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni)1. Le società segnalanti sono tenute a comunicare all'Ucamp i dati di cui all'articolo 6 (lettere A, B, C, D, E), di seguito denominati dati, e le informazioni di cui all'articolo 7 (lettere A, B, C), di seguito denominate informazioni, secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente decreto.

 

Articolo 4 (Alimentazione e accesso all'archivio informatizzato)1. I dati e le informazioni alimentano un archivio informatizzato appositamente istituito sotto la titolarità e la responsabilità dell'Ucamp ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge.2. Le società segnalanti immettono nell'archivio informatizzato i dati e le informazioni secondo quanto previsto nell'articolo 10.3. Le stesse società consultano l'archivio informatizzato secondo quanto previsto nell'articolo 11.4. Le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'archivio sono contenute in un manuale operativo redatto dall'Ucamp, in accordo con il ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, il manuale operativo viene reso noto ai partecipanti al sistema mediante pubblicazione sul sito internet del ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, nonché, ai fini di una capillare diffusione, sul sito internet dell'Associazione bancaria italiana.

 

Articolo 5(Struttura dell'archivio informatizzato)1. L'archivio informatizzato è strutturato su quattro livelli: A) il primo livello contiene la lista nominativa di cui all'articolo 2, comma 3, la descrizione delle principali tipologie di carte di pagamento, la normativa di riferimento ed ogni altro elemento di carattere divulgativo. Il contenuto del primo livello è pubblicato sull'apposito sito internet del ministero dell'economia e delle finanze; B) il secondo livello contiene l'elaborazione dei dati statistici, in forma anonima, concernenti le frodi realizzate con le carte di pagamento ed è accessibile alle società segnalanti. L'accesso al secondo livello può essere altresì concesso ad altri enti interessati, previa autorizzazione del titolare dell'archivio; C) il terzo livello contiene i dati ed è accessibile alle società segnalanti, secondo quanto previsto nell'articolo 11; D) il quarto livello contiene le informazioni ed è accessibile alle società segnalanti, secondo quanto previsto nell'articolo 11.

 

Articolo 6(Dati)1. I dati sono composti da:A) elementi identificativi della società segnalante e data della segnalazione;B) elementi identificativi dei punti vendita gestiti da esercenti nei cui confronti sia stata esercitata la revoca di cui all'art. 2, lett. a), della legge:1) codice Sia identificativo della convenzione stipulata con l'esercente (di seguito: convenzione) o altro codice identificativo assegnato al punto vendita;2) insegna;3) ragione o denominazione sociale;4) indirizzo;5) località;6) provincia;7) codice avviamento postale;8) numero d'iscrizione alla camera di commercio;9) partita Iva;10) nominativo e codice fiscale del soggetto, o del rappresentante legale, che ha firmato la convenzione;11) categoria merceologica;12) codice o codici identificativi (terminal Id) degli apparecchi Pos (point of sale);13) data della convenzione;14) data della cessazione di efficacia della convenzione;15) causale della revoca della convenzione:a) motivi di sicurezza;b)esercente denunciato all'autorità giudiziaria per condotte fraudolente; 16) estremi della denuncia presentata all'autorità giudiziaria.C) elementi identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento di cui all'art. 2, lett. c), della legge:1) numero della carta;2) data di scadenza;3) data della transazione;4) importo e divisa;5) codice Abi/ acquirer Id;6) codice di autorizzazione;7) codice Pan;8) motivo del disconoscimento:a) carta rubata;b) carta smarrita;c) carta contraffatta;d) carta non ricevuta;e) utilizzo fraudolento del codice carta emessa;f) carta utilizzata con falsa identità;9) codice Sia identificativo della convenzione o altro codice identificativo assegnato al punto vendita ove è avvenuta l'operazione;10) insegna;11) codice identificativo dell'apparecchio (terminal Id), qualora la transazione sia stata effettuata presso un terminale Pos;12) codici identificativi dello sportello automatico, qualora la transazione sia stata effettuata su circuito nazionale Bancomat;13) estremi della denuncia presentata all'autorità giudiziaria dal legittimo titolare della carta;D) elementi identificativi dei punti vendita i cui esercenti abbiano stipulato contratti di rinnovo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge:1) codice Sia identificativo della nuova convenzione o altro codice identificativo assegnato al punto vendita;2) insegna/e;3) ragione o denominazione sociale;4) indirizzo;5) località;6) provincia;7) codice avviamento postale;8) numero d'iscrizione alla camera di commercio;9) partita Iva;10) nominativo e codice fiscale del soggetto, o del rappresentante legale, che ha firmato la convenzione;11) categoria merceologica;12) codice o codici identificativi (terminal Id) degli apparecchi Pos (point of sale);13) data della precedente revoca (se disposta dalla stessa società che segnala la nuova convenzione);E) elementi identificativi degli sportelli automatici di cui all'articolo 2, lettera d), della legge:1) indirizzo;2) località;3) provincia;4) codice avviamento postale;5) codice Abi;6) Cab Atm;7) numero Atm;8) fornitore e modello Atm;9) manomissione effettuata tramite:a) apposizione di pannello (frontalino);b) manomissione del lettore di carte per l'accesso al locale interno ove è dislocato l'Atm;c) altro;10) modalità di cattura del PIN:a) microtelecamera;b) telecamera o macchina fotografica, a distanza;c) tastiera sovrapposta;d) altro.

