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Gazzetta Ufficiale N. 38 del 15 Febbraio 2007

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007
Modalita' e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
1.1. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo
nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all'Anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni come
descritti al successivo punto 2.1, compresi quelli relativi alle
erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.
1.2. Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al
punto precedente gli intermediari e gli altri operatori del settore
che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di
assicurazione residenti in Italia o di stabili organizzazioni in
Italia di imprese di assicurazione residenti all'estero.
2. Dati oggetto della comunicazione.
2.1. Costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe
tributaria le informazioni relative all'ammontare delle somme
liquidate, erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'identificativo
del sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e
dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata, come specificato nell'allegato
1.
3. Modalita' di trasmissione.
3.1. I soggetti obbligati devono trasmettere i dati richiesti di
cui al punto 2.1, utilizzando il servizio telematico Entratel o
Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche
tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per
effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al
punto 2.1, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i
prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia
delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati
comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
3.2. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere
tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non
superiori a cinque MegaByte.
4. Termini per le comunicazioni.
4.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
5. Trattamento dei dati.
5.1. I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria
sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione
della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali dei contribuenti.
5.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi
nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi
dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di
necessita', attraverso particolari sistemi di elaborazione,
prevalentemente consistenti nei c.d. Ğdata warehouseğ, che consentono
di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati
personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i
requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
5.3. I dati sono inseriti all'interno di una specifica area
dedicata dell'Anagrafe tributaria, al fine di assicurare la
selettivita' degli accessi.
5.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia
delle entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati
dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
6. Sicurezza dei dati.
6.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2,
e' garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe
tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio
fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato
ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in
rete e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale
dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette
credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per
ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella
trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo
basato su chiavi Ğasimmetricheğ che garantiscono la cifratura
dell'archivio da trasmettere.
6.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema
informativo dell'Anagrafe tributaria e' garantita da misure che
prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione
ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di
tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e
della tipologia delle operazioni svolte nonche' della conservazione
delle copie di sicurezza.
7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati
personali.
7.1. Il Garante per la protezione dei dati personali e' stato
consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento
ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
8. Comunicazione degli esiti.
8.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui
e' completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del
file contenente le comunicazioni.
8.2. Le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il
file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando
il software di controllo;
b) file che presenta errori, tali da pregiudicare le
informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del
totale dei record di dettaglio trasmessi.
8.3. Gli esiti, di cui al precedente punto 8.2, sono comunicati
all'utente che ha effettuato la trasmissione mediante apposito file
contenente la descrizione dei motivi che hanno causato lo scarto
della comunicazione.
8.4. Il destinatario della comunicazione di cui al punto
precedente e' tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i
termini previsti. Nell'ipotesi di cui alla lettera b), al fine di
poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto e'
in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.
Motivazioni.
Le disposizioni del presente provvedimento consentono alle
compagnie di assicurazione ed agli altri soggetti del settore di
comunicare i dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati, e
rispondono all'esigenza di rendere piu' incisiva l'azione di
contrasto all'evasione prioritariamente nell'area dei servizi
prestati nei confronti di soggetti destinatari di risarcimenti per
danni subiti.
La comunicazione dei dati da parte degli operatori del settore
delle assicurazioni rendera' possibile l'individuazione delle figure
professionali e imprenditoriali che hanno concorso alla
quantificazione della somma liquidata e, da questa, una ricostruzione
dell'entita' dei corrispettivi dei servizi forniti.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre
1973, e successive modificazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio
1998.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2007

Il direttore: Romano

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