Gazzetta Ufficiale N. 38 del 15
Febbraio 2007
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007
Modalita' e termini
di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori
finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,\\
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
1.1 Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
cosi' come specificato nell'allegato 3 del provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, effettuano
le comunicazioni di cui al punto 2 all'Anagrafe Tributaria, secondo
le disposizioni del presente provvedimento.
2. Dati oggetto della comunicazione.
2.1 Sono oggetto di comunicazione, relativamente ai soggetti che
intrattengono con gli operatori di cui al punto 1.1, nei termini
previsti al punto 4.1, i rapporti indicati nella tabella allegata al
presente provvedimento:
a) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del
soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
b) nel caso di rapporti intestati a piu' soggetti, i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari
del rapporto;
c) i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data
di apertura, modifica e chiusura.
2.2 Sono oggetto di comunicazione periodica nei termini previsti
dal successivo punto 4.2 le modifiche intervenute nelle informazioni
sopra elencate, comprese le cessazioni, nonche' le informazioni
relative ai nuovi rapporti instaurati.
3. Modalita' di trasmissione.
3.1 Gli operatori finanziari, indicati nel punto 1.1, trasmettono i
dati di cui al punto 2 utilizzando il servizio telematico Entratel o
Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche
tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per
effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al
punto 2, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i
prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia
delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati
comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite
il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre
MegaByte.
4. Termini per le comunicazioni.
4.1 Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative ai rapporti in
essere alla data del 31 dicembre 2006, nonche' quelle relative ai
rapporti cessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il
31 dicembre 2006 sono effettuate entro il 30 aprile 2007.
4.2 Le comunicazioni di cui al punto 2.2, relative a ciascun mese
sono effettuate entro il mese successivo. Le comunicazioni di cui al
punto 2.2, relative al periodo compreso tra gennaio ed aprile 2007
sono effettuate entro il 31 maggio 2007.
5. Trattamento dei dati.
5.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono
raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione
della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali dei contribuenti.
5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi
nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali, sono archiviati in apposita sezione
dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di
necessita', esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti
sono avviate le attivita' istruttorie per l'esecuzione delle indagini
finanziarie, e previa apposita autorizzazione, per l'Agenzia delle
Entrate, del direttore centrale accertamento e del direttore
regionale, e per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai
sensi dell'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed all'art. 51,
secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
5.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle
Entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei
controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.
5.4 L'utilizzazione dei dati e delle notizie di cui al punto 2 ai
fini della riscossione mediante ruolo avviene previo rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 25, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5.5 Le predette informazioni saranno utilizzabili, nei casi
previsti dall'art. 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2000,
n. 269, anche dall'autorita' giudiziaria, dagli ufficiali di polizia
giudiziaria, dall'Ufficio italiano cambi, dal Ministro dell'interno,
dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,
dai questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia e
dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza.
5.6 L'accesso ai dati da parte dei soggetti indicati nei precedenti
punti avverra' con modalita' che saranno fissate in apposite
convenzioni da stipularsi con ciascun organismo interessato.
6. Sicurezza dei dati.
6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, e'
garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe Tributaria,
che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore,
consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una
specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete
e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale
dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette
credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per
ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella
trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo
basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura
dell'archivio da trasmettere.
6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo
dell'Anagrafe Tributaria e' garantita da misure che prevedono un
sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed
autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di
tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e
della tipologia delle operazioni svolte nonche' della conservazione
delle copie di sicurezza.
7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
7.1 Il Garante per la protezione dei dati personali e' stato
consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento
ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
8. Ricevute.
8.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'
completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del
file contenente le comunicazioni.
8.2 L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione delle
comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del
codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le
modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato
tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto
dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono
indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione
dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili
per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello
del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate e per un
periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
8.3 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si
considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno
dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il
servizio Entratel, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2
dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e
successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a
fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo;
d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di
trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi
dell'art. 3, commi 2-bis e 3,
del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni
contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei
record di dettaglio trasmessi.
8.4 Gli esiti, di cui al precedente punto 8.3, sono comunicati
sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la
trasmissione del file, che e' tenuto a riproporre la trasmissione
corretta entro i termini previsti. Nell'ipotesi di cui alla
lettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati,
il termine previsto e' in ogni caso prorogato di trenta giorni
lavorativi.
Motivazioni.
Il presente provvedimento stabilisce, in attuazione dell'art. 37,
commi 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le modalita' e i
termini di comunicazione dei dati relativi ai rapporti finanziari,
che confluiranno in un'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria.
La banca dati dei rapporti finanziari, attraverso il sistema
delineato, contribuira' ad una maggiore incisivita' dello strumento
delle indagini finanziarie nella lotta all'evasione fiscale, ed in
particolare, con la selettivita' delle richieste delle transazioni,
avra' come specifici effetti positivi:
- il puntuale rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali;
- una maggiore efficacia, efficienza ed economicita' dei processi
operativi governati dall'Amministrazione rispetto alla precedente
disciplina, che si basava anche su richieste generalizzate agli
intermediari finanziari.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
605.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998.
Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del
22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del
10 gennaio 2006.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del
24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del
10 marzo 2006.
Deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita
dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2007
Il direttore dell'agenzia:
Romano
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