 

Articolo 7(Informazioni)1. Le informazioni sono composte da:A) elementi identificativi della società segnalante e data della segnalazione;B) elementi identificativi dei punti vendita sottoposti a monitoraggio:1) codice Sia identificativo della convenzione o altro codice identificativo assegnato al punto vendita;2) insegna;3) ragione o denominazione sociale;4) indirizzo;5) località;6) provincia;7) codice avviamento postale;8) numero d'iscrizione alla camera di commercio;9) partita Iva;10) nominativo e codice fiscale del soggetto, o del rappresentante legale, che ha firmato la convenzione;11) categoria merceologica;12) codice o codici identificativi (terminal Id) degli apparecchi Pos (point of sale);13) motivo del monitoraggio:a) raggiungimento del parametro di cui all'art. 8 lettera A);b) raggiungimento del parametro di cui all'art. 8 lettera B);c) raggiungimento del parametro di cui all'art. 8 lettera C);C) elementi identificativi delle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio:1) numero della carta;2) data di scadenza;3) data, importo e divisa delle operazioni;4) codice Pan;5) codice Abi/acquirer Id;6) autorizzazioni concesse (numero autorizzazione);7) autorizzazioni negate;8) codice Sia identificativo della convenzione o altro codice identificativo assegnato al punto vendita;9) insegna;10) categoria merceologica;11) codice o codici identificativi (terminal Id) degli apparecchi Pos (point of sale);12) motivo del monitoraggio:a) raggiungimento del parametro di cui all'art 8 lettera D);b) raggiungimento del parametro di cui all'art. 8 lettera E);c) raggiungimento del parametro di cui all'art. 8 lettera F).

 

Articolo 8(Rischio di frode)1. Si configura il rischio di frode di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, quando viene raggiunto uno dei seguenti parametri: con riferimento ai punti vendita di cui all'articolo 7 lettera B):A) cinque o più richieste di autorizzazione con carte diverse, rifiutate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita;B) tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita; C) richiesta di autorizzazione, approvata o rifiutata, che superi del 150% l'importo medio delle operazioni effettuate con carte di pagamento, nei tre mesi precedenti, presso il medesimo punto di vendita;riguardo alle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio di cui all'articolo 7 lettera C):D) sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento;E) una ovvero più richieste di autorizzazione che nelle 24 ore esauriscano l'importo totale del plafond della carta di pagamento;F) due o più richieste di autorizzazione provenienti da stati diversi, effettuate, con la stessa carta, nell'arco di 60 minuti.

