AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONE
Comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di
informazione
Il Testo della delibera
La legge n. 249 del 1997
e il decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 (testo unico della radiotelevisione) individuano
nella tutela del pluralismo uno dei compiti principali dell'Autorità
nel settore radiotelevisivo.
I riferimenti normativi per l'attività di vigilanza sono la legge 10 dicembre 1993, n. 515
e la legge 22 febbraio
2000, n. 28, così come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313
e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il
Codice di autoregolamentazione per l’emittenza radiotelevisiva locale.
La legge n. 28/2000
detta la disciplina per i programmi di informazione e comunicazione politica,
distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale, e quello
elettorale.
Chiamate ad applicare la normativa sono, per la RAI, la Commissione
parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si avvale dei Comitati regionali per le Comunicazioni / Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi, per quanto riguarda l’emittenza
radiotelevisiva locale.
In periodo non elettorale Commissione e Autorità, previa
consultazione, emanano due distinti regolamenti (per l'Autorità
è la delibera n.
200/00/CSP, integrata dalla delibera n. 22/06/CSP).
In occasione di ogni singola consultazione elettorale, i due organismi
provvedono ad emanare specifici regolamenti.
La legge 249/1997 impone
all'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione dei regolamenti
adottati; l'Autorità assolve tale compito attraverso l'attività
di monitoraggio.
Per ogni competizione elettorale (europee, politiche, regionali,
provinciali, comunali e referendarie di rilevanza nazionale)
l'Autorità istituisce un'apposita Unità "Par
Condicio" con funzione di gestione e coordinamento del call center attraverso un numero verde.
Delibera
n. 33/08/CSP
Disposizioni
di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di
parità di accesso ai mezzi di informazione relative
alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra
la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la
presentazione delle candidature
Pubblicata su questo sito in data 21/02/08
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47
del 25 febbraio 2008
L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20
febbraio 2008, in
particolare nella sua prosecuzione del 21 febbraio 2008;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 10
dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne
elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica", e successive modificazioni;
VISTA la legge 22
febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie per la comunicazione politica"; come modificata dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 6 novembre
2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del
principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana
il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n.
313;
VISTO il decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della
radiotelevisione" ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
concernente "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati", e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica";
VISTI la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero"
e il regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104;
VISTA la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante "Modifiche alle
norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica";
VISTA la legge 20 luglio
2004, n. 215, recante "Norme per la risoluzione dei conflitti di
interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
VISTA la delibera n.
22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante "Disposizioni
applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione
politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non
elettorali";
RILEVATO che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste
dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28, in data 13 febbraio 2008;
CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e
della convocazione dei comizi elettorali, disposti con decreti del Presidente
della Repubblica in data 6 febbraio 2008, per effetto dei quali è
incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge n. 28
del 2000 in
vista delle prossime elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, occorre disciplinare la fase in corso, compresa tra la data di
indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la
presentazione delle candidature;
UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele
Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
- Le
disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.
313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione,
finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo,
dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e
della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni
13 e 14 aprile 2008, e trovano applicazione sino al decorrere del
termine ultimo per la presentazione delle candidature. Esse si applicano
su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che
esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora
privata e della stampa quotidiana e periodica.
- In
caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne
delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni
elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate
le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
Articolo 2
(Soggetti politici)
- Ai
fini del successivo Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si
intendono per soggetti politici sino al decorrere del termine ultimo per
la presentazione delle candidature :
- le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno
un ramo del Parlamento nazionale;
- le forze politiche, diverse da quelle di cui alla
lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo;
- le forze politiche, diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera
o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;
- le forze politiche, diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un
rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo
Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano
d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze
politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che di
volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E
TELEVISIVA
Capo I - Disciplina delle trasmissioni
delle emittenti nazionali
Articolo 3
(Riparto degli spazi di comunicazione politica)
- Ai
fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica
nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla
consultazione elettorale nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino al decorrere del termine
ultimo per la presentazione delle candidature, sono ripartiti per il
cinquanta per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a), b) e c) e per il cinquanta per cento tra i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , in proporzione alla loro forza parlamentare .
- In
rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il
principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto
può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima
trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe
opportunità di ascolto. E’ altresì possibile realizzare
trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che
rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli
spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei
soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base
settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e
di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due
settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono
diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
- L’eventuale
assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle
trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma
non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni
interessate è fatta menzione della rinuncia.
- Le
trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con
cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24:00
e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
- I
calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei
predetti calendari sono tempestivamente comunicati all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
- La
responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo
deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche
registrate ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177.
Articolo 4
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
- Entro
il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali, che
intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
- rendono pubblico il loro intendimento mediante un
comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore
ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti
politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il
numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un
documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web
dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il
numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel
palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di
consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine,
le emittenti possono anche utilizzare il modello
MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
- inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera
a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello
MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 5
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti
nazionali)
- Sono
programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro
programma di contenuto informativo, a rilevante
presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi
dell' attualità e della cronaca.