 

Articolo 9 (Periodo di monitoraggio)1. La società segnalante notifica al titolare dell'archivio l'apertura del periodo di monitoraggio, nel momento in cui viene raggiunto uno dei parametri di cui all'articolo 8. Tale periodo non può superare i 15 giorni per le informazioni relative agli esercenti e le 71 ore per le informazioni relative alle carte di pagamento.2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 7, lettera B), la società segnalante comunica all'Ucamp l'esito del monitoraggio in termini di 'revoca dell'esercizio convenzionato' o di 'conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti'. Sulla base di tale comunicazione, l'Ucamp riqualifica come dato ai sensi dell'articolo 6, lett. B), le informazioni relative alla avvenuta revoca dell'esercizio, ovvero provvede alla loro cancellazione. 3. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 7, lettera C), la società segnalante comunica all'Ucamp l'esito dell'accertamento in termini di 'transazione non riconosciuta dal titolare della carta di pagamento', o di 'conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti'. Sulla base di tale comunicazione, l'Ucamp riqualifica come Dato ai sensi dell'articolo 6, lettera C), le informazioni relative alla transazione non riconosciuta, ovvero provvede alla loro cancellazione.4. In caso di mancata segnalazione circa la conclusione del monitoraggio, decorsi i termini di cui al comma 1, l'Ucamp provvede d'ufficio alla cancellazione delle informazioni.

Articolo 10(Modalità e termini di immissione dei dati e delle informazioni nell'archivio)1. Le società segnalanti assicurano l'esattezza e la completezza dei dati e delle informazioni che alimentano l'archivio informatizzato. 2. I dati di cui all'articolo 6 sono immessi, per via telematica, attraverso l'utilizzo delle reti delle pubbliche amministrazioni e delle società segnalanti, nell'archivio informatizzato non appena disponibili e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte della società segnalante.3. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o del garante per la protezione dei dati personali che dispongono la sospensione ovvero la cancellazione temporanea dei dati immessi nell'archivio informatizzato sono eseguiti dalla società che ha originato la segnalazione o, d'ufficio, dall'Ucamp. In tal caso i dati immessi non sono più consultabili e la loro traccia viene conservata nell'archivio informatizzato al solo fine di consentire l'eventuale riattivazione della segnalazione. 4. Le informazioni di cui all'art.7 sono immesse, per via telematica, nell'archivio informatizzato immediatamente dopo l'apertura del periodo di monitoraggio ovvero non appena disponibili e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte della società segnalante.5. L'Ucamp verifica la completezza dei dati e delle informazioni immessi e, in caso di riscontro positivo, provvede alla loro convalida.

 

Articolo 11(Consultazione dei datie delle informazioni)1. La consultazione dei dati da parte delle società segnalanti non richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ucamp.2. La consultazione delle informazioni da parte delle società segnalanti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ucamp. Tale autorizzazione è rilasciata di volta in volta a quelle società che ne fanno espressa richiesta e che risultano aver comunicato, con regolarità e completezza, le informazioni di cui all'art. 7.

Articolo 12(Controllo sul corretto funzionamento dell'archivio)1. L'Ucamp, nell'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento, sovrintende al corretto funzionamento dell'archivio e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni.

Articolo 13(Decorrenza e permanenza dell'iscrizione dei dati)1. I dati di cui all'articolo 6 sono comunicati al titolare dell'archivio entro 190 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e restano iscritti nell'archivio informatizzato per tre anni.

 

Articolo 14(Gruppo di lavoro)1. Il gruppo interdisciplinare di lavoro per la prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento, di seguito denominato Gipaf, di cui all'articolo 1 della legge, è composto da esperti in materia di carte di pagamento ed è formato da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, delle seguenti amministrazioni, istituti ed organi: ministero dell'economia e delle finanze (Ucamp), ministero dell'interno, ministero della giustizia, ministero dello sviluppo economico, ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Banca d'Italia.2. Ai lavori del Gipaf partecipano altresì esperti delle forze di polizia, designati dall'ufficio di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia del ministero dell'interno, dell'Associazione bancaria italiana e delle società segnalanti. Possono essere inoltre invitati a partecipare ai lavori esperti di altre società, intermediari finanziari, enti, organismi, anche internazionali, nonché pubbliche amministrazioni. Il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal Gipaf, ai sensi dell'art. 7, comma 6 della legge.3. Le riunioni del Gipaf sono presiedute dal direttore dell'Ucamp.4. Il Gipaf si riunisce, di norma, quattro volte l'anno.5. Per la partecipazione ai lavori del Gipaf non è dovuto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo spettante.