- Nel
periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalle
emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri
programmi a contenuto informativo, tenuto conto del servizio di
interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva,
debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all’art. 2,
comma 1, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del
pluralismo, della completezza, della imparzialità,
della obiettività, e di parità di trattamento tra le
diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente,
situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
- I
direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché
i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela
volta a dare attuazione al precedente comma 2 ,
considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed
esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse
da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione
elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente
nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del
programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata,
e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso
ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o
di esponenti politici.
- Nel
periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di
approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante
l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti
a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e
possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
- Il
rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è
assicurato anche d’ufficio dall’Autorità che persegue le relative
violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti
- Le
emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare
all’Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle
trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici
invitati ed informano altresì sui tempi garantiti a ciascuna
forza politica nei notiziari della settimana precedente.
- In
tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione
politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di
informazione non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di
evidente rilevanza politica ed elettorale nè
che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
- In
qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o
manifestare le proprie preferenze di voto.
Articolo 6
(Programmi diffusi all’estero)
- Le
emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono diffusi
all’estero pongono particolare cura nell’assicurare un’informazione
articolata e completa ai cittadini che votano nella
circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni
relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del
voto nella medesima circoscrizione e sulle modalità di
partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alla vita
politica nazionale.
- Le
emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono ricevuti
all’estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che votano nella circoscrizione estero.
- In
caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o
ricezione all’estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si
intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.
Capo II - Disciplina delle trasmissioni
delle emittenti locali
Articolo 7
(Programmi di comunicazione politica)
- I
programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma
1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere
nel periodo di vigenza della presente delibera devono consentire una
effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici
competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di
trasmissione.
- L’eventuale
assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle
trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo
ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è
fatta esplicita menzione delle predette assenze.
- La
parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai
soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1.
- Le
trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con
cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00
e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria
compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da
garantire l’applicazione dei princìpi
di equità e di parità di trattamento tra i soggetti
politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I
calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette
giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo che ne
informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove
possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne
consentano la fruizione anche ai non udenti.
- E’
possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche
mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai
partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari
opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
Articolo 8
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
- Entro
il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
- rendono pubblico il loro intendimento mediante un
comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore
ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici
che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, è depositato un
documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web
dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero
massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto,
gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la
trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti
possono anche utilizzare i modelli
MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
- inviano, anche a mezzo telefax, al competente
Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di
cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di
anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso
con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel
palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare
i modelli
MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 9
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
- Nel
periodo di vigenza della presente delibera, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
- Per
l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono
assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
- Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i
messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia
dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere,
almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per
tre giorni consecutivi.
- Nell’avviso
di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la
propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero
telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su
richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
- le condizioni temporali di prenotazione degli spazi
con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
- le modalità di prenotazione degli spazi;
- le tariffe per l’accesso a tali spazi quali
autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e
televisiva locale;
- ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
- Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle
prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla
loro progressione temporale.
- Ai
soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1
devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad
uno di essi per gli spazi acquistati.
- Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare,
per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al
70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici
interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i
listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le
condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al
comma 1.
- Nel
caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
- La
prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce
condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici
autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
- Per
le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono
essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente
contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con
l’indicazione del soggetto politico committente.
- Per
le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono
recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura:
"Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del
soggetto politico committente.
- Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare
contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici
autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli
candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla
normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo 10
(Trasmissioni in contemporanea)
- Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni
in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella
legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate
dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le
ore di trasmissione non in contemporanea.
Articolo 11
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti
locali)
- Nei
programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le
emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il
pluralismo, attraverso la parità di trattamento,
l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà,
l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti
di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla
consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i
soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di
autoregolamentazione
- Resta
comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di
critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223
e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre
1998, n. 78 della Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, come definite all’articolo 2, comma 1,
lettera q), n. 3, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i
principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
- In
qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di
voto.
Capo III - Disposizioni particolari
Articolo 12
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)
- Ai
fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da
parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque
denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il
consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le
singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto
delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del
presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo
38 della legge 14 aprile
1975, n. 103.
- Ai
fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con
riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177.
- Rimangono
ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione
autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II
del presente titolo.
- Ogni
emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi
nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 13
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
- In
conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non
si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere
organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo
del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25
febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la
cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi
autogestiti.
- I
partiti sono tenuti a fornire con tempestività
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo
ufficiale del partito.
Articolo 14
(Conservazione delle registrazioni)
- Le
emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni
della totalità dei programmi trasmessi nel periodo di vigenza
della presente delibera per i tre mesi successivi alla conclusione della
campagna elettorale e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del
procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata
notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n.
515, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n.
215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
recate ai sensi dal presente provvedimento.
TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA
Articolo 15
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su
quotidiani e periodici)
- Entro
il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano
diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima
delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare
notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito
comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione
di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto
della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di
deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in
ragione della periodicità della testata non sia stato possibile
pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo,
la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero
successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla
testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine
prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o
periodica, di analoga diffusione.
- Il
comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia
per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le
condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di
telefono della redazione della testata presso cui
è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
- le condizioni temporali di prenotazione degli spazi
con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati;
- le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali
autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali
condizioni di gratuità;
- ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
- Devono
essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per
messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate
ad uno di essi per il modulo acquistato.
- Ogni
editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per
l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai
quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
- Nel
caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a
diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le
testate con diffusione pluriregionale,
dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine
locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre
modalità di cui al comma 2.
- La
pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce
condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la
consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine
stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le
testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio
dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato
preventivo.
Articolo 16
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su
quotidiani e periodici)
- I
messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica
impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e
devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con
l’indicazione del soggetto politico committente.
- Sono
vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle
elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 17
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)
- Le
disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di
parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali
di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di
coalizioni, liste e candidati.
- Si
considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale
quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi
dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi
indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato
come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del
movimento politico.
- I
partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a
fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi
ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le
stampe elettorali di coalizioni, liste, candidati.
TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED
ELETTORALI
Articolo 18
(Divieto di sondaggi politici ed elettorali)
- Fermo
restando il divieto di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 , la diffusione o pubblicazione
integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da chiunque
divulgata, deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota
informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le
seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che
realizza il sondaggio:+ù
- il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- il committente e l’acquirente del sondaggio;
- i criteri seguiti per la formazione del campione,
specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di
"sondaggio non rappresentativo";
- il metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;
- il numero delle persone interpellate e l’universo di
riferimento;
- il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso
di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali
si fa riferimento;
- la percentuale delle persone che hanno risposto a
ciascuna domanda;
- la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
- I
sondaggi di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se
contestualmente resi disponibili dal committente nella loro
integralità e corredati della "nota informativa" di cui
al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,
ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- In
caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la
"nota informativa" di cui al comma 2 è sempre
evidenziata con apposito riquadro.
- In
caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 appare in
apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.
- In
caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota
informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
- Quando
emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque
divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare se il
sondaggio sia stato o meno realizzato con le
modalità sopra indicate, cui la legge condiziona la loro
diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date
all’atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e
gli organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce,
riportare, entro 24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla
legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il
medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche
editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso
contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità
di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente
alle prescrizioni di legge.
TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 19
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)
- Comitati
regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora
costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a
quelli previsti all’articolo 14, i seguenti compiti:
- di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione
della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del
presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne
le trasmissioni a carattere regionale;
- di accertamento delle eventuali violazioni,
trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le
conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
Articolo 20
(Procedimenti sanzionatori)
- Le
violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente
atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies
della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può
comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci
giorni dal fatto.
- Il
Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo
II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente
atto.
- La
denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax,
all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente
Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo
non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza
territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il
predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle
registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o
dalla denuncia entro le successive dodici ore.
- La
denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile
solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
- La
denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale
o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata
argomentazione.
- Qualora
la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e
5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio avvia
l’istruttoria, dando comunque, precedenza nella trattazione a quelle
immediatamente procedibili.
- L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle
istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e
periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,
del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso
l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all’accertamento della
violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento
spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e
degli editori, con contestuale informativa all’Autorità.
- I
procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e
televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti
Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano
ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto
previsto al comma 10.
- Il
Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la
denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali,
delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici
ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione
delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8,
dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
- Il
Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria
sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli
interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in
via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette
atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente
Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle
modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, entro le quarantotto ore successive
all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal
deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio
Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interessi
dell’Autorità medesima.
- In
ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le
attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti
di mancata attuazione della vigente normativa.
- Gli
Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,
a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non
costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
- Le
emittenti radiotelevisive private nazionali e gli organi di stampa sono
tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente
provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e
pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.
- L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri
provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma
31 e 32, della legge
31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3,
della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.
313. Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate
dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
- Nell’ipotesi
in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai
mezzi di informazione, come individuata dall’articolo 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di
stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o
pubblicazione utile e, comunque, nel termine di 48 ore dalla notifica
del provvedimento medesimo.
- Le
sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n.
515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non
abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero
delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle
relative disposizioni di attuazione dettate con il presente
provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si
applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state
commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la
responsabilità.
- L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ipotesi di accertamento delle
violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28
e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relative allo svolgimento delle
campagne per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato delle
Repubblica di cui alla presente delibera nei confronti delle imprese che
agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di
governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.
215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede
all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004,
n. 215 in
materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa
disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 21 febbraio 2006
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti
Michele Lauria
per attestazione di conformità a
quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
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