 

Articolo 15(Scambio di dati con la Banca d'Italia)1. In attuazione di quanto previsto nell'art. 5, comma 1, della legge, l'Ucamp consulta i dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite mediante procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio di cui all'art. 36 del dlgs 30/12/1999, n. 507.2. Le richieste relative alle aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato sono definite di volta in volta d'intesa tra la Banca d'Italia e l'Ucamp.

 

Articolo 16 (Accesso ai dati ed alle informazioni da parte del dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno e delle forze di polizia)1. Il dipartimento della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, accedono ai dati ed alle informazioni contenuti nell'archivio informatizzato, attraverso un collegamento tra il predetto archivio ed il Centro elaborazione dati (Ced) del ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il collegamento deve rispondere a procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del predetto Centro e dello stesso archivio e nel rispetto degli standard previsti dal sistema pubblico di connettività, secondo le intese fra l'Ucamp e il dipartimento di pubblica sicurezza, e deve essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Eventuali risultati di specifico interesse e gli elementi conoscitivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, diversi dai dati e dalle informazioni di cui al comma precedente, derivanti dalla gestione dell'archivio informatizzato, utili ai fini dell'analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento, sono comunicati dall'Ucamp al dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale -, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di lavoro (Gipaf), secondo modalità da stabilirsi previe intese tra l'Ucamp e la predetta direzione centrale.1

 

Articolo 17 (Competenze ed organizzazione dell'Ucamp)1. L'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento svolge i seguenti compiti:A) analisi e monitoraggio dei dati tecnici e statistici e delle informazioni concernenti la falsificazione dell'euro, per le finalità di cui al regolamento (Ce) n. 1338/2001 del Consiglio del 21 giugno 2001 e per le valutazioni dell'impatto economico; raccordo con le autorità nazionali ed estere competenti in materia di falsificazione dell'euro;B) prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo;C) promozione e coordinamento di iniziative di formazione, comunitarie e nazionali, sulla falsificazione dell'euro; formazione specialistica agli operatori per la prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo.2.Ai soli fini organizzativi e senza ulteriori oneri e con l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, l'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento si articola nelle seguenti aree: euro; carte di pagamento; credito al consumo; formazione. 3.Alle dipendenze funzionali del direttore dell'Uufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento opera personale della guardia di finanza, a cui è preposto un ufficiale.

 

Articolo 18(Assegnazione del personale all'Ucamp)1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge, eventualmente assegnato all'Ucamp, è assoggettato ad un percorso formativo della durata minima di cinque giorni. La formazione riguarda materie di carattere prevalentemente tecnico e specialistico oggetto dell'attività istituzionale dell'ufficio. I corsi di formazione sono organizzati nell'ambito dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi dell'amministrazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato.

 

Articolo 19(Disposizioni transitorie e finali)1. Al fine di costituire un archivio storico, le società segnalanti comunicano i dati relativi ai punti vendita di cui all'articolo 6, lettera B), riguardanti gli anni 2005, 2006 e 2007 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.2. Le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.3. Ai fini dell'attuazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge, l'Ucamp, sentito il Gipaf, provvede ad identificare eventuali ulteriori tipologie di carte di pagamento a spendibilità generalizzata, emesse da intermediari abilitati, da assoggettare al sistema di prevenzione previsto dalla legge.4. Al fine di consentire un più efficace contrasto alle frodi sulle carte di pagamento, l'Ucamp promuove, nell'ambito del Gipaf, appositi approfondimenti atti ad adottare ogni iniziativa diretta a favorire l'inserimento della riproduzione fotografica nelle carte di pagamento ovvero di altra modalità equivalente volta a consentirne la riconducibilità al titolare.

 

Articolo 20(Entrata in vigore)1. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.